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La criminalità femminile Il Tribunal Criminel et Spécial de Turin.

Nel documento Donne ristrette (pagine 162-164)

attraverso le sentenze degli organi giudiziari (1802-1861)

2. La giustizia penale nel Piemonte napoleonico (1802-1814).

2.1. La criminalità femminile Il Tribunal Criminel et Spécial de Turin.

Il primo organo giudiziario di cui sono esaminati gli arrêts è il Tribunal Criminel et Spécial de Turin, considerato rilevante nel sistema giudiziario del Piemonte perchè giudicava crimini particolarmente significativi e che comportavano pene afflittive o infamanti. Essi erano in genere commessi da sbandati, vagabondi e recidivi e consistevano principalmente in furti aggra- vati nelle campagne, omicidi premeditati, incendio, falsificazione di moneta. Le sentenze di questo tribunale, inoltre, rivestono un certo interesse poiché risalgono ad un periodo di transizione, dalla legislazione sabauda a quella francese, e quindi riflettono decisioni fondate su un insieme di leggi che ve- nivano gradualmente introdotte in Piemonte e pubblicate a partire dal 1801 nel Bulletin des actes de l’administration générale de la 27ème division, oltre- ché sulla legislazione penale precedente secondo quanto stabilito dall’arrêté del 12 frimaire an X (3 dicembre 1801).

Ne è stato esaminato il primo anno d’attività (1802-1803), poiché in tale lasso temporale nell’amministrazione della giustizia penale piemontese si è potuta meglio rilevare la presenza di un vero e proprio droit intermédiaire. Sovente infatti l’organo giudicante ha applicato le Regie Costituzioni nell’e- dizione del 1770 rispetto alla codificazione e alle leggi penali rivoluzionarie. Nei primi anni dell’annessione, dunque, la disciplina processuale penale, ma soprattutto la legislazione criminale d’Ancien Régime continuarono ad essere applicate principalmente in osservanza del principio di legalità penale, espres-

so dall’art. 8 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789, in base al quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata.

I casi di criminalità femminile rinvenuti nel periodo considerato (1802- 1803) sono quantitativamente assai più modesti di quelli di delinquenza ma- schile; infatti, dei 411 imputati giudicati dal Tribunale Criminale e Speciale di Torino solo 12 sono donne, pari al 2,9% del totale. Un numero così esiguo è probabilmente da ricondursi alla loro posizione di subordinazione e margina- lità nel contesto sociale dell’epoca. Essendo in prevalenza dedita alla cura dei figli e della casa, in effetti, la donna ha poche occasioni di partecipare all’atti- vità delinquenziale. I crimini per cui risultano imputate donne sono soprattutto furti e vagabondaggio. Sono stati tuttavia individuati due casi di infanticidio, risoltisi rispettivamente in un’assoluzione e in una condanna, che vengono qui di seguito riportati.

Il primo processo era a carico di Caroline Gioia e del suo compagno, Pierre Verrier1, ed era datato 23 Germinale anno X (13 aprile 1802). Dal verbale si evince che, la notte tra il 9 e il 10 Frimaio anno X (30 novembre - 1 dicembre 1801), l’imputata, in- cinta, era ricoverata nell’ospedale militare del Comune di Torino. Durante il processo risultò che la Gioia, all’epoca dei fatti, frequentava un infermiere di quell’ospedale, Paul Verrier, accusato di averla aiutata a partorire e a liberarsi del neonato. L’imputata dichiarò davanti al giudice Rubini, delegato dal Presidente, che al momento del suo ricovero in ospedale era incinta di quattro mesi e mezzo. Lì rimase per un mese, du- rante il quale subì due visite mediche; dopo la seconda non sentì più muoversi il feto. La notte tra il 9 e il 10 Frimaio (tra il 30 novembre e il 1 dicembre), accusando delle coliche, si recò in bagno dove svenne. Nel frattempo partorì e il bambino cadde nello scarico della latrina; ripresasi, si accorse di aver perso molto sangue. Davanti allo stesso giudice Rubini, Paul Verrier confermò la versione dei fatti da lei data, aggiun- gendo di avere egli stesso avvertito l’infermiere capo dell’accaduto. Per i fatti sopra riportati Caroline Gioia fu accusata di aver premeditato l’uccisione del figlio. Il suo compagno, Paul Verrier, risultava concorrente nel reato. Il Tribunale tuttavia li assolse dall’accusa di infanticidio e ordinò che fossero immediatamente rimessi in libertà. L’altro processo per infanticidio venne istruito il 26 Ventoso anno 10 (17 marzo 1802) contro Catherine Bonino2 di Racconigi, 30 anni, filatrice. Il 3 Fruttidoro anno IX (21 agosto 1801), alle nove del mattino, in un boschetto accanto al terreno di Michel Antoine Aimeri, situato al confine con il Comune di Carmagnola, nella contrada detta 1 Archivio di Stato di Torino (d’ora in poi A.S.T.), Tribunal Criminel et Spécial, poi Cour de Justice Criminelle et Spéciale de Turin, Procès verbaux et jugements, Séance 23 Germinal an X (13 aprile 1802), Reg. 22. Organo giudicante: Bertolotti (Pres.), Geneix, Salvage, Pont Caré, Hesmart, Rubini (giudici). Cancelliere: Briolo.

2 Séance 28 Ventôse an X (17 marzo 1802) in Procès verbaux et jugements, Reg. 22. Organo giudicante: Bertolotti (Pres.), Geneix, David, Pont Caré, Hesmart (giudici); Cancelliere:

“della Girarda”, venne trovato un bambino privo di vita abbandonato in un cesto, posato, a sua volta, su un tronco d’albero, ben visibile anche da una certa distanza. Catherine Bonino fu vista a circa cinquanta passi dal luogo. La donna, accortasi di essere stata notata, si addentrò nel bosco, ma, inseguita, venne subito arrestata dal Corpo della Guardia Nazionale. Interrogata, negò di avere alcun rapporto con l’infan- te e di averlo perciò abbandonato. Dalle prove in possesso del Tribunale, però, risultò che la Bonino aveva ricevuto in custodia il bambino al fine di trovargli una balia nel Comune di Carmagnola e che la donna «godeva di cattiva fama a causa delle sue abitudini e di alcuni furti commessi». Essa inoltre era stata condannata in precedenza a sei mesi di prigione. Fu condannata – secondo il Liv. IV, tit. XXXIV, chap. IV, art. 4 delle Costituzioni Piemontesi3 e secondo l’art. 5 della legge 27 Frimaio anno V4 (17 dicembre 1796) relativa ai bambini abbandonati (inserita nel Bollettino XXVIII dell’Amministrazione Generale) – a un mese di prigione e al pagamento delle spese processuali.

Nel documento Donne ristrette (pagine 162-164)

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