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L’inquadramento sistematico di Heribert Schumann

3. Ricerca di un fondamento giuridico del principio di affidamento Si tratta, dunque, di mettere a fuoco il fondamento del principio di affidamento

3.2. Ricostruzione del principio di affidamento come ipotesi applicativa del principio di autoresponsabilità e sua critica

3.2.1. L’inquadramento sistematico di Heribert Schumann

Dopo il contributo di Stratenwerth, si ebbe un ulteriore tentativo di ancorare il fondamento del Vertrauensgrundsatz al principio di autoresponsabilità.

Heribert Schumann24, in particolare, individuò nel principio di affidamento, in tutte le ipotesi in cui esso trovava applicazione in giurisprudenza e dottrina, non limitandosi, quindi, all’attività medico-chirurgica in équipe, un’estrinsecazione del principio di autoresponsabilità.

Egli sosteneva, dunque, che il principio in esame fosse riconducibile al principio autoresponsabilità, a prescindere dal campo di applicazione. Ne consegue che tale fondamento varrà anche in relazione alla materia della circolazione stradale, ambito in cui l’autore respinge fermamente le posizioni (quali quella dello stesso Statenwerth) che andavano a legare il principio di affidamento alla categoria dogmatica dell’erlaubtes Risiko.

Secondo Schumann, in tale settore laddove si includesse, nell’obbligo di diligenza di cui ciascun partecipante al traffico è destinatario, anche il dovere di mettere in conto e fronteggiare qualsiasi imprudenza altrui, si finirebbe col non rispettare i limiti legati alla ripartizione di responsabilità tra soggetti, limiti tracciati dalle norme in materia di circolazione stradale e, in particolare, da quella sul diritto di precedenza. In tal senso, il principio di affidamento avrebbe l’esatta funzione di permettere a ciascun partecipante al traffico di concentrarsi esclusivamente sugli obblighi che lo riguardano in modo da non dover rispondere

di eventuali eventi dannosi dovuti all’altrui imprudenza, in quanto non rientranti nella propria sfera di responsabilità.

La posizione di Schumann si lega ad una premessa teorica particolare, vale a dire al postulato dell’indeterminismo, secondo cui il diritto penale potrebbe irrogare sanzioni nei confronti di coloro che arrecano lesioni a beni giuridici tutelati solo in quanto i loro comportamenti possano farsi risalire a scelte libere e consapevoli. Questo principio di autoresponsabilità, secondo cui ognuno è tenuto a rispondere delle conseguenze delle proprie scelte, vede come conseguenza, all’interno di contesti caratterizzati dall’incontro di condotte di più soggetti, come quello della circolazione stradale, il fatto che ogni individuo con cui si entri in contatto possa essere parimenti ritenuto responsabile dei propri comportamenti e delle loro conseguenze, a patto che questi fossero riconducibili alla di lui sfera di controllo, e quindi di responsabilità. Ne consegue che ognuno, rispettando le norme sulla circolazione stradale, che fungono da strumenti di distribuzione delle competenze, di cui è destinatario, sarebbe tenuto a vigilare esclusivamente sulle fonti di pericolo rientranti nella propria sfera di dominio, e non, di conseguenza, sulle quelle relative a sfere di signoria altrui.

Il principio di affidamento, dunque, verrebbe a determinare l’esonero del singolo soggetto in relazione ad eventi la cui sfera di verificazione è normativamente (dalle norme sulla circolazione stradale) ascritta alla sfera di responsabilità di altri, a patto che questi ultimi siano motivabili dalle norme stesse e siano cioè capaci di autodeterminarsi e adeguarsi alle richieste mosse loro dall’ordinamento giuridico.

Tale ripartizione di competenze, secondo Schumann, fungerebbe da garanzia di una piena responsabilità dei soggetti in caso di eventi infausti a loro ricollegabili, e il principio di affidamento deriverebbe dalla corretta applicazione di questa divisione di responsabilità, in quanto permette di confidare sul rispetto degli obblighi di cui sono destinatari i soggetti, in quanto capaci, con cui si interagisce.

La stretta correlazione tra il principio di autoresponsabilità e principio di affidamento non sembra trovare giustificazione alla luce dei limiti legati all’operatività del principio in esame. Infatti, partendo dall’assunto secondo cui il principio di affidamento trova la sua ragion d’essere nella capacità di

autodeterminarsi, alla luce delle norme giuridiche riferibili a ciascun soggetto con doveri di diligenza, da ciò si dovrebbe desumere che la tutela delle aspettative circa il corretto comportamento dei destinatari di tali norme sia da escludere esclusivamente in presenza di soggetti privi di suddetta capacità, ad esempio per ragioni di età o di salute, e quindi non imputabili.

Tuttavia, alla luce dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, risulta che questa non sia la sola limitazione alla sua operatività, come viceversa ritiene Schumann. L’autore, infatti, non considera alcune situazioni paradigmatiche nelle quali, in ragione di quanto esposto precedentemente, sia da escludere l’applicabilità del principio di affidamento: quelle in cui all’agente risulti riconoscibile, tramite indizi concreti, la circostanza che il soggetto, con cui si trova ad essere in contatto, prevedibilmente non si atterrà alle prescrizioni di diligenza, a lui riferibili, finalizzate ad impedire il verificarsi di eventi dannosi. È evidente come l’esistenza di questa eccezione al principio di affidamento non si armonizzi con il criterio di autoresponsabilità, in quanto la condizione di colui che verosimilmente non si atterrà al rispetto di una norma cautelare non è equiparabile a quella di un soggetto incapace di autodeterminarsi, dal momento che è ben possibile che un soggetto, pur perfettamente responsabile, non si attenga ad una prescrizione normativa che lo riguarda e ciò non sarebbe sufficiente a trasformarlo in un soggetto irresponsabile, incapace per ciò solo di determinarsi al rispetto delle norme giuridiche. Ne consegue che, supponendo come fondamento del principio di affidamento, anche nel settore della circolazione stradale, la ripartizione di responsabilità tra i vari operatori, in ragione delle norme ad essi riferibili, e ritenendo che, di conseguenza, ognuno sia tenuto ad occuparsi dell’ambito di responsabilità che gli è esclusivamente assegnato, non si comprende come la riconoscibilità dell’altrui violazione delle norme di diligenza possa modificare tale rigida ripartizione di responsabilità, con la conseguente necessità di ancorare il principio in esame a basi diverse dall’autoresponsabilità25.

Dalle varie discrasie presenti nella ricostruzione di Schumann emerge, ancora una volta, come l’incapacità del principio di autoresponsabilità di fungere da corretto modello di spiegazione del fondamento del principio di affidamento (e

della limitazione alla sua operatività), sia un valido argomento per criticare la visione dell’autore, nonostante l’apprezzabile sforzo di ancorare il

Vertrauensgrundsatz a basi che ne permettessero l’applicazione in più settori

senza, tuttavia, modificarne il fondamento a seconda dell’ambito di operatività, diversamente da quanto sostenuto dalla dottrina precedente.

Infine, merita far cenno al fatto che anche nell’esperienza italiana si sono sviluppate posizioni26 che, riprendendo la dottrina tedesca esposta, hanno individuato nel principio di affidamento un’emanazione del principio di autoresponsabilità. In particolare, si è messa in rilievo la circostanza che il principio in esame fungerebbe da criterio di delimitazione della responsabilità di chi ha attivato un decorso causale poi sfociante nella verificazione di un evento lesivo a causa di una condotta illecita di terzi. Il primo soggetto andrebbe esente da responsabilità, grazie al principio di affidamento, in ragione del fatto che nel decorso causale da lui avviato si è inserito il comportamento illecito di un altro individuo perfettamente in grado di autodeterminarsi e di orientare le proprie scelte; così che, se si ritenesse il primo agente responsabile dell’evento dannoso conseguente alla condotta inosservante del terzo, si finirebbe per addossargli una responsabilità per fatto altrui, in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 27, comma 1, Cost.

Tale argomentazione, per quanto condivisibile in relazione alla necessità di una responsabilità autenticamente personale, tuttavia, costituisce il risultato dell’applicazione del principio in questione e non il suo fondamento27

, come, invece, da questa dottrina ritenuto. Inoltre, la posizione enunciata si espone alle stesse obiezioni che sono state mosse alla dottrina tedesca in materia di limiti al

Vertrauensgrundsatz: i limiti all’applicabilità del principio non si prestano tutti ad

essere spiegati ritenendo che il soggetto tenuto a rispettare le norme di diligenza sia incapace, in tutto o in parte, di autodeterminarsi.

Collegando il principio di affidamento al fatto che i soggetti con cui si interagisce siano in grado di autodeterminarsi e, quindi, responsabili, si giunge a delle contraddizioni; è ben possibile, infatti, che un soggetto perfettamente capace

26 In particolare F. ALBEGGIANI, I reati di agevolazione colposa, 1984, citato da M.

MANTOVANI, Il principio, p. 136 ss.

non rispetti i propri doveri, ragion per cui non può essere la sola capacità di autodeterminazione a fondare l’aspettativa circa il corretto comportamento di altri. Ciò che inciderà sulla permanenza o sul venir meno del principio di affidamento è la riconoscibilità del comportamento altrui non conforme e non la capacità del soggetto di prendere decisioni. Si è visto, infatti, che un limite alla possibilità di far affidamento sulla corretta condotta altrui è la riconoscibile inidoneità di tale condotta al rispetto degli obblighi imposti e solo in alcuni, rari, casi tale inidoneità sarà riconducibile ad un’incapacità di autodeterminazione.

Si rende, pertanto, necessaria una configurazione autonoma del principio in questione, in modo da poter valere come regola generale ed essere applicabile, in base ai medesimi criteri, in ambiti differenti.

CAPITOLO II

F

ONDAMENTI E FUNZIONI DEL PRINCIPIO DI

AFFIDAMENTO NELL

ESPERIENZA ITALIANA

L

E APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI NELL

AMBITO DELLA

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