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Capitolo IV – La tutela dell’aspetto del prodotto-moda nell’ordinamento giuridico italiano

2. La disciplina dei disegni e modelli: la tutela tra valore estetico e valore di mercato

2.1. Le fonti normative

2.1.4 La direttiva 98/71/CE e il Regolamento CE 6/2002 sulla protezione dei disegni e

Sulla scia del Libro Verde, la Direttiva 98/71/CE mira ad armonizzare le disposizioni sostanziali del diritto nazionale concernenti l’oggetto, il contenuto e la durata della tutela dei disegni e modelli registrati e, dunque, la definizione di disegno e modello (art. 1), i requisiti per la sua protezione (artt. 3-8), il contenuto della tutela, ivi comprese le sue limitazioni ed il suo esaurimento (artt. 9, 12, 13, 15), la durata della tutela (art. 10), le cause di nullità (art. 11), le relazioni con le altre forme di protezione ed in particolare con il diritto d’autore (artt. 16-17). Il Regolamento n. 6/2002 del 12 dicembre 2001 completa il quadro di armonizzazione della tutela giuridica, prevedendo «l'istituzione di un disegno o modello comunitario che sia direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri poiché solo in tal modo sarà possibile ottenere, depositando un'unica domanda presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) secondo un'unica procedura ed applicando un'unica legge, un disegno o modello soggetto ad una disciplina unitaria applicabile su un territorio esteso all'insieme degli Stati membri»74.

Le disposizioni regolamentari, insieme a quelle della direttiva, riflettono, come già riportato, quello che è stato definito dalla dottrina design approach, un atteggiamento giuridico che non si basa su una prospettiva orientata alla produzione o al designer, ma al mercato e che considera il disegno da un punto di vista meramente oggettivo, svincolato da accezioni qualitative positive o negative.

73 Nel dicembre del 1993, la Commissione elaborò la prima proposta di direttiva e nel marzo del 1996 la seconda, sulla base delle osservazioni del Comitato economico e sociale e del Parlamento Europeo, arrivando così alla posizione del Consiglio del 17 giugno 1997. Fu però inevitabile il ricorso alla procedura di conciliazione prevista dall’art. 189A del Trattato CE al cui esito Parlamento e Consiglio approvarono il testo finale della Direttiva. Per un approfondimento sull’iter legislativo cfr. G. MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, in Nuove Leggi Civili Commentate, 1998 e S. MAGELLI, L’estetica nel diritto della proprietà intellettuale, cit.

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Come la direttiva, anche il Regolamento all’art. 3 definisce il disegno o modello come «l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento», per cui sono tutelabili solo gli elementi percepibili esteriormente, con l’esclusione delle parti non visibili, nonché di tutte le innovazioni che non si riflettono sull’aspetto esteriore del bene75. Inoltre la norma fa

riferimento alla tutelabilità dell’aspetto di singole parti di prodotto, per cui è possibile chiedere la protezione per un elemento specifico, anche se tutte le altre parti del suo aspetto sono di dominio pubblico. In questo caso, la tutela non sarà estesa alla totalità dell’aspetto esteriore, ma solo ai singoli elementi per cui si chiede la registrazione. È importante inoltre ribadire che lo strumento del disegno o modello protegge l’apparenza del prodotto, ovvero la specifica innovazione formale dell’aspetto del prodotto, e non può essere sfruttato per ottenere un monopolio sull’idea innovativa alla base. La protezione dunque si limita solo alla caratteristica formale, e non può espandersi fino a «conferire al suo titolare una esclusiva sull’“idea” o sulla “concezione generale” che la singola caratteristica sottende»76.

Il Regolamento introduce un sistema di protezione in due fasi, delineato dall’art. 4: «un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale», corrispondente all’art. 3 della direttiva77.

Il requisito della novità era già presente in quasi tutte le discipline europee, rappresentando l’unico ed ovvio requisito comune a tutti gli ordinamenti, ma nonostante ciò, non vi era uniformità circa il modo di intenderla «né per gradiente, né per riferimento spaziale»78. La novità era percepita come assoluta nella maggior parte dei paesi (Italia,

Francia, Finlandia, Spagna, Danimarca) e quindi tutte le anteriorità, ovunque divulgate prima della domanda, sia all’estero che nel Paese, venivano considerate come distruttive della novità. Altri ordinamenti invece optavano per un regime di novità relativa, cioè esaminando le anteriorità solo all’interno dei settori di riferimento (Germania). Alcuni

75 Parte della dottrina auspica un’interpretazione più ampia, facendo rientrare nella tutela anche caratteristiche non percepibili con la vista. Mondini porta come esempio un tessuto che conferisca una particolare sensazione al tatto, oppure il peculiare peso di un prodotto o la sua flessibilità. Cfr. G. MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit.

76 G. MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit.

77 Gli articoli del Regolamento e della Direttiva sui requisiti della protezione sono sostanzialmente identici. 78 G. MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit.

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Paesi valutavano la validità del requisito su un calcolo del tutto oggettivo, basato sulle differenze essenziali tra un disegno e l’altro (Paesi Nordici), mentre altri richiedevano un quid pluris determinato da un punto di vista soggettivo, ossia considerando la creatività del designer, con uno stretto collegamento all’originalità, concetto cardine del diritto d’autore (Francia).

Fronteggiare una tale situazione di difformità ha richiesto alle istituzioni europee di costruire una nuova definizione che si discostasse dalle tradizioni nazionali, secondo cui «un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico»79. Il parametro di riferimento su cui si basa la novità è quindi

l’identità delle forme, giudizio che sembra postulare più una valutazione di natura oggettiva, «consistente in una mera sovrapposizione geometrica delle forme onde verificarne la sostanziale coincidenza»80, andando ad integrare un «gradiente minimo di

differenziazione»81. Questa impressione viene tuttavia smentita dal secondo comma

dell’art. 5, che recita: «disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti». Tale inciso impone di identificare dettagli che si presentano come irrisori, non decisivi alla caratterizzazione del prodotto, e tale “irrilevanza” può essere individuata solo assumendo un determinato punto di vista, che si profila come molto variabile, dal momento che agli occhi di un esperto del settore o a quelli di un consumatore medio i dettagli possono acquisire pesi molto diversi82. La

proposta di Direttiva ha cercato di puntualizzare il concetto, affermando che «una modificazione sensibile di una dimensione, o del colore, o di un’altra caratteristica formale, o anche di un’applicazione senza modifiche su un prodotto diverso da quello che incorporava la forma precedente» fosse sufficiente ad integrare la novità di un disegno, ma tale precisazione non è stata inclusa nella versione finale dell’atto, che non fornisce alcune indicazioni specifiche circa il criterio da adottare per la validità della novità, con il risultato di un criterio ambiguo, e non sempre applicabile in modo pacifico.

79 Art. 5 Reg. 6/2002.

80 M. BOSSHARD, La tutela dell’aspetto del prodotto industriale, cit.

81 V. SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria, cit.

82 «The appreciation of novelty will differ depending on the viewer. The experienced specialist will appreciate all the tiny changes as a big innovation, while the average viewer may not be able to see any difference at all or just a small one» cit.M. LEVIN, Levin Commentary in M. Franzosi (a cura di), European Design Protection. Commentary to Directive and Regulation proposals, cit.

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L’esigenza di chiarezza impone una rilettura dell’articolo, tenendo in considerazione il carattere individuale di cui al successivo art. 6 del Regolamento. In tutti e due i casi si tratta infatti di giudizi di somiglianza tra forme del prodotto e di due requisiti di validità della medesima privativa sulla forma. Una possibilità di interpretazione della novità di un disegno potrebbe essere quella di assumere lo stesso punto di vista del soggetto deputato a giudicarne il carattere individuale: in questo modo però i due caratteri assumerebbero la stessa natura e struttura, l’uno divenendo solo una versione «quantitativamente minore» dell’altro83. Seguendo questa prospettiva la verifica della sussistenza della novità

diverrebbe del tutto irrilevante, dando conferma a quella parte della dottrina che considera questo carattere come ridondante, in quanto perfettamente ricompreso già nella nozione di individualità84. Adottare il punto di vista dell’utilizzatore informato anche per la novità

condurrebbe nei fatti ad una interpretatio abrogans della norma sulla novità, con la conseguenza di ridurla ad elemento superfluo85. Inoltre a questo assunto si contrappone

la posizione di chi ritiene che tra le prior art da considerare per l’uno e l’altro requisito ci sia una differenza qualitativa, trattandosi di due giudizi completamente differenti86.

Solo l’attività interpretativa del giudice può consentire di giungere ad una precisa caratterizzazione di questo requisito di validità, e ciò è rilevante soprattutto per quei settori in cui i designer non godono di molto spazio creativo in tema di novità delle forme ed in cui riuscire a definire un design completamente nuovo e differente rispetto ad altri non è immediato.

Parzialmente a tutela di questa ristretta libertà creativa, sembra muoversi l’inciso dell’art. 7, che prevede che la divulgazione del disegno debba essere ragionevolmente conosciuta «nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato» affinché possa considerarsi invalidante della novità. Questa

83 M. BOSSHARD, La tutela dell’aspetto del prodotto industriale, cit.

84 In questo senso cfr. tra gli altri H. SPEYART, The grand design: an update on the E.C. design proposals, following the adoption of a Common Position on the Directive, cit.

85 altri M. BOSSHARD, La tutela dell’aspetto del prodotto industriale, cit.

86 Si esprimono in questo senso tra gli altri M. BOSSHARD, La tutela dell’aspetto del prodotto industriale, cit. il carattere individuale rappresenterebbe un giudizio sintetico di somiglianza complessiva, condotto dal punto di vista dell’utilizzatore informato, mentre per la novità si tratta è necessaria una valutazione più analitica volta ad accertare una vera e propria «identità progettuale». In senso opposto invece Franzosi in M. Franzosi (a cura di), European Design Protection. Commentary to Directive and Regulation proposals, cit. secondo cui per giudicare un disegno come nuovo è sufficiente riscontrare una semplice differenza, che dovrá essere qualificata invece per accertare il carattere individuale: «(…) the legislator has used a different prior art with respect to which novelty has to be evaluated compared to that of individual character. In fact, he has used a wider group of prior art in order to assess novelty and a more limited one in order to assess individual character».

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previsione, limitando la territorialità della divulgazione, evento distruttivo della novità, e la “data”, può essere assunta come clausola di salvaguardia parziale dell’attività creativa degli autori, che non devono temere di vedersi opporre con efficacia invalidante disegni divulgati o registrati in passato o in un altro paese87. In linea con l’approccio che permea

l’intera disciplina, volto ad esaltare la funzione commerciale del design, direttiva e regolamento accolgono una nozione di novità relativa, sia sotto il profilo merceologico, che sotto quello spaziale88. Un disegno o modello può quindi considerarsi nuovo quando

possiede la capacità di differenziarsi da tutto ciò che è noto agli operatori del settore89.

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