Rimanendo brevemente in un contesto extraeuropeo accenniamo solamente ad alcune esperienze statunitensi.
LʼAmerica, sempre allʼavanguardia nei settori tecnologici anche quelli riguardanti le innovazioni medico-scientifiche, ha dovuto affrontare, praticamente per prima, negli anni settanta, le nuove problematiche filosofiche e giuridiche che lʼutilizzo di questi nuovi mezzi ha sollevato. Sul tema bioetico64, delle scelte di fine vita il panorama va differenziandosi da Stato a Stato ed il materiale normativo e giurisprudenziale è abbondante ma piuttosto eterogeneo; in linea di massima possiamo sostenere che lʼeutanasia attiva e il suicidio assistito sono da considerarsi illegali anche se, il clima culturale e giuridico, è propenso a far rientrare il “right to die”, il diritto a morire, fra le scelte di “self determination”, di autodeterminazione 65.
64 Lo stesso termine “BIOETICA”, compare per la prima volta nei primi anni Settanta nel libro di Van Renssealer Potter, un oncologo americano, intitolato proprio “
BIOETHICS. A BRIDGE TO THE FUTURE.”
Lʼautore definisce la bioetica come una nuova disciplina atta ad utilizzare le scienze biologiche per migliorare la qualità della vita e collega la sua ragion dʼessere alla necessità di formulare una nuova etica in grado di garantire la sopravvivenza dellʼumanità attraverso uno stretto dialogo fra scienze biomediche e scienza umane. Cit. C.FARALLI Aspetti del recente dibattito filosofico-giuridico in tema di eutanasia in S.CANESTRARI, G.CIMBALO, G.PAPPALARDO, Eutanasia e diritto. Confronto tra
discipline, Giappichelli Editore, Torino, 2003,pag.72.
65 Principio di self determination o autodeterminazione: il criterio per distinguere tre legittimità e illegittimità dellʼapplicazione di tale diritto è individuato unicamente nella volontà del paziente (espressa o presunta).
In uno scenario così vasto, spiccano gli esempi di California, Oregon e Colombia.
Nel 1976, lo Stato della California, approva il “Natural Death Act”, una legge, tuttʼora in vigore che consente ai pazienti di rifiutare o interrompere qualsiasi tipo di cura anche salvavita, tramite la compilazione, davanti a due testimoni, di un modulo standard per le direttive di trattamento. Il documento a valenza quinquennale, rinnovabile e soprattutto revocabile in qualsiasi momento, vincola il personale medico ed i familiari al rispetto delle dichiarate volontà nel momento in cui il egli non possa più esprimerle o confermarle66. Malgrado sia palese che stiamo ancora parlando di eutanasia passiva e non di eutanasia attiva o suicidio assistito, è importante notare come questo atto sia innovativo e precursore in tema di legislazione sul diritto al rifiuto delle terapie e trattamenti vitali e pertanto sul living will, tanto che nel tempo tutti gli altri Stati, tentando di adeguarsi ed armonizzarsi, lʼhanno recepito.
In Oregon, tramite un referendum del 1994, è entrato in vigore nel 1997 il “Death with Dignity Act”, unica legge che legalizza il suicidio medicalmente assistito, attribuendo al malato terminate, maggiorenne, residente nello Stato e con unʼaspettativa di vita non superiore a sei mesi, la possibilità di assumere una dose letale di barbiturici per poter morire, appunto, in maniera dignitosa. Per poter ottenere la prescrizione medica, anche in questo caso, la richiesta deve essere scritta su 66 C.TRIPODINA, Il diritto nellʼetà della tecnica. Il caso dellʼeutanasia, Jovene Editore, 2004, pag.325 ss.
modello standard e firmata davanti a due testimoni 67 . Questa esperienza, al contrario di quella californiana, è rimasta isolata considerando che negli altri stati, prevalentemente68, la legislazione vieta questa pratica.
Per quel che concerne la Colombia un contributo essenziale deriva dalla sentenza 239 del 1997 della Corte Costituzionale colombiana. La Corte, infatti, rigettando una denuncia di incostituzionalità dellʼarticolo del codice penale che prevede una condanna lieve per colui che “uccide per pietà”, ne confermava la legittimità ma distingueva il caso dellʼeutanasia involontaria da quello in cui il medico, autore stesso dellʼ “omicidio per pietà”69, avesse ricevuto il consenso del soggetto passivo dellʼatto. La Corte che esortava, inoltre, a regolamentare il tema del fine vita, conformemente ai principi costituzionali, nel più breve tempo possibile, giustificava la sua sentenza con queste parole: “Il diritto alla vita non può ridursi a mera
sussistenza, ma implica il vivere adeguatamente in condizioni di dignità. Il diritto fondamentale ad una vita dignitosa implica dunque il diritto a morire con dignità”70.
Il paziente maggiorenne affetto da malattia in fase terminale, per cui non sia possibile una cura e che lamenti dolori insostenibili ha, dunque, il diritto di scegliere di morire, anche grazie allʼaiuto di un terzo. In 67 C.TRIPODINA, op.cit. pag.331 ss.
68 Gli stati in cui si è estesa questa pratica sono Montana, Vermont, Washington. 69 Così lo definisce lʼarticolo 326 del decreto 100 del Codice Penale della Colombia. 70 Corte Costituzionale Colombiana, 20 Maggio 1997, n° 239/97.
queste condizioni cliniche e solo in presenza di un consenso informato, spontaneo ed esplicito, la condotta del soggetto, principalmente del medico, che pone fine alla vita del malato non risulterà antigiuridica ma sarà solo vista come un atto solidaristico71. Così facendo la Colombia ha inserito, nella prassi, lʼeutanasia attiva fra le possibili scelte di autodeterminazione del paziente ma la discussione sulla sua legalizzazione formale è rimasta aperta e, anche nel 2012, anno in cui è stata formulata una nuova proposta72, ha incontrando dure contestazioni da parte della Chiesa Cattolica.
Rimanendo con lo sguardo proiettato oltre lʼEuropa diremo ancora e solamente che le pratiche di eutanasia passiva ed attiva e di suicidio assistito sono autorizzate anche in Cina e Giappone.