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I diritti a cui ci riferiamo sono riconosciuti in maniera piena e diretta agli stranieri. Si tratta, semplicemente, di quel gruppo di libertà che possono essere riconosciute a qualunque soggetto per il solo fatto di essere una persona umana e che, così codificati, tendono alla tutela della dignità. Il diniego di questi diritti, senza ombra di dubbio, significherebbe la negazione dei fondamenti classici dello Stato di diritto, essendo essi

199 Come afferma DE LUCAS, che raccoglie col suo pensiero altre posizioni dottrinali, la classificazione del TC può essere sintetizzata in maniera più semplice: a) diritti condivisi, nei quali è possibile includere tanto quelli imputabili alla persona umana in quanto tale, a prescindere che esso sia cittadino dello Stato, come quelli che prima abbiamo definito «conformi alla legge», la cui identificazione (e restrizione) da parte del legislatore non è illimitata e, quindi, può variare; b) i diritti riservati esclusivamente agli spagnoli e che possono divisi ulteriormente in due insiemi che contempleranno da un lato quelli relazionati alla partecipazione e alla funzione pubblica, dall’altro quelli che derivano da benefici garantiti dallo Stato, al quale lo studioso include anche i diritti relativi al lavoro. Cfr. JAVIER DE LUCAS,

Derechos sin fronteras, in José Maria Sauca, Problemas Actuales De Los Derechos Fundamentales, Madrid,

Universidad Carlos III de Madrid, 1994, p. 171. Dal canto suo, FERRER PEÑA ha elaborato una classificazione “quadripartita”: a) diritti riconducibili alla persona umana, indipendente alla sua nazionalità; b) diritti riconosciuti indipendente a nazionali e stranieri, non contemplati nell’insieme precedente; c) diritti riservati ai nazionali, senza carattere di esclusività; d) diritti riconosciuti esclusivamente ai cittadini. Cfr. RAMÓN MARIA FERRER PEÑA, Los Derechos de los extranjeros en

«diritti innati e assoluti»200. Sono, quindi, quei diritti umani di carattere universale, che

attengono alla persona umana in quanto tale, di talché le possibilità di differenziazione sono pressoché nulle; la loro vigenza si deve a quell’imperativo costituzionale che istituisce un sistema di uguaglianza assoluta sia nella titolarità che nell’esercizio e che, in questo caso, discendono da una posizione naturale dello straniero e non dalla eventuale adesione dello Stato (la Spagna) a Trattati internazionali. Il fondamento giuridico di queste libertà la ritroviamo nell’art. 10.1 CE laddove sancisce «la dignità della persona, i diritti inviolabili che ad essa sono collegati, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti degli altri sono il fondamento dell’ordine pubblico e della pace sociale».

Rispetto al primo elemento enunciato nel dettame costituzionale (la dignità, appunto), va ricordato che essa stessa è una condizione ineludibile della persona, la cui rinuncia, lesione o disconoscimento è causa di degrado sia per lo straniero che per il nazionale. Ecco perché è da escludere, ed è giusto che sia affermato nella fonte primaria, qualsiasi norma o condotta che possa attentare al suo mantenimento. Se da un lato, diamo ormai come assodato che esista un diritto della persona ad un trattamento che non contraddica la sua condizione di “essere uguale e razionale”, dall’altro il rispetto della dignità comporta che l’uomo sia trattato come un “oggetto” e come uno “strumento” da parte dello Stato, diventando una mera «entità sostituibile»201. Qui non si tratta di una

definizione ideologica, bensì di un assioma con la caratteristica dell’obbligatorietà tanto per i cittadini che i poteri pubblici. Tuttavia, concordiamo con quella parte della dottrina che intravede nelle espressioni “dignità della persona”, “diritti inviolabili” e “sviluppo della personalità umana” un certo vincolo derivante da una concezione giusnaturalista;

200 Cfr. JOSÉ ANTONIO MIQUEL CALATAYUD, Estudios sobre extranjería, Zaragoza, Bosch, 1987, p. 23

201 È quanto si desume dagli studi di SOLOZÁBAL secondo cui il valore normativo dei precetti costituzionali devono essere considerati con una doppia connotazione: da un lato, si può parlare di un “effetto negativo” che riguarda il mandato degli organi dello Stato e che proibisce l’emanazione di atti e norme che abbiano un fine degradante o svilente; questo è ciò che si intende quando si parla di un trattamento dell’uomo come “oggetto”; dall’altro, esiste anche un “effetto positivo” e che riguarda lo Stato in senso ampio, nella sua capacità di formulare politiche che favoriscano lo sviluppo della persona e che rendano possibile la sua autodeterminazione, in modo tale che possa essere assicurato l’appoggio ai pubblici poteri (come “strumento”, appunto) contro attacchi o condotte di soggetti pubblici o privati che siano contrari alla dignità stessa. Cfr. JUAN JOSÉ SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, "Dignidad de la

questo fa sì che la Costituzione (spagnola, in questo senso) non sia espressione di una rigida concezione dottrinale, bensì possa adattarsi alle necessità dei suoi destinatari.

È quanto afferma il Tribunal constitucional nella già nota STC 107/1984 (FJ. 3), quando giunge alla conclusione che «questa configurazione può fare a meno di tenere in considerazione, come dato rilevante per stabilire l'esercizio dei diritti, la nazionalità o la cittadinanza del soggetto, concretizzando così una completa uguaglianza tra spagnoli e stranieri, come già avviene nei confronti di quei diritti che appartengono alla persona in quanto tale […], quelli che sono essenziali per garantire la dignità umana, ai sensi dell'art. 10.1 della nostra Costituzione, quale fondamento dell'ordine politico spagnolo». È proprio da queste premesse dottrinali, suffragate dai giudici costituzionali, che si può desumere il concetto per cui né la dignità della persona, né i diritti ad essa connessi permettono differenziazioni dovute alla nazionalità. Del resto, la dignità della persona non è la superiorità di un uomo sull’altro suo simile, ma di tutti gli uomini sugli esseri non dotati di intelletto202.

In definitiva, il trattamento che la Costituzione spagnola riserva ai diritti fondamentali per gli stranieri si connota per alcune caratteristiche: la prima potremmo definirla “solennità programmatica”, poiché questi stessi diritti sono stati inseriti nella Costituzione insieme a tutto ciò che concerne il loro riconoscimento formale, a livello normativo e supremo, per ciò che concerne lo statuto giuridico degli stranieri in Spagna; la seconda potremmo definirla “concretezza concettuale”, vale a dire la delimitazione chiara e letterale dei diritti, insieme alla loro titolarità materiale e formale; la terza caratteristica (comune a tutti i maggiori Testi costituzionali europei) è il divieto di violazione di queste libertà, pena una manifesta incostituzionalità, in condizione di uguaglianza con i cittadini dello Stato. Questi diritti, che possono essere analizzati alla luce dell’art. 10 CE, possono essere riassunti con il diritto alla vita e all’integrità fisica e morale (art. 15 CE); il diritto alla libertà di pensiero, religione e culto (art. 16 CE)203; il

diritto all’onore, all’intimità personale e familiare, tutela della propria immagine,

202 In tal senso si esprime ANTONIO MILLÁN PUELLES, Persona humana y justicia social, II ed., Madrid, Rialp, 1973, p. 15.

203 Si ribadisce anche nell’art. 1.2 della Ley Orgánica 7/1980 (BOE n. 177, del 24 luglio) per cui «le confessioni religiose non costituiranno motivo di disuguaglianza o discriminazione dinanzi alla legge».

inviolabilità del domicilio e delle comunicazioni (art. 18.1, 18.2 e 18. 3 CE)204; il diritto alla

tutela giudiziaria effettiva205; il diritto alla libertà, sicurezza e habeas corpus206; la libertà di

espressione e informazione207; il diritto di riunione e associazione208.

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