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L’efficienza delle misure correttive

Come si è detto, le misure correttive adottate sono essenzialmente: - la messa alla prova legata ad una

sospensione del giudizio da parte del giudice;

- la libertà controllata che, nel caso dei minori, sostituisce una pena detentiva non superiore a due anni; - l’affidamento in prova al servizio

sociale, quale misura alternativa alla detenzione in carcere quando, in generale, la pena detentiva non sia superiore ai tre anni.

Sospensione del processo con messa alla prova

La sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88 e art. 27 D. Lv. 272/89) rappresenta una delle importanti innovazioni nel processo penale minorile. L’obiettivo del recupero del ragazzo prevale sulla pretesa statuale di processare e punire per un fatto che costituisce reato, a condizione che sussistano concreti elementi per ritenere che il soggetto abbia superato le proprie difficoltà o possa superarle.

Il presupposto è che il recupero sociale possa essere più probabile nel- l’ambiente abituale di vita, mentre la detenzione isolerebbe il soggetto dal suo contesto sociale e familiare e comporterebbe la cristallizzazione del singolo atto trasgressivo.

Il giudice, quando ritiene che sia prevedibile il recupero del minore attra- verso la mobilitazione di risorse personali del ragazzo e l’inserimento in un contesto idoneo, può decidere, sulla base di valutazioni degli operatori sociali, di applicare la misura, se le caratteristiche di personalità del ragazzo lasciano supporre che egli sappia avvantaggiarsi della decisione. L’istituto dell’art. 28 suppone anche un buon livello di responsabilità com- plessiva e collegiale: oltre al minore vengono infatti chiamati a notevoli responsabilità i familiari e l’ambiente sociale di vita del giovane, i servizi cui è affidato, il difensore e la stessa Autorità giudiziaria.

Con tale provvedimento, che non può prescindere dall’adesione del minorenne, il processo viene sospeso ed egli viene affidato ai servizi sociali della giustizia che, anche in collaborazione con altri servizi pubblici e del privato sociale presenti sul territorio, svolgono nei suoi confronti atti- vità di osservazione, sostegno e controllo.

L’ordinanza di sospensione può anche contenere prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato ed a promuovere la conciliazione con la persona offesa. La possibilità di prescrizioni relative alla riparazione- riconciliazione, poi, consente di indurre nel minore un forte processo di presa di significato del reato ed una percezione della realtà della vittima, promuovendo l’avvio del processo di responsabilizzazione.

L’applicabilità della misura non è compromessa dall’eventuale esistenza di precedenti giudiziari e penali (immaturità, perdono giudiziale, condan- na, precedente applicazione della misura), né dalla tipologia di reato. La concessione della misura si fonda sugli elementi acquisiti attraverso l’in- dagine sulla personalità prevista dall’art. 9 delle disposizioni sul processo penale minorile.

Per quanto riguarda la sede processuale, la decisione può essere assunta sia nell’udienza preliminare che nel dibattimento.

In caso di esito positivo della messa alla prova, il giovane viene prosciolto con sentenza di estinzione del reato.

L’esito negativo comporta invece la prosecuzione del procedimento (art. 29 D.P.R. 448/88): in questo caso il giudice decide in sede di udienza pre- liminare o nel dibattimento.

Libertà controllata

Il Giudice nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di sei mesi, può sostituirla con la sanzione sostitutiva della libertà controllata della legge 689/81 “Depenalizzazione e modifiche al sistema penale” (art. 53 e s e g u e n t i ) .

Per i minori l’art. 30 del D.P.R. 448/88 stabilisce che con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detenti- va non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della libertà controllata. Si tiene conto della personalità, delle esigenze di lavoro e di studio del minorenne, nonché delle sue condizioni sociali, familiari e a m b i e n t a l i .

Il Pubblico Ministero competente per l’esecuzione trasmette l’estratto della sentenza al Magistrato di sorveglianza, che provvede in ordine all’e- secuzione della sanzione, tenendo conto delle esigenze educative del m i n o r e n n e .

La libertà controllata per i minorenni è eseguita con le modalità stabilite per l’affidamento in prova al servizio sociale. Le funzioni di controllo, che per gli adulti sono attribuite alla Polizia Giudiziaria, sono svolte dai Servizi Sociali dell’Amministrazione della Giustizia Minorile (art. 75, comma 2, Legge 689/81).

A differenza degli adulti, per i minorenni non si applicano le prescrizioni previste dall’art. 56 della stessa legge (l’obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza, l’obbligo di presentarsi presso il locale ufficio di pubblica sicurezza, il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, la sospensione della patente di guida, il ritiro del passaporto, l’obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia l’ordinanza emessa e l’eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena).

Il servizio sociale prepara con il minore un progetto che viene presentato al Magistrato di sorveglianza. Questi definisce, con riferimento al proget- to, una serie di prescrizioni che il minore deve rispettare, con il sostegno e il controllo del servizio sociale. In caso di inadempienze, la pena restan- te si converte in pena detentiva.

È da tener presente che, in sede di conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva, la libertà controllata è definita nel doppio della pena che sostituisce (es.: condanna a pena detentiva di sei mesi, sostituzione con la libertà controllata per un periodo di dodici mesi).

Se le prescrizioni vengono osservate e il comportamento del minore è corretto, la pena si estingue.

Affidamento in prova al ser- vizio sociale

L’affidamento in prova al servi- zio sociale è una misura alterna- tiva alla detenzione: attraverso l’affidamento in prova viene scontata la pena che, diversa- mente, dovrebbe essere espiata in carcere. Si tratta di una delle misure alternative che il condan- nato, in base all’art. 656 del Codice di procedura penale, può richiedere se la pena, anche residuale, non è superiore a tre anni (quattro anni nei casi previ- sti dagli art. 90 e 94 del Testo Unico sugli stupefacenti, L. 3 0 9 / 9 0 ) .

I presupposti di applicazione sono che la misura contribuisca alla rieducazione del condanna- to e assicuri la prevenzione dal pericolo che commetta altri reati. A tal fine sono stabilite dal Tribunale di sorveglianza alcune p r e s c r i z i o n i .

Questo in generale; nel caso specifico dei minori il servizio sociale prepara con il condan- nato un progetto da presentare all’udienza di sorveglianza. Qualora il progetto venga accol- to, il Tribunale di sorveglianza lo traduce in prescrizioni che devo- no essere notificate e sottoscritte dal minore. Il controllo delle prescrizioni spetta al Magistrato di sorveglianza, cui il servizio sociale riferisce periodicamente. L’affidamento può essere revo- cato per violazione delle prescri- zioni o per altro comportamento contrario alla legge, quando la condotta dell’imputato appaia incompatibile con la prosecuzio- ne dell’affidamento. In caso di esito positivo, al contrario, la pena viene estinta.

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