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Dal GATT al WTO: il nuovo accordo sull’agricoltura

Capitolo 2 La riforma Mac Sharry (1992) e le novità di Agenda

2.4 Dal GATT al WTO: il nuovo accordo sull’agricoltura

Il 15 aprile del 1994 si conclude l’Uruguay Round con la sottoscrizione dell’Accordo sull‟agricoltura e l’istituzione del WTO12

(detto anche OMC,

tive comunitarie al fine di completare le misure già concertate con gli Stati membri o per azioni di particolare interesse per la Comunità.

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Il WTO, a differenza del GATT che è rimasto un accordo transitorio, è una vera e propria or- ganizzazione internazionale. Esso ha lo scopo di incrementare il libero scambio attraverso l’abbattimento delle barriere al commercio quali dazi, sussidi e tariffe preferenziali e l’obiettivo di aumentare il benessere delle popolazioni degli Stati membri. Infatti, rispetto al GATT, la nuo- va organizzazione estende la disciplina del commercio internazionale anche allo scambio di ser- vizi e alla proprietà intellettuale.

Tuttavia l’aspetto più innovativo del WTO riguarda il meccanismo di risoluzione delle controver- sie. Vige il principio del “negative consensus” in base al quale le decisioni adottate diventano vincolanti salvo che non si formi un generale consenso per rigettarle. Sono stati introdotti accor- gimenti atti ad ovviare, da un lato, alla scarsa propensione mostrata dalle Parti contraenti del GATT 1947 all’osservanza spontanea dei rapporti e, dall’altro, alla debolezza della conseguente reazione istituzionale, evidenziata dal sistema precedente di fronte ai frequenti casi di inadempi- mento.

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Organizzazione mondiale per il commercio), entrato in vigore il 1° gennaio 1995.

L‟Accordo sull‟agricoltura si sostanzia in un insieme di misure volte a re-

golamentare i mercati agricoli mondiali dal 1 giugno 1995 al 30 giugno 2001, producendo notevoli effetti sulla loro liberalizzazione e sulle politi- che commerciali dei paesi importatori ed esportatori di materie prime agri- cole.

L’Unione europea ha recepito l’Accordo emanando un regolamento quadro (reg.(Ce) n.3290/94) in base al quale alla Commissione ed ai comitati di gestione dei diversi prodotti è assegnato il compito di determinare le misu- re operative di intervento nel rispetto dei vincoli sottoscritti. In funzione di quest’ultimi e in applicazione del principio di libero scambio, si prevede una diminuzione delle esportazioni sussidiate, una riduzione del sostegno interno alla produzione e un più facile accesso ai mercati interni di ciascun paese imponendo restrizioni meno vincolanti sulle importazioni.

Le misure adottate possono essere raggruppate in impegni nell’area: - del sostegno interno agli agricoltori;

- dell’accesso al mercato; - delle esportazioni sussidiate.

Per quanto riguarda il sostegno all’agricoltura, gli accordi prevedono una riduzione globale degli aiuti del 20% nel periodo di applicazione, ridotta al 13,3% per i Paesi in via di sviluppo. La riduzione si basa sul calcolo di una

Misura aggregata del sostegno complessivo (MASC), pari alla differenza

tra il prezzo interno e quello praticato nei mercati mondiali. Essa deve es- sere calcolata globalmente, considerando tutti i prodotti e prendendo come periodo di riferimento gli anni 1986-87-88. Per il calcolo della MASC non devono essere, però, conteggiati tutti gli interventi pubblici che non produ- cono distorsioni nel mercato (finanziamenti per lo sviluppo delle infrastrut- ture, pagamenti alle aziende disaccoppiati dalla produzione, spese per la ricerca e l’assistenza tecnica, tutti provvedimenti contenuti nella cosiddetta

scatola verde); vanno anche esclusi tutti i pagamenti effettuati sulla base di

azioni volte al contenimento delle eccedenze produttive e a una riduzione delle superfici coltivate (politiche della cosiddetta scatola blu). Rientrano in questa categoria, ad esempio, i pagamenti previsti dalle misure di com- pensazione del disaccoppiamento parziale della riforma Mac Sharry.

In nessuno dei Paesi firmatari dell’Accordo sono state applicate, nei sei anni di implementazione della riforma, riduzioni al sostegno degli agricol- tori. Questo soprattutto per due ragioni. La prima è che ciascun Paese ha sopravalutato il valore della MASC che definisce il valore massimo con- sentito, rendendolo difficile da superare. La seconda ragione deriva dalle misure correttive introdotte sia dall’Unione europea sia dagli Stati Uniti che hanno modificato le politiche di sostegno ai prezzi, svincolando, in parte, il contributo erogato dalla quantità prodotta. La Commissione euro-

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pea ha inoltre anche previsto riduzioni del prezzo di intervento per alcuni settori produttivi che hanno parzialmente allineato i prezzi all’interno del mercato comune a quelli presenti sui mercati internazionali.

Anche l’accesso ai mercati agricoli rappresenta una parte essenziale degli accordi GATT del 1994. Per favorire la liberalizzazione dei mercati, è pre- vista una riduzione media delle restrizioni alle importazioni del 36% in sei anni, ridotta a 24% in dieci anni per i Paesi in via di sviluppo. Ciascuna ta- riffa deve contribuire alla riduzione complessiva con una contrazione non inferiore al 15%; contribuiscono al calcolo anche le barriere non tariffarie che devono essere convertite in valore attraverso tariffe “equivalenti”. Per assicurare un minimo accesso ai mercati, per i prodotti per i quali le importazioni costituiscono meno del 3% del consumo interno del paese, sono state introdotte delle quote di accesso a tariffa ridotta. Queste quote sono destinate a crescere fino a raggiungere il 5% del consumo interno. Sono state previste infine molte quote di accesso preferenziale, chiamate comunemente quote di accesso corrente, ovvero delle tariffe diverse a se- conda del paese di provenienza del bene importato.

L’applicazione delle nuove misure nei mercati dell’Unione europea ha de- terminato la sostituzione del meccanismo dei prelievi con tariffe fisse. Quest’ultime, insieme a tutte le altre misure applicate alle importazioni, sono state ridotte più della soglia del 15% prevista. L’introduzione di que- sti aggiustamenti ha comportato l’applicazione di dazi più elevati di quelli riscossi in precedenza. Ciò è dipeso in parte anche dall’adozione di misure restrittive sui prezzi previste dalla riforma Mac Sharry del 1992. In sostan- za le nuove misure di intervento hanno prodotto risultati analoghi alle poli- tiche precedentemente vigenti.

L’introduzione delle quote a tariffa ridotta ha comportato la gestione di una rendita determinata dal fatto che la tariffa per queste importazioni è più bassa di quella corrisposta in generale, mentre il prezzo sul mercato in- terno è lo stesso, indipendentemente dalla provenienza del bene. L’Unione europea ha deciso di distribuire questa rendita a favore degli importatori, favorendo quindi soggetti interni all’Unione. Inoltre molte quote, sia a ta- riffazione ridotta che corrente, prevedono la specificazione del paese di provenienza delle importazioni. I Paesi dell’Europa Centrale e Orientale sono stati quelli più favoriti da questa specificazione in quanto l’Unione europea ha siglato con essi accordi di riduzione tariffaria all’interno degli Accordi europei. Resta comunque da sottolineare che non si è verificata una piena utilizzazione delle quote: il tasso di utilizzo nell’Unione europea è stato intorno al 70% e di norma sempre superiore a quello utilizzato dagli altri paesi.

Gli impegni presi per quanto riguarda le esportazioni sussidiate richiedo- no, sempre nel periodo di implementazione di sei anni, una riduzione della spesa del 36% e del volume delle esportazioni del 21%, ridotte al 14% e al

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24% per i Paesi in via di sviluppo. Il periodo di riferimento per il calcolo della diminuzione sono gli anni che vanno dal 1986 al 1990; ma poiché negli anni 1991-92 le esportazioni hanno manifestato tassi di crescita ele- vati, i calcoli possono essere effettuati prendendo come riferimento il valo- re di questi anni oppure una loro media. Resta comunque il vincolo che al- la fine del periodo la riduzione deve essere calcolata in funzione degli anni 1986-90.

L’Unione europea è dovuta intervenire diverse volte nel corso degli anni per limitare le esportazioni sussidiate che altrimenti avrebbero sforato i li- miti imposti dall’Accordo GATT. In generale nei settori i cui prezzi sono allineati con i mercati mondiali, l’Unione europea è riuscita ad esportare sui mercati internazionali buona parte dei propri surplus in assenza di resti- tuzioni. Al contrario, per i prodotti che godono ancora di un forte interven- to pubblico sui prezzi (settore lattiero-caseario, cereali, carni bovine), il ri- spetto dei vincoli internazionali ha determinato accumuli nelle scorte sul mercato interno.

Per concludere le valutazioni degli effetti prodotti sull’agricoltura comuni- taria dalle decisioni prese in sede GATT bisogna considerare le conse- guenze indotte dagli aspetti monetari. L’accordo internazionale è stipulato facendo riferimento all’Ecu reale e non all’Ecu verde che viene invece uti- lizzato dalla Commissione europea per le sue politiche di determinazione dei prezzi di intervento. Poiché di solito l’Ecu reale sovrastima l’Ecu verde di circa il 20%, questo rende il rispetto degli accordi GATT ancora più o- neroso. Con il completamento del Mercato unico del 1993 questo sistema agro-monetario viene abolito: i prezzi delle derrate vengono fissati in base all’Ecu di mercato e non più utilizzando l’Ecu verde. Ciò consente ai prez- zi di variare liberamente a seconda delle variazioni della valuta nazionale di riferimento. Tale sistema è utilizzato dal 1993 al 1998 superando le forti turbolenze valutarie del 1993 ed il crollo del Sistema Monetario Europeo. Tuttavia solo nel 1999, con l’introduzione dell’euro, i rapporti di cambio nazionali diventano fissi e non è più necessario un meccanismo di conver- sione specifico per le derrate agricole in quanto si estingue la variabilità indotta dal regime di cambi flessibili. Questo consente la determinazione dei prezzi nazionali in maniera molto più semplice e smantella definitiva- mente il sistema agro monetario della Pac, eliminando un’altra forma di segmentazione del mercato europeo.

L’Accordo sull’Agricoltura impegna gli Stati membri del WTO ad iniziare un nuovo negoziato prima della scadenza del periodo di implementazione dell’Accordo del 1994, ovvero entro il 2001, indipendentemente dalle altre questioni di cui si occupa l’organizzazione internazionale.

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Il primo tentativo per riprendere i negoziati si ha in occasione della confe- renza ministeriale di Seattle alla fine del 1999 con la quale si vogliono por- re le basi per un negoziato multilaterale globale: il Millennium round.