Capitolo IV – La tutela dell’aspetto del prodotto-moda nell’ordinamento giuridico italiano
2. La disciplina dei disegni e modelli: la tutela tra valore estetico e valore di mercato
2.1. Le fonti normative
2.1.2 Il ravvicinamento delle legislazioni in materia di protezione di disegni e modell
Le legislazioni nazionali in materia di proprietà industriale conferiscono diritti di esclusiva aventi per loro natura carattere territoriale55, e la difformità tra le discipline
implica inevitabilmente, in relazione agli scambi comunitari, la frammentazione del mercato europeo in tanti sotto-mercati nazionali e la sostanziale alterazione della concorrenza. Tale situazione critica per il mercato fu ben messa in luce da tre pronunce della Corte di Giustizia sulla circolazione delle privative, rilevanti dal punto di vista sistematico; queste evidenziarono la necessità di una piena armonizzazione dei diritti in materia di disegni e modelli a livello europeo, e spinsero le istituzioni verso la riforma della disciplina. La prima decisione del 198256 riguardava il caso di uno stesso modello
di borsa venduto da due imprese e reperito da fornitori residenti in Paesi diversi; la questione giuridica verteva fondamentalmente sulla possibilità o meno per il titolare di un diritto esclusivo su un modello tutelato dalla legge di uno Stato membro, di invocare tale legge per «opporsi all'importazione di prodotti d'aspetto identico al modello depositato da Stati membri della Comunità nei quali la distribuzione non lede in alcun modo il diritto esclusivo del titolare nel paese d'importazione»57. La Corte si pronunciò a
favore di tale impostazione, approvando la possibilità di impedire l'importazione da un altro Stato membro di beni dall’aspetto uguale al modello depositato58. Questo
orientamento fu confermato in altri due casi rilevanti59, uno dei quali vide contrapposti il
Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli (CICRA) e Maxicar da un lato e la casa automobilistica Renault dall’altro. La controversia riguardava ancora
55 Sulla territorialità dei diritti di proprietà intellettuale si rinvia a N. BOSCHIERI, Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione, in AIDA, n. 16, 2007, che assegna a questo principio una valenza di limitazione, poiché «designa appunto una limitazione spaziale e geografica del diritto di proprietà intellettuale e la necessaria inerenza della sua esistenza e dei suoi effetti ad un unico territorio, quello dell’ordinamento giuridico che l’ha creato. In questo senso, il principio altro non fa che tradurre con un’espressione geografica la cd. relatività dei diritti di proprietà intellettuale, il loro essere entità indipendenti e separate per ciascuno stato».
56 Causa 144/81, del 14 settembre 1982.
57 Punto 21 Sentenza della Corte di Giustizia, Causa 144/81.
58 Ciò in presenza di una serie di condizioni, ovvero «purché i prodotti di cui trattasi siano stati messi in circolazione nell'altro Stato membro senza l'intervento od il consenso del titolare del diritto o di una persona ad esso legata da rapporto di dipendenza giuridica od economica, purché non esista tra le persone fisiche o giuridiche in causa alcuna intesa restrittiva della concorrenza e purché, infine, i rispettivi diritti dei titolari del diritto al modello nei vari Stati membri siano sorti indipendentemente gli uni dagli altri», cit. Punto 29 sentenza causa 144/81.
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il rapporto tra il diritto di esclusiva garantito dalla titolarità del brevetto e la circolazione delle merci nel territorio UE. Tramite rinvio pregiudiziale, il giudice nazionale domandava se gli artt. da 30 a 36 del trattato CEE dovessero essere interpretati nel senso di impedire che il titolare di un brevetto per modello ornamentale concesso in uno Stato membro potesse far valere il corrispondente diritto assoluto per interdire a terzi la fabbricazione e la vendita nonché l'esportazione in altro Stato membro di parti staccate, ovvero pezzi di ricambio di un’automobile. Ancora una volta il diritto esclusivo del titolare del brevetto si scontrava con quello dei concorrenti di altri Paesi a commercializzare il bene oggetto di privativa, e la Corte si pronunciò di nuovo a favore di una preminenza dei diritti dei titolari sull’esportazione e commercio dei beni tutelati in uno Stato membro60.
Tali decisioni resero evidente come l’applicazione delle discipline sui disegni e modelli a livello nazionale aveva come effetto la frammentazione del mercato: emerse chiaramente l’esigenza di un’armonizzazione delle normative a livello sovranazionale in materia al fine di contrastare la segmentazione del mercato interno conseguente al reiterarsi di simili fattispecie61. Il primo passo in questo senso fu una proposta di lavori
presentata dall’istituto Max Planck di Monaco, che seppur con un’impostazione dissimile da quella effettivamente adottata dalla Commissione nella riforma, si rivelò particolarmente incisiva nell’intensificare gli sforzi verso un’armonizzazione del diritto dei disegni e modelli nell’Unione Europea62.
60 Cfr. punto 12, causa 53/87: «in forza dell'art. 36 le restrizioni all'importazione o all'esportazione giustificate da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono ammesse in quanto esse non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. A tal proposito è sufficiente constatare, alla luce degli atti di causa, che il diritto esclusivo accordato dalla normativa nazionale ai titolari di brevetti per modelli ornamentali, relativi a parti di carrozzeria di autovetture, è indifferentemente opponibile sia a chi fabbrica i pezzi di ricambio sul territorio nazionale sia a chi li importa da altri Stati membri».
61 D. STONE, European Union Design Law: A Practitioners' Guide, Oxford University Press, 2012. 62 Per approfondimenti cfr. A. HORTON, Industrial design law: The future for Europe, in EIPR, n. 12, 1991, H. SPEYART, The grand design: an update on the E.C. design proposals, following the adoption of a Common Position on the Directive, in EIPR, n. 10, 1997.
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