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Il percorso giurisdizionale civile.

requisiti e scriminanti della condotta del medico.

7. Il paziente incapace: Caso Englaro.

7.2 Il percorso giurisdizionale civile.

Sia la vicenda umana sia quella giudiziaria sono oggetto di un ampissimo dibattito che ha affrontato tutte le possibili angolature del tema.

La questione giuridica affrontata nella presente trattazione deve però spogliarsi di ogni connotazione diversa dal mero ragionamento giuridico, ed essere scevra da suggestioni filosofiche, religiose e politiche. Per fare questo è necessario innanzitutto richiamarsi ai provvedimenti che hanno costellato lʼinfelice esistenza di Eluana Englaro e da essi trarre alcune considerazioni rilevanti. Anche nellʼambito di tali pronunce è necessaria una selezione dei provvedimenti emessi dai Giudici, non dimenticando che oggetto del presente elaborato è pur sempre il profilo penalistico della questione del rifiuto dei trattamenti sanitari.

Infatti, prima della pronuncia risolutiva della Cassazione del 2007, se ne sono susseguite molte e contrastanti fra loro.

Una sommaria ricostruzione cronologica vede comparire la prima istanza per l'interruzione della nutrizione artificiale il 19 Gennaio 1999, dichiarata poi inammissibile a Marzo per incompatibilità con il principio di “tutela assoluta del diritto alla vita” ricavato dallʼarticolo 2 della Costituzione. I giorni seguenti e precisamente il 14 Marzo, Beppino Englaro ricorse in appello, ma i giudici rigettano il reclamo, con una diversa motivazione: quella dellʼimpossibiltà di invocare il divieto di accanimento terapeutico, dato che nutrizione ed idratazione non venivano considerati trattamenti sanitari. Una richiesta verrà ripresentata dal tutore legale nel 2002 ma sia il Tribunale ordinario sia la Corte di Appello la respinsero, rispettivamente sostenendo, il primo, la prevalenza del valore vita sul valore autodeterminazione, la seconda,

la non validità delle direttive anticipate in caso di stato vegetativo permanente. Nel 2005, Englaro si rivolse alla Suprema Corte, la quale, pur avvallando la decisione dei Giudici milanesi, lasciò aperto un piccolo spiraglio, nellʼordinanza, infatti, si ritiene che “manchino specifiche risultanze” e che sia “necessaria la presenza di un curatore speciale”; dal 2006, il ruolo di curatrice di Eluana verrà assunto da Franca Alessio, avvocato lecchese.

Sempre nel 2006, un altro tentativo venne esperito dal signor Englaro, al Tribunale di Lecco, che dichiara nuovamente inammissibile la richiesta costringendolo a ripresentarsi alla Corte d'Appello milanese. Questa volta, però, vi è una piccola svolta, i magistrati, pur rigettandolo nel merito, non valutando idonee ed efficaci le pregresse dichiarazioni di Eluana, ritengono ammissibile il ricorso. Si arriva così al 2007, anno in cui tutore e curatore ricorrono unitamente in Cassazione ottenendo finalmente la sentenza233 che, successivamente, nel Luglio 2008,

consentirà loro di ricevere, dalla Corte di Appello, la pronuncia che autorizza il distacco del sondino naso-gastrico234.

La Cassazione precisa che lʼintervento medico trova giustificazione e legittimazione nel consenso informato, che rende lecito un intervento, altrimenti illecito235. A fondamento vengono, anche in questo caso

considerate, i più volti citati artt. 2, 13 e 32 Cost., la Convenzione di

233 Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 16 Ottobre 2007 sentenza n°21748. 234 Corte di Appello, decreto del 9 Luglio 2008.

Oviedo, la Carta dei diritti fondamentali dellʼUnione Europea ed il codice di deontologia medica.

La pronuncia specifica poi che, della speculare facoltà al consenso, del rifiuto o interruzione delle cure non può essere limite il rischio della morte che potrebbe derivare dalla scelta compiuta, perché deve essere tutelato tout court e in qualsiasi fase della vita, compresa quella terminale, il diritto di autodeterminazione236. La Suprema Corte,

esaminando per sommi capi la questione sulla natura dei trattamenti ne sostiene convintamente il carattere terapeutico, appurato che, naturalmente, è essenziale la presenza di un professionista per poter somministrare correttamente e nelle giuste dosi il trattamento, tuttavia non ritengono che questa possa essere una forma di accanimento terapeutico, ma un mezzo ordinario o quantomeno proporzionato alla condizione clinica del paziente, è infatti funzionale al “mero” mantenimento in vita. Allora, considerato che lʼintervento del giudice di Cassazione non è volto ad ordinare il distacco, ribadisce le condizioni che legittimano la scelta dellʼincapace espressa, in questo caso, dal suo tutore. Infatti, deve sussistere una condizione di irreversibilità ed una forte volontà dellʼincapace di interrompere le terapie, dimostrata grazie ad una ricostruzione probatoria dei comportamenti e convincimenti precedenti, in assenza di anche solo uno di questi requisiti il giudice si

vedrà costretto a negare lʼautorizzazione, facendo prevalere la tutela per il diritto alla vita237.

Il rifiuto delle cure non è dunque una delle diverse forme di eutanasia ma “un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale”238.

La Corte di Appello si allinea a questo orientamento e compie una accurata istruttoria su Eluana e le sue convinzioni giungendo ad acconsentire al distacco del sondino disponendone inoltre le relative modalità attuative.

Malgrado un ricorso, di Camera e Senato per conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale, appoggiando le motivazioni di Appello e Cassazione “ dichiara inammissibili, ai sensi dellʼart 37 della legge 11 Marzo 1953, n°87, i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei confronti della cassazione”239. Inoltre le Sezioni Unite Cilivi di Cassazione240, in data

13 Novembre 2008, dichiarano il ricorso inammissibile241, infatti i ricorsi

facevano valere dei vizi in iudicando dei Giudici ma non denunciavano nè una invasione di competenza, né una menomazione od interferenza, dato che, ovviamente, “restava il Parlamento il titolare del potere

237 Ibidem. 238 Ibidem.

239 Corte Costituzionale, ordinanza del 8 Ottobre 2008, n°334.

240 Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, 13 Novembre 2008, n° 27145. 241 R. ROMBOLI, Il conflitto tra poteri dello stato sulla vicenda Englaro: un caso di

legislativo, il quale può in qualsiasi momento adottare una specifica normativa della materia, fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti” 242.

Come già accennato, il 26 Gennaio 2009, il TAR Lombardo accoglie il ricorso di Beppino Englaro contro la Regione poiché, se esiste ed è tutelato il diritto al rifiuto delle cure, un presidio ospedaliero non può rifiutarsi di accettare il paziente e di rispettare le sue volontà, mettendo in atto le dovute pratiche243.