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CAPITOLO II : ADOZIONE E OMOGENITORIALITÀ: LA

1. La legge n 184 del 1983: evoluzione dell’istituto

1.4 Le ultime riforme dell’adozione del 2001 e del 2015

Risulta a questo punto utile osservare le ultime riforme della normativa italiana in materia di adozione interna, tenendo conto come esse debbano essere ricondotte attualmente all’interno della cornice della riforma della filiazione del 2012-2013, che ha definitivamente spostato l’asse della famiglia dall’unione fondata sul matrimonio al rapporto tra genitori e figli. Ai fini del presente discorso, va ribadito il particolare valore sistematico dell’art. 74 c.c. novellato, che inserisce l’adottato

Cfr. Cass., sent. n. 3572/2011. Pag. 13 formato elettronico. Disponibile

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p r e s s o : h t t p : / / w w w. i l s o l e 2 4 o r e . c o m / p d f 2 0 1 0 / S o l e O n L i n e 5 / _Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2011/02/ cassazione-3572.PDF?uuid=72d21f8a-386a-11e0-a54c-a45ff173c45f URL consultato il 21 Giugno 2017.

Si rimanda al quarto capitolo di questa tesi per una disamina più

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nel sistema delle relazioni parentali senza distinguere tra adozione piena e adozione legittimante, al punto che l’opinione preferibile è nel senso che l’art. 55 l. adoz., nella parte in cui richiama l’art. 300, comma 2 c.c., ultimo periodo, sia stato tacitamente abrogato . 112

Alla luce di tali premesse, possiamo dunque notare come una prima fondamentale modifica della disciplina dell’adozione sia intervenuta ad opera della legge n. 149 del 2001, che ha riformulato il titolo della legge 184 in “Diritto del minore ad una famiglia”, allo scopo di ribadire l’obiettivo fondamentale della disciplina. Ulteriore elemento di novità è la modifica dell’art. 6 della legge 184, che riduce il requisito della durata dell’unione coniugale ad un minimo di tre anni, comprensiva anche dell’eventuale convivenza precedente al matrimonio.

Infine, si ha l’introduzione, all’art 44, lett c) della legge 184, della possibilità di adozione in casi particolari nei confronti di minori portatori dei handicap, con un’ulteriore previsione, all’art. 6, comma 8, di un ausilio economico da parte dello Stato e degli enti locali a coloro che adottino tali minori. Di conseguenza, l’ipotesi di adozione semplice per il caso di impossibilità di affidamento preadottivo viene prevista attualmente all’art 44, lett. d) della legge sull’adozione. Le modifiche introdotte sembrano riflettere un cambiamento della

causa dell’adozione: si passa dal soddisfacimento dell’interesse

dell’adottante, alla fase intermedia improntata a fini assistenziali o solidaristici, al nuovo secolo, in cui l’adozione si qualifica come uno strumento giuridico di reazione ad una carenza demografica.

Peraltro tale lettura non considera il caso, molto frequente, del semi abbandono permanente, che si verifica qualora la famiglia del bambino, seppur gravemente e definitivamente inidonea, svolga ancora un ruolo attivo che non è opportuno eliminare. In relazione a tale fenomeno, si dà vita ad una soluzione giurisprudenziale dal nome di “adozione mite”, che si pone come una sorta di zona grigia tra l’adozione in senso proprio e l’affidamento familiare, prospettata e

Per un’approfondimento si rimanda al Cap I, par. 4 di questa tesi e a

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SESTA, M., L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni

sperimentata dal Tribunale per i Minorenni di Bari . Essa viene 113

ricondotta, attraverso un’interpretazione estensiva, nell’alveo dell’art. 44, lettera d) della l.adoz., inaugurando l’orientamento favorevole a una lettura ampia della norma, che vada oltre il mero dato letterale. Un ultimo intervento legislativo in tema di adozione si ha con la legge n. 173 del 2015, la quale modifica la legge n. 184 del 1983 riconoscendo un importante principio, ovvero il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare.

Tale riforma ha chiaramente inteso privilegiare l’adozione piena da parte di coloro che hanno accolto i bambini in affidamento familiare, dando rilevanza così a relazioni già esistenti e a nuove figure genitoriali ritenute fondamentali per l’interesse del minore. Sotto questo aspetto, si osserva come il legislatore recepisca una realtà sociale importante, dalla quale deriva la necessità di tutelare il minore nel mantenimento di legami affettivi stabili.

2. Profili problematici della legge 184 : l’inadeguatezza rispetto ai mutati modelli familiari.

La legge 184 presenta numerosi profili di rigidità che la rendono inadeguata a rispondere alle nuove esigenze in tema di famiglia.

La legge resta incardinata al principio della protezione e realizzazione dell’interesse del minore, sovraordinato a quello della famiglia di origine e al desiderio di genitorialità degli adottanti, ma paga lo scotto del riferimento esclusivo alla famiglia eterosessuale fondata sul matrimonio, ritenuta dalla legge come l’unica idonea ad adottare . 114

La pur limitata apertura, in Italia, della procreazione assistita alle coppie eterosessuali conviventi e la possibilità di accedere alle tecnologie di riproduzione assistita praticata all’estero da parte di

Questa soluzione è stata prospettata dal Presidente del Tribunale per i

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Minorenni di Bari, Franco Occhiogrosso, in risposta alla crescente richiesta di adozione da parte di molte coppie. Il territorio, al contrario, mostrava una scarsa presenza di bambini immediatamente adottabili e, di contro, un numero crescente di bambini in stato di semiabbandono temporaneo, non direttamente adottabili ma soggetti a forme alternative quali l'affido familiare. fa riferimento. Si cita a riguardo, la sentenza del 7 maggio 2008 del Tribunale dei Minorenni di Bari.

MARELLA, M.R. “Adozione”, in Dig. Disc. Priv. Sez. civ., 2000, 1

persone singole e coppie omosessuali hanno accelerato la crisi in atto del modello tradizionale di famiglia, suscitando un casistica giurisprudenziale seguita da ampio dibattito nella dottrina.

Si nota soprattutto come l’avvento delle biotecnologie della riproduzione sia entrato in concorrenza con l’istituto dell’adozione, a causa del maggior apprezzamento sociale che riceve la discendenza biologica rispetto al legame adottivo. Tale fenomeno è in parte dovuto all’eccessivo rigore del controllo pubblico sul processo di integrazione del minore nella famiglia adottante, che aggrava costi e tempi della procedura, disincentivando le famiglie a ricorrere a questa opzione. Non a caso, nonostante l’elevato numero di minori bisognosi di una famiglia e la volontà di adottare manifestata da molti, domanda e offerta continuano a non incontrarsi, a causa – a parere di alcuni – di una legislazione paternalistica che impone un accertamento penetrante dell’idoneità degli adottanti . 115

Dunque, non più un istituto di diritto pubblico che fornisca una valutazione oggettiva dei richiedenti, ma un sistema di diritto privato privo di alcuna regolamentazione, che attribuisca il diritto ad adottare solo a chi sia abbastanza ricco da poterselo permettere.

Ivi, 3. A riguardo risulta interessante un’analisi della teoria proposta da

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POSNER, R.A., The regulation of the market in adoptions, in Boston

University Law Review, 1987, n. 67, 59 ss. L’autore, insieme alla dott.ssa

Landes, si occupa del fenomeno del baby selling ban, tipico del sistema delle adozioni statunitense, che impone il divieto generale di pagamento di un corrispettivo per l’ottenimento di un minore. A suo avviso, l’economia di mercato è il mezzo più efficiente di allocazione delle risorse; applicandola all’oggetto in questione, egli conclude che la causa dello squilibrio tra domanda e offerta nell’adozione sia l’intervento statale, che determina un prezzo artificialmente basso. Infatti, il limite normativo che vieta il concepimento di bambini finalizzato all’adozione, non solo innalza la domanda, ma pone addirittura le basi per la nascita di un mercato nero. In aggiunta, il collocamento privato non è in grado di fornire un’effettiva alternativa a quello che è il meccanismo controllato dal governo a causa di limiti fattuali e legali. Dunque, attraverso un modello matematico, Posner e Landes dimostrano che stabilire un prezzo concorrenziale indurrebbe ad una migliore ripartizione dei bambini. La proposta è quella di sperimentare una regolazione meno ampia del mercato dell’adozione, che consenta l’intervento di una o più agenzie specializzate per gestirlo e, in particolare, per occuparsi dei pagamenti in favore delle donne incinte che pensano di abortire per indurle, invece, ad avere il bambino e darlo in adozione.

3. Primo accenno alla giurisprudenza italiana in tema di adozione