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Due obiettivi prioritari da realizzare:

Nel documento LE ATTRIBUZIONI DEI CAPI DEGLI UFFICI (pagine 98-104)

COMPITI DEI DIRIGENTI DEGLI UFFICI IN RELAZIONE ALLA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEI MAGISTRATI

6) Due obiettivi prioritari da realizzare:

a) una efficace gestione del tirocinio e del conferimento delle funzioni giurisdizionali.

Le discussioni anche aspre ed il dibattito in corso sui punti cri-tici indicati impongono, allora, con urgenza a tutto l’autogoverno ed a tutta la Magistratura associata, l’avvio di una profonda ed artico-lata riflessione sulla materia della professionalità, della sua forma-zione e delle sue verifiche, che non si esaurisca nella ricerca di so-luzioni unicamente per i punti più critici (uffici direttivi e accesso in Cassazione), anche perché non può pretendersi di ricostruire un’in-tero edificio cominciando… dal tetto anziché dalle fondamenta. Ecco perché, quindi, una particolare attenzione va dedicata alla fase ini-ziale del tirocinio e dell’assegnazione delle funzioni giurisdizionali nonché alla promozione a Magistrato di tribunale (con cui si con-clude il periodo di prova del neo magistrato), rispetto a cui, come già s’é indicato, le norme prevedono una maglia di interventi dell’isti-tuzione, di formazione e di controllo, ricompresi nel breve arco di 2/3 anni.

Da questo punto di vista, non possono non valorizzarsi gli ele-menti di novità contenuti già nella circolare sui pareri, segno della consapevolezza che solo un intervento razionale a livello di forma-zione iniziale può prevenire guasti e problemi successivi (di sempre più difficile rimozione): particolare attenzione alle attitudini dell’udi-tore alle funzioni requirenti o giudicanti (civili o penali); valutazio-ne fondata sulle relaziovalutazio-ne dei collaboratori e affidatari; evidenzia-zione di una precisa controindicaevidenzia-zione per la prima destinaevidenzia-zione ad uffici monocratici o di piccole dimensioni (59).

Tali «cautele» doverose hanno poi trovato conferma in tutte le successive circolari sul tirocinio mirato dei vari concorsi succeduti-si negli ultimi anni, in cui succeduti-si è sempre inserita la previsucceduti-sione di una relazione finale in cui si debbono mettere in luce anche le «con-troindicazioni all’esercizio delle funzioni prescelte» (desunte da pre-cisi elementi di fatto da indicare specificamente), a mò di ulteriore

(59) V. punto 3 capo III lett. a) circ.;

«barriera protettiva» (dello stesso magistrato oltre che, ovviamente, della funzionalità del servizio) in chiave, ancora una volta, di saggia prevenzione. Spetta, quindi, a questo punto alla prassi applicativa dare contenuto effettivo a tali prescrizioni nei casi in cui interventi correttivi di tale fatto si rendono opportuni se non indispensabili per garantire una buona gestione delle risorse personali in un momento tanto delicato della carriera.

In tale fase, invero, occorre graduare le difficoltà dell’ingresso escludendo per tutti l’affidamento di certi ruoli particolarmente im-pegnativi (v. prescrizioni in tema di uffici istruzione, che dovrebbe-ro estendersi almeno alle sezioni fallimentari), verificare in relazio-ne al singolo l’eventuale inadeguata preparaziorelazio-ne e maturità in uno specifico settore rispetto a cui opportunatamente posporre, per un tempo non illimitato ed in attesa di una più completa formazione, una esperienza professionale (solo temporaneamente preclusa) più difficoltosa di altre (60).

Ma la stessa consapevolezza del carattere cruciale che assume il tirocinio, come unico periodo di tutta la carriera in cui i magi-strati possono dedicarsi alla propria formazione in modo esclusivo, emerge a pieno dalla recente circolare del CSM che ha ridisciplina-to il suo svolgimenridisciplina-to (61). Ed ancora una volta, allo sforzo notevo-le profuso nell’elaborazione di nuove prescrizioni dovrà ora corri-spondere un’adeguata risposta applicativa, (unico modo, del resto, per evitare possibili soluzioni del problema sul piano normativo, che presentino rigidità ed inconvenienti pratici come presentava il DDL Rognoni sulla prima destinazione collegiale obbligatoria di tutti gli uditori) (62).

Ancora una volta, pertanto, l’intera organizzazione è chiamata ad un compito che non può più essere sottovalutato: Consigli giudi-ziari, dirigenti, collaboratori, affidatari, dovranno affrontare i pro-blemi del tirocinio degli uditori come una funzione istituzionale fon-damentale loro affidata.

(60) Sulla idoneità parziale, cfr. V. Fazio, «Formazione professionale e cambia-mento: una proposta di analisi sulla magistratura», op. cit., pag. 88-93;

(61) Introducendo una disciplina più vigorosa quanto a distribuzione dei perio-di del tirocinio, controlli sullo svolgimento, organizzazione dei perioperio-di perio-di stuperio-dio lo-cali e nazionali, scelta di collaboratori ed affidatari, acquisizione dei dati di valuta-zione;(62) Sul punto,cfr. E. Bruti Liberati, «Gli aspetti ordinamentali del pacchetto Rognoni» op. cit., pag. 933 ss.;

Solo nell’ambito di una forte e generale assunzione di respon-sabilità potranno, infatti, concretamente affrontarsi e risolversi i pro-blemi di coordinamento tra la circolare sul tirocinio e quella sui pa-reri (63), di rilevazione organica dei dati per la redazione del pare-re sul conferimento delle funzioni (64), di «formazione» de forma-tori (65), di come coinvolgere attivamente gli udiforma-tori nel tirocinio (66), di come, infine, ampliare effettivamente le fonti informative del C.G. (67).

b) La registrazione periodica dei dati professionali.

La seconda strada fondamentale da imboccare è imposta da quello che risulta essere il limite strutturale più negativo dell’at-tuale sistema dei pareri sulla progressione in carriera: l’episodicità nel tempo degli stessi (dopo 2 anni, dopo altri 11, dopo 7 e dopo, infine, altri 8) e la loro coincidenza con scadenze sostanzialmente prive di significato reale: il che ha portato non solo ad una valu-tazione di tipo non selettivo in positivo (conformemente all’opzio-ne normativa) ma anche priva di qualsiasi mordente (posto che l’ef-fetto costituito dalla progressione economica è stato recepito dall’or-ganizzazione come un sostanziale automatismo). In tal modo le va-lutazioni contenute nei pareri si sono dimostrate incapaci ad inci-dere perfino sulle situazioni di più macroscopica inefficienza,

pro-(63) Ad esempio non è chiaro se, dopo la nuova circolare sul tirocinio, sia an-cora o no in vigore il precedente sistema del «doppio parere» dei C.G.: il primo alla fine del periodo di tirocinio generico, prima della scelta delle sedi di destinazione, contenente (come prescritto dalla circolare sui pareri) anche le indicazioni sulle even-tuali citate inidoneità parziali; il secondo alla fine del tirocinio mirato, contenente an-che le eventuali controindicazioni all’esercizio delle funzioni prescelte;

(64) Il che rinvia al modo di redazione dei rapporti da parte dei collaboratori e degli affidatari;

(65) La circolare ultima, per la prima volta, accenna alla possibilità di incontri organizzati dal CSM per magistrati affidatari sui problemi dell’affidamento (punto 15);

(66) La circolare richiede, ad es. (punto 18) che al termine del tirocinio gli udi-tori redigano (eventualmente anche in forma collegiale) una relazione sui vari perio-di perio-di ogni fase del tirocinio svolto, da trasmettere al C.G. ed al CSM;

(67) Anche qui, la circolare introduce le osservazioni ai C.G. in vista del parere, sugli elaborati svolti dagli uditori nei periodi di studio, provenienti dai nuovi organi istituiti per la gestione del tirocinio (comitato presso il CSM; commissione per gli udi-tori nominata presso ogni C.G.);

prio per l’occasione viziata in cui il parere si rende (qualifica ad pompam più aumento retributivo), determinandosi in tal modo una sorta di adattamento degli stessi strumenti conoscitivi preordinati ai pareri alla scarsa rilevanza pratica della valutazione generica ri-chiesta. L’unica alternativa, a questo punto, praticabile per rende-re i parende-reri momenti di conoscenza e di informazione effettive e rende- rea-li, facendo assumere allo stesso messaggio insito nelle leggi contro la carriera una razionalità ed affidabilità complessiva, è quella di non esaurire il quadro delle registrazioni della personalità profes-sionale del magistrato alle valutazioni connesse ai due passaggi no-minali alle qualifiche di magistrato d’appello e di idoneo alle fun-zioni di legittimità, ma di moltiplicare tali registrafun-zioni in un con-testo di più frequenti e pregnanti scadenze periodiche di rileva-mento generale.

Ora se la risposta a questa ineludibile esigenza fosse solo rin-venibile nella riforma legislativa dei Consigli giudiziari (68) – am-messo, tra l’altro, che essa contenga, come nell’originario progetto n. 1190/79 o come nell’articolato elaborato della commissione Mirabelli, le verifiche periodiche di professionalità, tra i nuovi com-piti dell’organo – il discorso appena aperto sarebbe già, in tal mo-do, chiuso.

Tuttavia non è questa la situazione: nessuna norma di legge im-pedisce che l’organo di autogoverno introduca immediatamente un sistema generalizzato e sistematico di rilevazione periodica di dati professionali al fine di una migliore e più funzionale successiva re-dazione dei pareri obbligatori e facoltativi dei C.G.. Le stesse ragio-ni di ordine costituzionale accennate a supporto della legittimità del-la circodel-lare sui pareri militano a favore del precedente assunto.

Esistono, del resto, già attualmente in varie circolari, delibere, risoluzioni adottate dal CSM negli ultimi anni, nonché in alcune nor-me vigenti dettate ad altri fini non peraltro incompatibili con le esi-genze di cui ci occupiamo, spunti, indicazioni, strumenti, spazi, per realizzare a livello di C.G. un sistema di rilevazione sistematica e pe-riodica di dati informativi su tutti i magistrati ed uffici del distret-to, atto ad assicurare quella continuità storica di acquisizioni sulla

(68) Sul punto, si rinvia al nostro «Le istituzioni dell’autocontrollo…», op. cit., pag. 200 e ss.;

vita professionale di ciascuno e sul funzionamento effettivo degli uf-fici che non si riescono ancora ad ottenere né dalle pur periodiche procedure tabellari né tanto meno dagli attuali sporadici pareri su-gli avanzamenti nelle qualifiche.

Si possono, a tal fine, elencare vari atti emanati dal CSM in di-versi comparti, uniti da tale filo conduttore:

a) circolare sui fascicoli personali: si prevede l’inserimento di ul-teriori atti (di valutazione delle attitudini e della professionalità) su richiesta dei C.G. e dei dirigenti degli uffici (69);

b) circolare sui pareri: contiene alcuni spunti significativi, come la determinazione da parte dei C.G. delle modalità per la raccolta dei dati e delle notizie necessarie alla completezza delle valutazioni espresse nei singoli pareri delle valutazioni espresse nei singoli pa-reri; la trasmissione (come s’è visto) biennale della scheda di auto-relazione; la previsione dei pareri parziali, per coprire periodi della vita professionale altrimenti privi di riscontri successivi;

c) Delibera CSM 5. 3. 86: si è disposto che opportunatamente i dirigenti redigano rapporto anche nei casi di trasferimento ad altro ufficio del distretto di magistrati che abbiano prestato servizio in uno degli uffici sui quali si esercita la loro vigilanza per almeno un bien-nio; il rapporto deve essere trasmesso al C.G. che lo utilizzerà per la formulazione dei pareri nei casi previsti.

d) Circolare sugli incarichi extragiudiziari: in essa si prevedono nuovi compiti rilevanti dei C.G., quali la formulazione di un parere facoltativo sulla richiesta di autorizzazione (70); l’invio al CSM, al termine dell’incarico, delle statistiche comparate del lavoro svolto dall’interessato, con le valutazioni dell’organo consultivo; la tenuta di una rubrica dei magistrati autorizzati all’espletamento di incarichi;

l’obbligo di segnalazione di comportamenti in contrasto e di even-tuali incidenze negative sul servizio derivanti dall’espletamento dell’in-carico; trasmissione al CSM (dal 30. 06. 88) con le proprie osserva-zioni delle statistiche comparate del lavoro svolto inviate da tutti i magistrati aventi incarichi in corso al momento dell’entrata in vigo-re della nuova circolavigo-re.

(69) Circ. 20/7/85 n. 6755, in Notiz. n. 12/85;

(70) Il termine eccessivamente breve previsto (15 giorni) impedirà, peraltro, la pratica realizzazione della direttiva se il C.G. non sarà immediatamente in grado di disporre di elementi conoscitivi sulla realtà in cui lavora l’autorizzando;

Come si vede, si tratta di rilevanti innovazioni che forniscono anche un’adeguata risposta affermativa ai quesiti posti al CSM dal C.G. di Napoli nell’ottobre ‘85 (71):

– se la circolare sui pareri dovesse essere chiarita nel senso di prevedere che i C.G. potessero, in via generale, ai fini dell’esercizio dei loro poteri, raccogliere dati di conoscenza circa gli incarichi ex-tragiudiziari dei magistrati;

– se dovesse essere autorizzata la tenuta da parte dei C.G. di re-gistri relativi alla raccolta dei dati suddetti;

– quale deve essere il contenuto preciso dei quesiti che in meri-to i C.G. potevano rivolgere ai magistrati.

Alla luce, adesso, delle nuove competenze assegnate, ai C.G., evi-dente appare il raccordo proficuo (sotto forma di ulteriori dati co-noscitivi, possibilità di riscontri e controlli incrociati e più puntua-li) realizzabile con i pareri per le promozioni, per le tabelle degli uf-fici e per il conferimento degli incarichi direttivi.

e) Circolare sull’obbligo di residenza: anche qui è prevista la for-mulazione di pareri da parte del C.G., con particolare riferimento al-le esigenze del servizio (72).

f) Circolare sui depositi in ritardo delle sentenze: in essa si prevede la trasmissione ai C.G., entro il 15 febbraio di ogni anno, da parte di ogni Presidente di Corte d’Appello e Procuratore generale, di un elen-co di depositi in ritardo delle sentenze negli uffici del distretto «affin-ché ne tengano conto nell’esprimere i pareri di propria competenza».

g) Relazione del PG per l’inaugurazione dell’anno giudiziario: ogni anno il PG, componente di diritto del C.G., raccoglie una gran quan-tità di dati in vista di detta scadenza, e sarebbe opportuno una loro utilizzazione anche da parte del Consiglio giudiziario medesimo ai fini dell’esercizio dei propri compiti;

h) Ispezioni ministeriali periodiche: il fatto (paradossale) che ta-li ispezioni siano al momento l’unico strumento periodico di con-trollo sugli uffici e sulla laboriosità dei magistrati (73), non elimina l’esigenza di allargare la prassi già esistente in base alla quale il Ministero trasmette al CSM le relazioni redatte nelle ispezioni più

(71) Riportati nel Notiz. n. 8/86, pag. 17;

(72) Circ. 13/7/84 n. 6019, in Notiz. n. 9/84;

(73) L’attività dell’Ispettorato generale del Ministero di Grazia e Giustizia è di-sciplinata dalle l. 12. 8. 62 n. 1311 e 8. 8. 80 n. 426;

importanti, consentendo agli stessi C.G. di acquisire dati conoscitivi molto più analitici e puntuali sulla realtà degli uffici, capacità orga-nizzativa dei dirigenti e laboriosità effettiva dei giudici.

In conclusione, la panoramica effettuata (probabilmente neppu-re completa) sul dato normativo esistente, lascia già intuineppu-re le po-tenzialità insite nel semplice coordinamento, a livello di C.G., delle diverse procedure indicate ed informazioni con esse acquisite, che potrebbe condurre a realizzare un’organica banca dati distrettuale (ufficio per ufficio) da aggiornare continuamente e da cui attingere per fornire flussi informativi al centro più attendibili e più «garan-titi» per tutti, assicurare interventi più autonomi e consapevoli dei C.G. in occasione delle procedure tabellari, arricchire i pareri sugli avanzamenti e facilitare il ricorso ai pareri facoltativi, razionalizza-re l’intero lavoro dell’organo, superando l’attuale funzionamento «a basso regime» e per compartimenti stagni.

In definitiva, in un contesto di principi e di regole sparpagliate qual’è quello che si è analizzato, occorre solo un piccolo passo per-ché il CSM introduca, come s’è detto all’inizio del paragrafo, la pe-riodicità delle registrazioni professionali come esplicita direttiva di razionalizzazione del lavoro di tutti i Consigli giudiziari.

7) Il funzionamento dei Consigli Giudiziari ed i rapporti con i

Nel documento LE ATTRIBUZIONI DEI CAPI DEGLI UFFICI (pagine 98-104)