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L’ORIGINE RETORICA DELLA QUERELA

3.4 Furor, dementia, μανία

La policromia dottrinale in materia di furor/dementia se non ricondotta ad una classificazione sistematica creerebbe una

771 Cfr. L. CALBOLI MONTEFUSCO, La dottrina, cit., 17ss. 772

Così G. CALBOLI, Les status, cit., 230.

773 Cfr. F. LANFRANCHI, Il diritto, cit., 31 ss. 774 Cfr. F. LANFRANCHI, ibid.

775 Così H. BORNECQUE, Les déclamations et les déclamateurs d’après Sénèque le père, Hildesheim, 1967, 34.

776

Quint. Inst. orat. 4.2.88 – Sunt quaedam et falsae expositiones, quarum in foro

duplex genus est: alterum quod instrumentis adiuvatur (…); alterum quod est tuendum dicentis ingenio. Id interim ad solam verecundiam pertinet, unde etiam mihi videtur dicit color, interim ad quaestionem.

777

Quint. Inst. orat. 4.2.88 – Sed utrucumque erit, prima sit curarum ut id quod

fingemus fieri possit, deinde ut et personae et loco et tempori congruat et credibilem rationem et ordinem habeat; si continget, etiam verae alicui rei cohaereat, aut argumento quod sit in causa confirmetur: nam quae tota extra rem petita sunt mentiendi licenzia produnt.

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situazione di notevole confusione. Per questo è necessario distinguere più ipotesi. La c.d. “teoria dei lucidi intervalli” ammette la distinzione concettuale tra furor e dementia, essendo ammissibile per il furiosus la variazione dello stato patologico778. Per la dottrina tedesca, invece, avendo rilievo la sintomatologia clinica, si distingue lo stato agitato del furioso da quello più lieve del demens779. Si aggiunge a queste una terza teoria che, tenendo come sostrato di riferimento il profilo sociale, amalgama le due precedenti: «il furor, in quanto forma di pazzia sopraggiunta, avrebbe origine divina, sarebbe incostante per natura e caratterizzato da lucidi intervalli, a differenza della dementia, uno stato congenito e perpetuo, immutabile, e del mentecaptus»780. Solazzi, infine, nega ogni sorta di criterio distintivo tra i due concetti, ritenendo che: «come l’antico, così il nuovo ordinamento giuridico è uguale per le due categorie di folli; ma le leggi enunciano la distinzione in ossequio alla scienza medica»781. Nel tentativo di fare chiarezza (nei minimi termini di cui si abbisogna in questa sede) sul concetto di furor in diritto romano rilievo proprio potrebbe vantare la ricostruita782 norma decemvirale, che sarà ricordata anche durante l’analisi dei due brani retorici riguardanti il caso di Malleolo. Originariamente la norma delle XII tavole pare dettasse: «Si furiosus escit, agnatum gentiliumque in eo

778

Cfr. S. CASTALDO, Aspetti giuridici della Furia e dell’infermità mentale nel

mondo romano. La compravendita del “servus furiosus”, tesi di dottorato,

Università degli studi di Palermo, a.a. 2015-2016, 43ss, ove, in merito, si legge: «tale teoria si fonda su di una constitutio giustinianea, C.5.4.25, che dimostrerebbe, applicando una disciplina riservata al pater familias mentecaptus e anche, in certe circostanze, al furiosus, l’esistenza di una differenza di trattamento e la possibilità che solo a tratti il furiosus fosse incapace di agire, potendo pertanto godere anche dei lucidi intervalli, diversamente dal mentecaptus o demens».

779

Cfr. S. CASTALDO, ibid., la quale, illustrando il supporto di tale tesi, afferma che esso vada ricercato, secondo questa dottrina, in «Cic. Tusc. 5.3 e sull’uso, in questo testo, di termini diversi a seconda dei casi, facendo presupporre la consapevolezza di una differenza interna alla pazzia».

780

Così S. CASTALDO, ibid.

781 Così S. SOLAZZI, Furiosus vel demens in Scritti di diritto romano, V, Napoli,

1955, 361-369.

782

Cfr. E. NARDI, Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano, Milano,1983, 76ss. v. contra VOCI, Diritto, I, cit., 26.

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pecuniaque eius potestas esto»783. Indubbio l’omesso riferimento a un paterfamilias, il termine furiosus viene vestito di tecnicismo dai giuristi, che tendenzialmente utilizzano sempre questa dizione784. La potestas piena degli agnati gentilesque assoggetta la persona del furiosus, in quanto tale alieni iuris, privo di soggettività giuridica785. «Ed aggiungerò che la cosa non può e non deve sorprendere, perché è più probabile che in età arcaica venisse reputato furiosus solo chi fosse affetto da pazzia grave ed evidente, quindi praticamente inguaribile e definitiva»786. Oltre all’aspetto della ‘potestas in eo’ gli agnati gentilesque sono titolari anche di una potestas ‘in pecunia eius’, anch’essa dai confini altrettanto ampi e dalla portata piena relativamente alle res nec mancipi, più tardi estesa all’intero patrimonio del soggetto787. Più in generale il furiosus, il quale non intellegit quid agat788, viene associato molto spesso all’infans, condividendo con questo uno stato di insufficienza mentale, ma anche ad altre categorie di soggetti come l’ignorans, il dormiens e l’absens, tutti soggetti a discipline giuridiche proprie789

. Certo è che «l’uomo antico era senza dubbio in grado di distinguere lo stato patologico dallo stato normale, lo sragionare dall’essere perfettamente compos sui e sapeva anche discernere tra un essere fuori di sé (ekmainesthai) dovuto a cause sovrannaturali e un essere fuori di sé determinato da cause fisiche e contingenti»790. In ogni

783 Tab. V.7a 784

Cfr. E. NARDI, ibid. ove, autorevolmente, si nota che il sinonimo ‘mente

captus’ comparirebbe solo nei testi di Scevola con il significato di soggetto che

non è più compos sui.

785 Cfr. A GUARINO, Il ‘furiosus’ e il ‘prodigus’ nelle ‘XII tabulae’ in Le origini quiritarie: raccolta di scritti romanistici, Napoli, 1973, 244-253.

786

Così A. GUARINO, ibid.

787 Cfr. A. GUARINO, ibid. 788 Gai 3.106

789 Gai 3.109 – Infans et qui infanti proximus est non multum a furioso differt, quia huius aetatis pupilli nullum intellectum habent. V. anche E. NARDI, Squilibrio,

cit., 30 ss. Cfr. anche L. PIROVANO, Le Interpretationes Vergilianae di Tib.

Claudio Donato, Roma, 2006, 123 ss. 790

Così J. PIGEAUD, La follia nell’antichità classica. La mania e i suoi rimedi, Venezia, 1995, 263 ss.

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caso, quella che lo stesso Barthes chiama ‘l’ossessione della classificazione’ è un po’ un qualcosa che coinvolge noi moderni, tant’è che, infatti, lo stesso Ippocrate non ha sentito l’esigenza di concettualizzare ed etichettare le varie patologie, si dovrà, infatti, aspettare Galeno per una nosologia precisa791. Di tale esigenza di concettualizzazione è figlia la μανία definita quale una ἒκστασις τῆς διάνοιας, un turbamento della mente e «un cambiamento negli usi e nelle abitudini proprie dello stato di salute, senza febbre»792. Non ci si può addentrare, in questa sede, in una disamina della storia della medicina, tanto meno in una semeiotica delle psicopatologie. Ai nostri fini può essere utile notare che, qualsiasi sia la definizione scelta, mentre uno stato patologico conclamato conduce sicuramente alla nullità della disposizione testamentaria, nel caso della finzione di follia, di volta in volta, si rende necessaria l’indagine della violazione dell’officium pietatis793

. La grande familiarità dei giuristi e dei retori con il concetto di furor è innegabile794. Si noti, infatti, che il furor può essere piegato, alla bisogna, alle esigenze partigiane; dal color insaniae alla venia per imprudentiam dello status venialis795. Basti qui specificare, e con ciò concludere, che molto probabilmente è più agevole sposare la tesi dell’interscambiabilità, per i giuristi, dei termini furiosus e demens, volendo con questi indicare genericamente chi è affetto da pazzia, completa o meno di eccesso violento796.

791 Cfr. J. PIGEAUD, ibid. 792 Così J. PIGEAUD, ibid. 793 Cfr. D. DI OTTAVIO, ibid. 794 Cfr. L. PIROVANO, ibid. 795

Cfr. L. PIROVANO, ibid., il quale, a ragione, nota la possibilità di un uso squisitamente retorico del concetto di furor, presentandolo come venia per

imprudentiam. Si è deciso, in questa sede, di utilizzare l’espressione status venialis

solo per dare nota della varietà della terminologia in retorica ma si sarebbe potuto parlare di concessio; tale è, si ricorderà, l’ultima chance, la difesa più debole, con la quale «l’accusato, non potendo negare il fatto o usufruire delle altre possibilità offerte dalla qualitas adsumptiva, non può far altro che chiedere che il crimine commesso gli venga perdonato» § 2.9.3.a.4.

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