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La discussione in Parlamento ed il testo definitivo della

CAPITOLO II : ADOZIONE E OMOGENITORIALITÀ: LA

12. Lo stralcio della stepchild adoption e l’assenza di una

12.1 La discussione in Parlamento ed il testo definitivo della

La parola inglese “stepchild” significa letteralmente “the child of your

husband or wife from a previous marriage” . In Italia, si è deciso di 230

Ivi, CECCHETTI, C. (2016), 25

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Al contrario di quanto sostiene Renda che parla della “tendenza attuale del

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diritto della famiglia a candidare il fatto a metro esclusivo del diritto”.

RENDA, A. (2015), Op. cit., 454

“Stepchild” in Cambridge Dictionary. Disponibile presso: http://

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mantenere la stessa dizione, favorendo la diffusione di fraintendimenti nell’opinione pubblica e nel Parlamento, dove in molti hanno sostenuto che il riconoscimento dell’adozione del figlio del partner avrebbe aperto le porte alla maternità surrogata, dimostrando una grave carenza culturale, oltre che linguistica, nell’equiparare due fenomeni differenti tra loro.

La forte opposizione incontrata in sede legislativa da parte delle forze conservatrici ha fatto sì che fosse stralciato dalla legge sulle unioni civili l’estensione della disciplina dell’adozione in casi particolari di cui all’art. 44 lett b) l.adoz. alle coppie omosessuali . È dunque 231

opportuno confrontare il testo originario con quello entrato in vigore in seguito all’approvazione della legge n. 76/2016, per poi valutare le possibili soluzioni interpretative di tale legge che permettano l’accesso, anche indiretto, all’adozione per le coppie same sex.

Il tema della stepchild adoption (anche detta adozione co-parentale), acquista interesse in Italia nel 2013, sotto la XVII legislatura, quando l’Onorevole Monica Cirinnà presenta alla Commissione Giustizia del Senato un testo unificato che racchiude numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare riguardanti le unioni civili e viene nominata relatrice . 232

Il Ddl così formato vieta la possibilità di adozione congiunta per le coppie unite civilmente, imitando in ciò la legge tedesca del 2001; al

Si ricorda che l’art. 44, lett. b),l. 184/1983, prevede l’ipotesi di adozione

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in casi particolari del figlio del proprio coniuge, instaurando un legame esclusivamente tra adottante e adottato, senza estendere alcun effetto giuridico tra la famiglia del primo e il minore.

Schema di testo unificato proposto dalla relatrice per i disegni di legge nn.

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14 e connessi, 24 Giugno 2014.

Disponibile presso:http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp? tipodoc=SommComm&leg=17&id=00777449&part=doc_dc-allegato_a: 1&parse=no&stampa=si&toc=no. URL consultato in data 24 Maggio 2017. Seguono una seconda ed una terza proposta di testo unificato e l’ultima viene adottata il 26 Marzo 2015 come testo base per la discussione in commissione giustizia, la quale presenta alcuni emendamenti. Si fa riferimento alla Legislatura 17a - 2a Commissione permanente - Resoconto sommario n.196

del 26 Marzo 2015.

Disponibile presso: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp? tipodoc=SommComm&leg=17&id=00909941&part=doc_dc&parse=no&sta mpa=si&toc=no. URL consultato in data 24 Maggio 2017.

contempo, esso prevede la possibilità di adozione del figlio del proprio partner civile, grazie all’art. 5, che ammette l’estensione anche alle parti di un’unione civile dell’art. 44, lett b) della legge n. 184/1983. Rispetto all’adozione piena, prevista all’art. 6 della medesima legge e accessibile solo alle coppie unite in matrimonio, l’ipotesi di cui all’art. 44, lett b), garantisce, previa valutazione del Tribunale dei minori, il riconoscimento giuridico del rapporto tra il minore ed il coniuge del genitore biologico o adottivo. Pur non consentendo tale istituto l’instaurazione di una relazione piena tra il genitore adottante ed il minore si trattava comunque di una importante mediazione all’interno del Parlamento, tra coloro che rifiutavano di riconoscere legittimità alle famiglie omogenitoriali e coloro i quali, al contrario, reputavano le persone omosessuali altrettanto degne di accedere alla genitorialità . 233

In seguito ad un acceso dibattito parlamentare, la senatrice Cirinnà accetta di includere nel testo un importante emendamento, che prevede le unioni civili come istituto autonomo e con caratteristiche diverse rispetto al matrimonio, anche se gli effetti coincidono in grandissima parte. Tuttavia, la modifica che stravolge maggiormente la struttura del Ddl è lo stralcio dell’art. 5, relativo al riconoscimento dell’adozione coparentale per i partner delle unioni civili, nonché l’eliminazione di alcuni rimandi al codice civile sul matrimonio, come l’obbligo di fedeltà. Scompaiono inoltre i riferimenti agli artt. 29, 30 e 31 Cost., che vengono sostituiti dal richiamo agli artt. 2 e 3 Cost. . Il Ddl così 234

definito entra in vigore il 5 Giugno 2016 come legge n. 76/2016. Si può osservare perciò come la scelta effettuata dalla legge appena citata, di escludere da ogni disciplina dei rapporti di filiazione ed adozione le coppie legate da un’unione civile, crei un’importante lacuna, oltre a portare all’assurda conseguenza per cui le coppie unite civilmente vengono trattate alla pari di quelle di fatto, svilendo così ogni impegno reciproco che le prime sono disposte ad assumere . 235

SCHILLACI, A., ‘Unioni civili e “stepchild adoption”: l’impossibile

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mediazione’ (Articolo29, 17 febbraio 2016). Disponibile presso: http:// www.articolo29.it/2016/unioni-civili-e-stecphild-adoption-limpossibile- mediazione/. URL consultato in data 24 Maggio 2017.

FERRANDO, G., Le unioni civili. La situazione in Italia alla vigilia della

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riforma in Jus Civile, 2016, II, 38 ss.

Ivi, LENTI, L. (2016), 1707

La soluzione di compromesso adottata dal legislatore indica come la scelta di stralciare il profilo delle adozioni sia collegato a uno stigma: il pregiudizio per cui sarebbe impossibile per le coppie omosessuali dar vita ad una famiglia con figli.

In particolare, nel testo approvato dal Senato, al comma 20, si precisa che si applicano alle unioni civili le disposizioni che si riferiscono al matrimonio o contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o equivalenti. Tuttavia, si afferma che tale applicazione estensiva non valga per quelle norme del codice civile non espressamente richiamate, né per le disposizioni della legge n. 184/1983. A riguardo, l’ultimo periodo statuisce che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di

adozione dalle norme vigenti”.

Dunque, ancora una volta il legislatore delega ai magistrati l’individuazione dei casi e modi in cui le coppie same sex potranno adottare figli, sia che si parli di stepchild adoption, che di adozione congiunta di figli di terzi, ruolo che d’altronde i giudici italiani svolgono già da molto tempo . Inevitabilmente, a causa di tale 236

“abdicazione” alla giurisprudenza da parte del legislatore, viene lasciato ampio spazio ad incertezze interpretative ed applicative, non potendo l’attività creativa dei giudici sostituirsi totalmente alla norma positiva . Al contrario, la funzione che dovrebbe assolvere il 237

legislatore all’interno del nostro ordinamento costituzionale è quella di interprete dell’adeguamento dell’ordinamento alla coscienza sociale . 238

La conseguenza è che, nonostante la promulgazione di una legge di portata epocale, i diritti del bambino non ricevono ancora una tutela adeguata alla loro rilevanza costituzionale.

12.2 Prospettive interpretative de jure condito.