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L’interpretazione della formula di promulgazione della Costituzione

Ultime parole della Costituzione

4. L’interpretazione della formula di promulgazione della Costituzione

Le parole ultime pronunciate dai padri costituenti sono quelle che conclu- dono il testo della costituzione. Solo pochi costituzionalisti ricordano l’ul- tima proposizione della XVIIIa disposizione transitoria e fi nale, addirittura dimenticate da qualche commentario: «La Costituzione dovrà essere fedel-

mente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i citta- dini e dagli organi dello Stato».

Questa disposizione in parte ripete, in parte varia quella dell’art. 54 Cost., secondo cui la Costituzione da osservare sembra una fonte distinta dalle

10. C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova, 1991, p. 45.

11. Cfr. più ampiamente J. Luther, Realism and idealism in the Italian constitutional culture, in M. Adams, A. Meuwese, & E. Ballin (eds.), Constitutionalism and the Rule of Law: Bridging Idealism and Realism, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, pp. 326 ss.

“leggi”12. Alessandro Pizzorusso giustamente ricordava che l’omessa inclu-

sione di un dovere di “farla osservare” nella formula di promulgazione della Costituzione non consentiva la derubricazione delle sue norme programma- tiche in una soft law13.

Ma forse fare osservare una Costituzione è compito ancora più diffi cile rispetto a quello di fare osservare una legge, perché impone di assoggettare a un controllo i cittadini che hanno conferito il mandato all’Assemblea costi- tuente di rappresentare il popolo. L’osservanza di una legge “fondamentale”, a differenza dell’osservanza delle altre leggi, non poteva essere imposta sem- plicemente dalle amministrazioni e dai giudici comuni. Piuttosto richiedeva un processo culturale di apprendimento particolare da parte dei cittadini so- vrani, ragione per la quale è stato posto anche l’obbligo di esposizione del testo originale nelle sale comunali «affi nché ogni cittadino possa prenderne cognizione». L’osservanza delle leggi può essere anche involontaria, quella della Costituzione presuppone invece un’effettiva cognizione e, come si dirà col senno del poi, una educazione civica o una cultura costituzionale popola- re che sappia anche distinguere la Costituzione da un programma di partito. In ultima analisi, fare osservare una Costituzione democratica dai cittadini richiede un minimo di fi ducia nella capacità e forza degli stessi cittadini a custodirla come un patrimonio culturale comune.

Altre due osservazioni dovrebbero aggiungersi come frutti dei tempi di vita della Costituzione, di cui la prima riguarda il ruolo della cittadinanza, la seconda i rapporti tra Repubblica e Costituzione. In primo luogo, i soggetti passivi dei doveri di fedeltà e osservanza sono i cittadini. Si tace invece sugli stranieri. Non devono essere “fedeli” e non possono considerare “loro” né la Repubblica né la Costituzione del popolo italiano? La risposta potrebbe essere che non devono essere “fedeli”, specialmente se sono già fedeli ad altro Sta- to, ma possono considerare anche loro una Costituzione che indirizza le pro- prie norme anche agli stranieri, considerandoli non solo benefi ciari ma anche contribuenti, e quindi necessariamente interpreti delle proprie disposizioni. A differenza dei cittadini italiani, destinatari storici della formula di promul- gazione e dell’art. 54 Cost., il dovere di osservanza della Costituzione e delle leggi di chi ha un’altra (o alcuna) cittadinanza costituisce piuttosto un dovere inderogabile di “solidarietà sociale” e, se si tende a un’interpretazione esten- siva, anche di solidarietà (cosmo-)“politica” ai sensi dell’art. 2 Cost. Nella misura in cui i cittadini stranieri fanno parte di “formazioni sociali” condivise con i cittadini italiani, può essere arricchita la solidarietà sociale. La solida- rietà politica degli stranieri si realizza non solo tramite i riti del voto locale ed europeo, ma anche attraverso la partecipazione alla vita dei partiti o il rito

12. Cfr. le critiche alla tesi della diversità categoriale tra costituzione e legge di G. Zagrebelsky, F. Gallo, Celso e Kelsen. Per la rifondazione della scienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 44 ss.

13. A. Pizzorusso, Disposizione XVIII, in G. Branca, A. Pizzorusso (a cura di), Commen- tario alla Costituzione, Zanichelli, Bologna, 1995, p. 270.

delle petizioni, attraverso la condivisione di istituzioni sovra- e internazionali, attraverso il rispetto e il contributo all’attivazione delle garanzie della costi- tuzionalità e della legalità nazionale e internazionale. Rispetto all’osservanza della Costituzione, l’ultima disposizione del testo costituzione pertanto non è l’ultima parola, ben potendosi dare un’interpretazione sistematica estensiva dei doveri di osservanza (e conoscenza) in capo al cittadino straniero.

In secondo luogo, l’art. 54 esige dai cittadini fedeltà alla Repubblica, la XVIII disposizione pretende invece anche una fedeltà alla Costituzione, evo- cata in modo specifi co poi nelle formula del giuramento repubblicano (art. 91 Cost.). Sotto questo profi lo, le ultime parole delle disposizioni transitorie e fi nali precisano innanzitutto che la fedeltà alla Repubblica non può essere fatta valere contro la Costituzione, nel senso che non si può violare la Co- stituzione in nome di una Repubblica (idealmente) migliore o (realmente) peggiore o in nome di altre fedeltà. Sotto questo profi lo, la fedeltà alla Re- pubblica non può essere disgiunta dalla osservanza della sua Costituzione. L’osservanza fedele della Costituzione esige inoltre non solo una osservanza formale della lettera, ma anche un’adesione sostanziale allo spirito aperto e inclusivo della stessa e un minimo di auto-osservazione. Anche senza tra- sformarsi in vigili permanenti, i cittadini e gli organi devono osservare se stessi e l’un l’altro affi nché nessuno, nell’esercizio dei propri diritti o poteri, violi la Costituzione. La difesa civile della Costituzione da violazioni e da attentati precede anche il dovere di difesa militare della patria (art. 52) e le Forze armate dei cittadini in uniforme devono sempre informarsi allo spirito democratico della Repubblica e non a quello personale del superiore gerar- chico. Le ultime parole nello Stato costituzionale non spettano alle armi, se non altro perché le armi non esprimono parole.

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