CAPITOLO IV : L’ADOZIONE NELL’INTERPRETAZIONE
1. L’evoluzione giurisprudenziale in tema di adozione
Risulta opportuno in tale sede effettuare una disamina dell’evoluzione giurisprudenziale in tema di riconoscimento dell’adozione in quelle ipotesi differenti dalla tradizionale coppia eterosessuale unita in matrimonio. Ai fini di estendere la possibilità di adottare a nuovi soggetti - in particolare ai single e alle coppie omosessuali - i giudici si avvalgono prevalentemente di due argomentazioni: la non manifesta contrarietà all’ordine pubblico - nei casi di trascrizione di provvedimenti validamente redatti all’estero - e la possibilità di interpretare estensivamente l’art. 44, lett d), l. 184/1983. Il trait
d’union che lega i due filoni interpretativi è la considerazione del
preminente interesse del minore come criterio fondamentale a cui fare ricorso nella risoluzione di ogni controversia in materia.
In effetti, si osserva che ogni sentenza analizzata presenta un ampio riferimento a tale principio essenziale, mezzo di tutela dei diritti del minore in quanto individuo di rilevanza primaria, così come previsto da numerose fonti di diritto interno e sovranazionale . In particolare, 356
è doveroso notare come nelle corti italiane il best interest of the child, lungi dall’assumere quei contorni incerti attribuitigli dalla giurisprudenza della Corte Edu, viene collocato entro una cornice ben precisa. Nel contesto nazionale, esso si riferisce innanzitutto alla
Vengono in considerazione numerosissime fonti, tra cui: gli artt. 30,
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comma 1 e 31 Cost.; le recenti riforme interne in materia di filiazione con la legge n. 219/2012, d.lgs. 154/2013 e l. 173/2015; la Convenzione europea sull’adozione dei minori, stipulata a Strasburgo nel 1967; l’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989; la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, stipulata a Strasburgo del 1996; l’art. 24 della Carta dei diritti Fondamentali, stipulata a Nizza nel 2000; l’art. 23 del Regolamento CE/2201/2003; nonché la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo del 1950, in particolare al suo art. 8 che tutela il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare e al suo art. 14 che impone il divieto di discriminazione.
garanzia del diritto di ogni minore alla bigenitorialità , - soprattutto 357
in caso di crisi familiare - oltre che al fondamentale concetto di formazione dell’identità personale del minore e del conseguente diritto a mantenere lo status filiationis eventualmente già conseguito in altro Paese. Dunque, un principio che assume connotati diversi nella valutazione del singolo caso concreto. La Corte di Cassazione, con la storica sentenza n. 601/2013, introduce per la prima volta in modo espresso il concetto di tutela del preminente interesse del minore, affermando che non vi sono certezze scientifiche o dati di esperienza che permettono di affermare che sia pregiudizievole per il corretto sviluppo psicofisico del minore il fatto di vivere in una famiglia omosessuale. Sulla stessa linea si muovono numerosi tribunali , tra 358 359
cui il TM di Roma nel 2014, in sostenendo che non è nemmeno possibile affermare che il vincolo di coniugio sia indice di maggiore stabilità o di garanzia di soddisfacimento dell’interesse del bambino, dal momento che ciò è posto in dubbio non solo dall’affermarsi di una pluralità di modelli familiari, ma anche dalla crescita del numero di separazioni e divorzi ; infine, ritenendo di non potersi precludere il 360
riconoscimento dell’adozione in base al fatto che un bambino sia nato con metodi di procreazione alternativa vietati dal nostro ordinamento, quando ciò contrasti con il suo interesse a mantenere un consolidato rapporto affettivo . 361
Dunque, se ne deduce che la ricostruzione fornita dalla giurisprudenza si concentra non tanto sull’esigenza materiale di stabilità e di sicurezza giuridica ed economica del minore, quanto piuttosto alla garanzia di
Così come affermato dalla legge n. 54/2006, nonché dal D.lgs n. 154/2013
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e, a livello europeo, dall’art. 24, par. 3 della Carta di Nizza. Così Cass. n. 601/2013.
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Si veda ad es. Trib. min. Bologna, 31 ottobre 2013, in tema di affidamento
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ad una coppia omosessuale. Inoltre, il concetto di best interest del minore è immanente a tutte le sentenze che verrano analizzate nei paragrafi a seguire.
Così Trib. Min. Roma, sent. n. 299/2014, cit. 7.
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Così ancora TM Roma, n. 299/2014, cit. 7.
una dimensione psicologica serena, che permetta uno sviluppo equilibrato della personalità dello stesso . 362
Tuttavia, la problematica principale che si riscontra è l’eventuale contrasto tra interessi degli adulti e interessi dei minori, quali il diritto ad una famiglia e quello all’identità personale. La complessità per il giudice sta dunque nel bilanciare gli interessi in gioco, essendo questi vincolato ad un’interpretazione convenzionalmente orientata, sempre più propensa a promuovere il diritto ad essere genitori - pur se non espressamente previsto dalla CEDU - come elemento fondamentale dello sviluppo della personalità del singolo individuo . 363
Alla luce di tali considerazioni, questo capitolo si pone l’obiettivo di approfondire le due soluzioni interpretative principali prospettate dalla giurisprudenza italiana in materia, valutandone gli eventuali punti di debolezza. In tal senso si propone infatti un’analisi argomentata della sentenza del Tribunale dei Minorenni di Milano, n. 261/2016 - recentemente riformata dalla Corte d’Appello ambrosiana - la quale ha negato il riconoscimento dell’adozione in capo ad una coppia omosessuale, in contrasto con l’orientamento favorevole diffuso nelle corti italiane. D’altronde, tale particolare caso si pone in linea con quella parte della dottrina che prospetta da tempo la necessità di sottoporre l’art. 44, lett. b) l. 184/1983 - ipotesi di adozione in casi particolari da parte del coniuge del figlio naturale o adottivo dell’altro - al vaglio della Consulta, soprattutto in seguito alle difficoltà interpretative derivanti dallo stralcio dell’adozione coparentale in sede di discussione parlamentare della L. n. 76/2016.
Infine, in tale contesto risulta utile un’analisi comparata tra la situazione italiana e quella tedesca - attraverso l’analisi della sentenza del BverfG del 2013 - al fine di valutare la tenuta costituzionale della
La giurisprudenza di riferimento insiste infatti non solo sul profilo
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individuale (inteso come inscindibilità del rapporto fra il minore ed il genitore sociale), ma anche sul profilo sociale, volto a garantire il benessere dell’intero gruppo familiare.
Cosi MATUCCI, G., Adozione omogenitoriale e diritti costituzionali del
minore in Forum di Quaderni Costituzionali, 14 Luglio 2016. Disponibile
presso: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/ 2016/06/matucci.pdf URL consultato il 14 Luglio 2017.
Per più ampie considerazioni in materia di vincolatività del giudice
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interno all’interpretazione dei principi fondamentali fornita dalla Corte Edu, si rimanda a supra CAP II, par. 13
nostra attuale legge sull’adozione, soprattutto se valutata in un contesto di progressiva accettazione di modelli familiari differenti da quelli tradizionali e dal conseguente riconoscimento di sempre maggiori diritti in capo alle coppie omosessuali.
2. La questione della manifesta contrarietà all’ordine pubblico ed