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Le critiche ingiustificate

Nel documento LE ATTRIBUZIONI DEI CAPI DEGLI UFFICI (pagine 83-87)

COMPITI DEI DIRIGENTI DEGLI UFFICI IN RELAZIONE ALLA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEI MAGISTRATI

4) Le critiche ingiustificate

Un così importante intervento non poteva, peraltro, non suscita-re anche riserve e dubbi in settori consiliari e tra gli stessi

magistra-(25) Capo III lett. b) n. 9;

(26) Capo III lett. b) n. 14;

(27) Capo III lett. b) n. 21:«se il C.G. non conosce dati dai quali emergono di-fetti peculiari in ordine al parametro in questione, adotta la formula nulla da rileva-re’; n. 22: «in caso di segnalazione negativa il giudizio dev’essere ancorato a fatti con-creti, obiettivi e verificabili».

(28) Capo III, par. 2 (pareri previsti da disposizioni generali del CSM) lett. F n.

35: «Nel formulare il parere sulle proposte di tabelle per l’anno giudiziario o nel cor-so dell’anno giudiziario il C.G. terrà conto:… dei pareri espressi in precedenza dai C.G.;

(29) Capo III, par. 3: pareri facoltativi a specifica richiesta del CSM, in occa-sione del conferimento di uffici direttivi; di funzioni non direttive diverse da quelle esercitate; di assegnazione delle sedi per tramutamento; di procedure ex art. 18 e 19 OG, 2 e 3 l. guarentigie;

(30) Capo IV circolare;

(31) Capo V (forma dei pareri), lett. D punti 8 e 10;

(32) Capo V, lett. E punti 11 (dimostrabilità dei dati di fatto), 12 (distinzione tra i fatti e le valutazioni), e 13 (divieto di riproduzione dei precedenti pareri e rapporti dei dirigenti); lett. F, punto 14 (dissenting opinion) e 16 (divieto di indicazioni, nel di-spositivo, sul livello di idoneità);

ti, soprattutto perché accelerava decisamente riflessioni (quelle sulla professionalità e sui suoi controlli) che nell’istituzione non erano an-cora giunte a piena maturazione, presentando, al contrario, zone d’om-bra, ambiguità non risolte e prospettive di riforma ordinamentale non coincidenti tra loro (33). Al contempo, l’intervento si poneva come ul-teriore manifestazione «forte» dell’esercizio da parte del CSM del pro-prio potere normativo, in una fase storica caratterizzata da aspri con-trasti in ordine alla legittimità stessa di tale potere (34).

La circolare, così, fu varata non con voto unanime del Consiglio ma con alcune astensioni motivate con la dubbia legittimità della cir-colare stessa, ritenuta atto non consentito per un organo (CSM) non sovraordinato rispetto ai C.G., ma organo elettivo nei confronti di al-tri «organi» aventi la stessa fonte di legittimazione (35).

Tali riserve, tuttavia, appaiono, specie oggi dopo il dibattito che si è sviluppato in materia, del tutto infondate: la competenza co-stituzionale del CSM in alcune precise materie concernenti l’am-ministrazione del personale (l’art. 105 Cost. parla, infatti, anche di

«promozioni»), abilità in via esclusiva l’organo a regolamentare nor-mativamente l’attività propria e degli organi ausiliari (tra cui rien-trano senza dubbio i Consigli Giudiziari) con discipline idonee a rendere effettivo l’autogoverno stesso e ad assumere in modo au-tonomo e funzionale i provvedimenti di sua competenza; la circo-lare, inoltre, non crea poteri decisionali in capo ai C.G. ma si muo-ve tutta nella procedimentalizzazione di un potere consiliare, uti-lizzando proprio il ruolo di sovraordinazione derivante dal sistema nei confronti degli altri organi di amministrazione della giurisdi-zione: l’attività dei C.G. viene così correttamente esaltata nella sua

(33) Su tali questioni di fondo si rinvia al nostro scritto: «Il reclutamento e la formazione professionale dei magistrati: una questione cruciale di politica istituzio-nale», in Questione Giustizia, 1984, p. 307 ss.;

(34) Cfr., come significativi di diverse concezioni, gli scritti di A. Pizzorusso, «Il CSM nella forma di governo vigente in Italia», in Questione Giustizia, 1984, pag. 281 ss.; G. Volpe, voce «Ordinamento giudiziario generale» in Ed. D, Milano 1980, pag.

841 ss.; M. Bessone, «Quale riforma per il Consiglio Superiore della Magistratura», in Giur. It., 85, IV, p. 10 estratto.

Sui poteri del Consiglio la letteratura è, ormai, sterminata; sui più recenti di-battiti, cfr. la rassegna di M.F. Spatolisano, «Riformare il CSM? Spunti dal dibattito in corso», in Riv. Trim. dir. pubbl. 85, p. 728;

(35) V. gli interventi dei consiglieri Cicala e Bessone e la replica del consigliere Senese, nel volume del CSM «la circolare sui pareri dei C.G., op. cit., pag. 258-262;

natura ( ricostruita in dottrina) ausiliaria, inerendo a ciò il fatto che l’organo ausiliato si presenta con un ruolo di supremazia ri-spetto all’ausiliario, ruolo che si estrinseca in poteri di direttiva, propulsione, coordinamento, controllo (36). In conclusione, la cir-colare sui pareri ben si colloca tra i prodotti normativi del CSM, espressione della sua potestà regolamentare piena attribuitale dal-la Costituzione in materia di «promozioni» ed «assegnazioni» dei giudici; potestà che può dispiegarsi negli spazi lasciati aperti dalle norme dell’ordinamento giudiziario, sia secundum legem sia, so-prattutto, praeter legem.

Ma le critiche infondate alla circolare non si sono esaurite con le accennate riserve sulla sua legittimità. Già nel corso della di-scussione precedente la sua approvazione si sono levate voci allar-mate che paventavano rischi di nuove discriminazioni e di nuove selezioni meritocratiche (37), ma può dirsi con una certa tranquil-lità che si è trattato di allarmismo ingiustificato se valutato in ba-se alla stesura definitiva della circolare, in quanto retaggio soprat-tutto delle critiche mosse giustamente da più parti ad alcune pre-visioni contenute nella I bozza della circolare sottoposta al giudi-zio dei C.G. e puntualmente eliminate dal CSM nel testo finale ap-provato (38).

Ora, pur non potendosi a priori escludere che nelle valutazio-ni effettuabili nei pareri, come in ogvalutazio-ni altro giudizio sulle qualità delle persone, possano annidarsi soggettivismi, arbitri e disparità di trattamento (ma non a caso la circolare ha ancorato soprattut-to i pareri a dati oggettivi pretendendo inoltre la rigorosa motiva-zione di ogni affermamotiva-zione fatta) non si deve dimenticare che po-tenzialità ed effetti discriminatori ben più consistenti caratterizza-vano la situazione che proprio la circolare ha inteso rimuovere:

(36) Sulla natura del rapporto intercorrente tra CSM ed altri organi c.d. di am-ministrazione della giurisdizione, cfr. A. Pizzorusso, voce «Organi giudiziari in, Ed.

D, Milano 1960, pag. 92-94; nonché il nostro, «I Consigli giudiziari: natura, poteri e prospettive»,in Quaderni della giustizia n. 52/86, pag. 24 ss.;

(37) Per una puntuale confutazione di tali critiche, v. G. Soresina, «Magistratura:

alla ricerca di dati attendibili per un autogoverno effettivo», op. cit. pag. 652-656;

(38) Si possono ricordare il tentativo di individuare vari livelli di capacità; l’in-dagine che si richiedeva su eventuali collegamenti con non meglio identificati «grup-pi organizzati»; gli accertamenti richiesti in positivo sull’equilibrio del magistrato; i rischi di controllo sulle idee in relazione a certi parametri quali l’indipendenza di giu-dizio, la libertà di condizionamenti, la fedeltà alla Costituzione, e così via;

l’omologazione ai livelli più alti attuata dalla precedente prassi dei pareri ha sempre costretto il CSM a selezionare, successivamente, in base ad elementi raccolti aliunde, spesso immotivatamente e, co-sì, al di fuori di ogni garanzia, così come la pratica degli elogi (di-screzionalmente attribuiti dai dirigenti) o l’accorto dosaggio delle aggettivazioni nei pareri (con il conseguente problema di decritta-zione) hanno sempre consentito promozioni e stroncature, attuan-do in tal maniera ben più intolleranti forme di discriminazione. Ma non solo. L’esigenza di una forte qualificazione professionale di tut-ti i giudici (posta al centro della circolare) non può, poi, essere con-fusa con la reintroduzione della meritocrazia: come s’è già detto, la filosofia di fondo della circolare resta tutta interna alla logica delle leggi contro la carriera ed al concetto di concorsualità con-creta dalle stesse introdotto; onde, la valorizzazione delle diverse professionalità specifiche, in vista di una generale crescita profes-sionale di tutte e della successiva scelta delle persone idonee per i posti di volta in volta messi a concorso, non ha nulla a che vede-re con le vecchie selezioni meritocratiche e cooptatorie dei «più bravi in se» secondo i moduli tradizionali dei concorsi per esami e titoli.

In altri termini, non debbono mai trascurarsi quelli che sono i referenti costituzionali comuni della presente circolare e di quelle in materia di procedura tabellare: la pari dignità delle funzioni (art. 107 Cost.) ed il principio del giudice naturale precostituito (art. 25 Cost.), in forza del quale ogni magistrato è giudice naturale di una fetta di cittadini e, pertanto, ogni cittadino ha diritto non ad avere il ce «migliore» ma a che l’istituzione gli garantisca sempre un giudi-ce all’altezza dei suoi compiti, qualunque sia quello che la sorte gli ha fatto incontrare.

Tutte queste considerazioni, tuttavia, non eliminano il fatto che la circolare sia nata con alcuni passi poco felici, sicuramente poco chiari negli scopi, facilmente interpretabili in senso antitetico a quel-la filosofia di fondo di cui prima si parquel-lava: così quel-la segnaquel-lazione del-le sentenze da parte dell’interessato, può tradursi in una riedizione dei «titoli» ed in forme inevitabili di nuova «gerarchia» tra le fun-zioni; così la scheda di autorelazione, può venire intesa come occa-sione per attestare solo particolari «meriti» e per le forme di au-toincensamento. Questi esempi, quindi, non debbono essere sottova-lutati ma anzi impongono attenzione critica e vigilanza da parte di

tutti sulla loro pratica attuazione, (specie nel clima di rinascente car-riera che si respira da qualche tempo a questa parte), costituendo essi la spia (emergente dallo stesso dibattito consiliare) anche della compresenza di idee non coincidenti sul significato e fini della pro-fessionalità.

Nonostante ciò, comunque, resta in tutta la sua positività il fi-ne di fondo perseguito dalla circolare, consistente fi- nell’arricchimen-to dei flussi informativi dalla periferia al centro dell’organizzazione per una più razionale e motivata gestione di tutte le procedure am-ministrative del CSM.

Nel documento LE ATTRIBUZIONI DEI CAPI DEGLI UFFICI (pagine 83-87)