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LʼEuropa e la legislazione olandese.

Occupandoci di Europa, inizieremo col parlare del primo paese che ha legalizzato formalmente il fenomeno eutanasico con una legge del 2001: lʼOlanda.

Lʼarticolo 2 della Costituzione olandese sancisce il principio in base al quale il trattamento medico può essere attuato solamente con il consenso del paziente, il che non pone interrogativi per ciò che

71 C.TRIPODINA, op.cit. pag.277 ss.

72 “Termine della vita in maniera dignitosa e assistenza al suicidio”, è il progetto di legge del senatore Armando Benedetti che intende riempire il vuoto normativo lasciato dalla sentenza n°239/97.

concerne lʼeutanasia passiva, riconosciuta, quindi, dalla stessa costituzione.

Parlando, invece, di eutanasia attiva e suicidio assistito, il quadro normativo di riferimento ci viene dato dal codice penale olandese dove agli articoli 29373 e 29474 troviamo previste le pene per lʼomicidio del consenziente e lʼaiuto al suicidio, rispettivamente di 12 e 3 anni. Ma, già a partire dal 1973, la giurisprudenza utilizzò lʼarticolo 40 del codice olandese che recita: “Ogni persona che commette un fatto costretto da

causa di forza maggiore non ne è penalmente responsabile” per uno

stato di necessità che prosciogliesse dalle accuse delle fattispecie previste ai citati articoli 293 e 294; aprendo così la via ad un lungo dibattito giuridico ed istituzionale sul tema75.

Potremo citare molti casi, sicuramente il più noto, o meglio quello a cui si fa risalire lʼinizio del dibattito sullʼeutanasia è il caso Postma van

Boven76, per cui il Tribunale di Leeuwaarden ritenne la dottoressa G.Postma responsabile di omicidio del consenziente e, respingendo la

73 Art. 293 “Colui che mette fine ai giorni di un uomo su sua esplicita e seria richiesta è

punito con la pena detentiva della durata massima di 12 anni o unʼammenda di quinta categoria (100.000 F.)”.

74 Art. 294 “Colui che istiga un altro intenzionalmente al suicidio, o lo aiuti

nellʼesecuzione o gliene fornisca gli strumenti è punito, se il suicidio avviene, con la pena detentiva della durata massima di 3 anni o con unʼammenda di quinta categoria (25.000 F.)”.

75 G.CIMBALO “Eutanasia nella recente legislazione di Danimarca, Olanda e Belgio” in S.CANESTRARI, G.CIMBALO, G.PAPPALARDO, Eutanasia e diritto. Confronto tra

discipline, Giappichelli Editore, Torino, 2003, pag.141.

76 La dottoressa Geertruida Postma, nel 1971, aveva procurato la morte della madre (van Haringa) di 78 anni, gravemente malata non attuando determinate cure e somministrando una dose di morfina.

possibilità di applicare lʼarticolo 40, ai sensi dellʼarticolo 293 la condannò alla mite pena di una settimana di detenzione77.

La società olandese era così chiamata a dare risposte e soluzioni a questi nuovi casi e, in assenza di normativa, il compito fu affidato ai giudici. Partendo dalla sentenza appena citata, la giurisprudenza elaborò dei criteri al fine di orientare il comportamento dei pazienti, le condotte dei medici e le decisioni dei giudici ed enunciò i requisiti tali per cui lʼeutanasia si sarebbe dovuta ritenere lecita: deve trattarsi di un malato terminale, afflitto da sofferenze fisiche o mentali intollerabili e deve aver fatto esplicita richiesta di eutanasia; eutanasia che deve essere praticata esclusivamente da un medico78.

Ciò è giustificato dal fatto che se il medico pratica la procedura eutanasica poiché la considera lʼunica opportunità per porre rimedio al dolore del suo paziente che, fra lʼaltro, versando nelle condizioni cliniche suddette, la invoca, non è punibile secondo ciò che è previsto allʼarticolo 40. Infatti, il medico che pone fine alla vita di un malato terminali non è punibile se, date le peculiari circostanze, ritiene prevalente lʼinteresse di sopprimere le insostenibili sofferenze rispetto al diritto di essere curati.

77 G.CIMBALO, op.cit. pag.142, nota 21. 78 G.CIMBALO op.cit pag 143.

Un altro caso da citare è il caso Alkmaar 79 del 1984, dove

contrariamente al caso precedente il medico che praticò lʼeutanasia fu prosciolto, questo influenzò la Commissione sullʼeutanasia, istituita nel 1982 dal governo olandese per liberalizzare le pratiche eutanasiche, che propose di inserire nella legislazione penale unʼipotesi specifica di non punibilità dellʼeutanasia quando essa sia attuata col rispetto di tutti i requisiti precedentemente elencati 80.

A tal proposta, non fece seguito una reale riforma del Codice penale tanto che, nel 1990, fu istituita, dal governo olandese, unʼaltra Commissione81 che aveva come scopo quello di effettuare una ricerca nelle pratiche mediche per verificare in quali circostanze e con quale frequenza venissero assunte decisioni di suicidio assistito, eutanasia attiva ed eutanasia involontaria82.

Fra i dati più significativi e che sorprese negativamente, soprattutto coloro che erano ostili allʼeutanasia, riscontriamo un elevato numero di pratiche di fine vita effettuate in assenza del consenso, anzi, della richiesta del paziente.

Così, nel 1993 venne adottata la legge “Wet op de lijkbezorging”.

79 Eʼ il caso di una signora di 95 anni, gravemente malata, che aveva espresso la volontà di anticipazione della propria la morte tramite testamento biologico (living will). Il medico curante, dopo la consultazione con un altro medico, aveva attuato la

procedura eutanasica. La Corte suprema affermò lʼapplicabilità dellʼart. 40 c.p. e sollevò il medico dallʼaccusa dellʼart. 293.

80 M.ARAMINI, Lʼeutanasia. Commento giuridico-etico della nuova legge olandese, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pag.28.

81 Commissione Remmelink, nome del presidente della commissione di ministri che la istituì.

Tale legge entrò in vigore il 1 Giugno del 1994, modificò la legge mortuaria ma, cosa più importante, introdusse alcuni criteri di elaborazione giurisprudenziale per la depenalizzazione della procedura eutanasica.

I requisiti necessari ad escludere la punibilità sono così riassumibili: - la diagnosi del paziente deve essere quella di una malattia in fase terminale;

- il paziente lamenti sofferenze insopportabili, confermate anche dal parere medico;

- non vi siano alternative attuabili e nemmeno prospettive di miglioramento;

- la richiesta del paziente sia libera, cosciente e reiterata nel tempo; - vi sia il consulto di un altro medico a conferma del fondamento della

richiesta;

- venga informata la famiglia ed il personale medico 83.

Questa legge, che ha lasciato intatta lʼillegalità formale dellʼeutanasia, ha fatto sì che, nella prassi, questa procedura fosse legalmente tollerata. Ciò ha condotto ad una “procedimentalizzazione” delle pratiche facilitata anche dalla richiesta di compilazione di un questionario, il cui testo è allegato alla legge stessa 84.

Poco dopo, nellʼAprile del ʼ95, una legge generale sui trattamenti medici si occupò del problema del consenso di persone incapaci e, inoltre,

83 G.CIMBALO, op.cit. pag.144. 84 Ibidem.

regolando il rapporto medico-paziente nellʼottica della trasparenza e piena informazione, stabilì che il consenso fosse necessario per qualsiasi tipo di terapia anche salvavita, infatti, un malato non può essere tenuto in vita contro la sua stessa volontà 85.

Grazie a questa legislazione si risolve il problema dellʼaccanimento terapeutico e si creano le basi per la legalizzazione dellʼeutanasia.

La legge del 12 Aprile 200186 giunge dunque come giusta conclusione di questo processo di “sperimentazione” iniziato con la legge del 1993. Fino ad allora, tutti gli interventi normativi, non avevano mai toccato gli articoli 293 e 294 che vengono riformulati.

Non a caso, precedentemente, per assolvere il medico, la giurisprudenza era costretta ad utilizzare il combinato disposto degli articoli 293,294 con lʼarticolo 40 c.p., mentre, in seguito, è direttamente introdotta nel Codice Penale una causa di non punibilità per il medico che ha agito conformemente ai requisiti richiesti, rimane ovviamente reato la pratica compiuta in violazione di essi o da una persona che non sia il medico curante del paziente87. Del resto, nella nuova legge non è disciplinato il consenso e di conseguenza esso resta esclusivamente

85 G.CIMBALO, op.cit. pag.145.

86 “Wet toetsing levensbeeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding” , “ Legge

contenente le norme di valutazione per porre fine alla vita su richiesta e per lʼaiuto al suicidio”.

87 Nei requisiti, infatti, si voleva che la richiesta di eutanasia fosse rivolta al medico curante proprio perché, grazie al rapporto di fiducia, egli avrebbe potuto interpretare e conoscere meglio la volontà del paziente e verificare che fosse libera e cosciente; anche se, come già abbiamo detto, è, poi, necessario il parere di un altro medico “indipendente” che ne dia la conferma. Inoltre, questo principio, mira ad evitare il “turismo della morte” ovvero la tendenza di spostarsi in stati con una determinata legislazione per accedere alle pratiche di fine vita.

affidato alla comunicazione con il medico, a cui è lasciato il compito di valutarne la validità.

La motivazione che ha portato a questa nuova legislazione è duplice, da un lato, cʼè la prevalenza della volontà di sconfiggere il dolore e donare una morte dignitosa, sullʼessere tenuti in vita forzatamente, dallʼaltro cʼè lʼintenzione di assicurare al medico, autore del fatto, la non punibilità e dunque la libertà nellʼagire su di una prassi già abbondantemente consolidata.

Esiste però una contraddizione, nata da fatto che nel Codice Penale permangono i reati di omicidio del consenziente e aiuto al suicidio e chiunque ponga in essere queste condotte tipiche sarà penalmente sanzionabile, eccetto il medico, qualora rispetti i criteri indicati 88.

In Belgio, un anno dopo, con approvazione il 28 Maggio e pubblicazione il 22 Giugno è entrata in vigore il 20 Settembre 2002 la “Loi relative à lʼeuthanasie” che garantisce ad adulti e minori emancipati il diritto di porre fine alla propria vita ed esclude la responsabilità penale del medico che attui la procedura. Anche in questa legge, si ritengono necessari determinati requisiti per rendere lecita lʼazione come, per esempio, la richiesta spontanea e reiterata del paziente che, a causa di una malattia incurabile, sia afflitto fa tremendi dolori psicofisici. Lʼarticolo 3 fissa dettagliatamente sia le procedure che devono essere

seguite dal medico, sia le caratteristiche che connotano la richiesta89. Spetta ad una Commissione Federale di controllo, i cui criteri di composizione sono stabiliti dallʼarticolo 5, vigilare sul rispetto dei requisiti e della procedura; inoltre rappresenta il naturale destinatario del rapporto che il medico deve trasmettere entro 7 giorni dalla morte del paziente.

3.4 La normativa di Belgio e Lussemburgo sulla scia