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L’organizzazione giudiziaria sotto il governo sabaudo

Il Delfinato “di qua dai monti” nel regno di Sardegna

Capitolo 7 Il governo della frontiera all’epoca delle riforme, tra continuità e mutament

7.2 L’organizzazione giudiziaria sotto il governo sabaudo

Su due aspetti si concentravano le azioni di riorganizzazione del territorio impostate dal governo di Torino: la giurisdizione e l’imposizione fiscale. L’acquisizione di territori, le cui istituzioni si presentavano in forme assai differenti, unitamente agli impegni assunti dalle due corone per il mantenimento dello status quo nelle terre rispettivamente cedute, imponeva un processo di conoscenza delle istituzioni francesi, del quale si occuparono, come si è detto, i burocrati al servizio di Vittorio Amedeo II fin dall’annessione militare del 1708. Era dunque necessario trasferirsi oltre confini, a Grenoble, per conoscere i procedimenti giudiziari in vigore nel Brianzonese, le cui leggi si rifacevano ai principi del diritto comune, essendo state riformate da due rispettive ordonnances di Luigi XIV: la procedure civile del 1667 e l’ordonnance criminelle del 167024. Sulla base dell’articolo XIII del titolo XXXI dell’ordonnance civile si era formato un regolamento per il Parlamento del Delfinato, relativo alle tasse dei diritti di giustizia degli ufficiali. L’intendente e giudice maggiore di Susa Guillier, rivolgendosi, forse, alla Segreteria agli interni, nel 1721 si preoccupò di far pervenire a Torino la documentazione necessaria, una volta copiata a Grenoble. Nella lettera l’ufficiale regio rassicurava il governo di Torino di aver fatto arrestare i colpevoli di un non meglio specificato reato, e di aver fatto il suo dovere, con il massimo zelo: «Je crois avoir remplé les devoir d’un juge integre, meme selon la rigeur des edits publié pour la conservation de la santé».

Pochi mesi dopo il giuramento di fedeltà al re di Sicilia, Vittorio Amedeo II provvedette a stabilire i tribunali competenti sulle valli di nuovo acquisto. Le prerogative del Consiglio superiore di Pinerolo vennero estese alle valli d’Oulx, Bardonneche, Cesanne e Pragelat25. L’organismo giurisdizionale era stato creato

24 « Le stile judiciare dans les Valleés de mon department est effectivamenst different en plusieurs

articles de celluy qu’on pratique en Piemont, et il est entierement fondé par raport aux articles civiles sur l’ordonnance de Louis XIIII donné a St. Germain en Laye au mois d’avril 1667, et al egard des criminelles sur autre ordonnance du maime roy donné a St. Germain au mois d’aoust 1670»

(ASTO, Corte, Paesi, Paesi per province, Susa, m. 91, n. 12, Cenni intorno allo stile giudiziario in uso

nelle Valli superiori della provincia di Susa, 1721 novembre 20).

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con lettere patenti del 1700, nel periodo successivo alla restituzione dell’importante piazza fortificata, dopo la lunga permanenza sotto il dominio francese; nel solco della continuità, erano stati riconfermati gli ufficiali che fino a quel momento vi avevano svolto le medesime funzioni26. Il tribunale aveva le «prerogative di Conseglio superiore, composto degli officiali infrascritti per esercitare in nome nostro la giurisditione, conoscere, giudicare, e determinare anche in ultimo ressorto, e senza appellatione, salvo solamente il ricorso a Noi per modo di revisione, conforme si pratica per i nostri Senati, tutte le cause civili, criminali, e miste». Le competenze espresse erano dunque paragonabili a quelle dei Senati sabaudi, mentre rispetto alla realtà francese assumeva probabilmente le prerogative di una corte suprema, svolgendo le sue funzioni in luogo del Parlamento di Grenoble. È peraltro interessante che un riferimento al Consiglio superiore di Pinerolo giungesse da una memoria dell’assemblea dell’escarton d’Oulx del maggio 1713, quando i delegati chiesero di non essere giudicati da tribunali sabaudi, se non in quei casi non contemplati dalle giurisdizioni delle castellanie, per i quali l’eventuale giudizio in appello doveva essere presentato al Consiglio di Pinerolo27.

La giustizia ordinaria nel Delfinato era amministrata dalle castellanie. Fin dal basso medioevo la maggior parte di queste giurisdizioni erano state delegate dai delfini nelle mani di ufficiali e balivi a lui dipendenti. Solo nella valle di Bardonneche vi era stata una presenza signorile, espressione di un potere alternativo a quello dei delfini, mentre ad Oulx la giurisdizione era nelle mani della prevostura. I diritti di cancelleria del balliaggio, quelli delle castellanie reali, della giudicatura maggiore delle valli d’Oulx, Cesanne, Exilles, Salbertrand, quelli delle appellazioni della valle di Bardonneche e di Chaumont, dopo il cambio di sovranità, si riscuotevano nella sede di prefettura a Susa, mentre per la Val Chisone e Pragelat a Pinerolo, e per Château Dauphin a Saluzzo28. I diritti sulle sentenze di primo grado nei luoghi di Bardonneche, Melezet, Arnauds, Millaures, Beaulard e Rochemolle appartenevano

26 Patenti di creatione del Conseglio Superiore nella città di Pinerolo, 1700, maggio 28, in DUBOIN,

Raccolta per ordine di materie delle leggi, Libro III, Titolo III, Capo V, pp. 420-423.

27 MAURICE, Vie sociale, politique et religiouse du Briançonnais, cit., documento trascritto p. 202.

28 ASTO, Corte, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Valli di Oulx e Bardonneche, Susa, m. 6, n. 6, Memoria

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alle stesse comunità, che come si è visto avevano acquisito i diritti dai signori locali a fine Seicento. Nelle altre comunità, eccetto che a Chaumont, le giurisdizioni erano, ab antiquo, nelle mani delle comunità.

Dopo l’annessione si rese inoltre necessario verificare lo stato dei titoli delle castellanie, valutando l’opportunità di una conferma dello status quo. Il 28 maggio 1713 il gran cancelliere De Gubernatis ricevette l’incarico di esaminare la situazione delle castellanie d’Exilles, Oulx e Cesanne, per verificarne i titoli posseduti, e l’opportunità di mantenerli nell’esercizio dell’ufficio: «se S.A.R. fosse di raggione tenuta di lasciargli continuare nell’essercizio d’essi, overo di dargli qualche indennizazione, o pure se potessero sen’altro essere intieramente privati»29. I castellani di Cesanne ed Exilles erano in possesso di cariche venali ed ereditarie, acquistate dalle regie Finanze francesi al prezzo di 600 lire l’una; esaminata la documentazione prodotta il gran cancelliere riteneva dunque che si potevano mantenere detti castellani nelle rispettive funzioni, ma si credeva altresì auspicabile l’opportunità di riacquistare gli uffici da parte della corona sabauda: «cosa fuor di dubio è lecita, sendo sempre il principe e la Repubblica in facoltà di redimere ciò, ch’è stato alienato dal regio demanio ogni qual volta più le pare»30. Il castellano d’Oulx, diversamente, non aveva acquistato l’ufficio dalle Finanze francesi, bensì dall’ultimo possidente, del quale possedeva la patente originale, mentre mancava la quietanza relativa all’ancora precedente acquisto, avvenuto nei confronti delle Finanze. Si riteneva però che i titoli posseduti bastassero, ed il fatto che mancassero le quietanze di pagamento dell’ufficio non implicava la mancanza di valore dei titoli, «perché non si paghi finanza se non quando si compra l’officio vaccante per devoluzione o caducità». Nel momento in cui fosse stata deliberata la continuazione dell’esercizio della giurisdizione, si rendeva necessaria la riscrittura delle «patenti signate dall’A.S.R., e passate al gran sigillo», non essendo accettabile che si esercisse in nome del re di Francia, «che non è più il loro re», caso valido anche per le patenti di concessione dell’esercizio professionale dei notai. Era poi

29 ASTO, Sezioni riunite, Prima Archiviazione, Provincia di Susa, mazzo 1, n. 1, Parere del Gran

cancelliere sovra le castellanie d’Exilles, Oulx, e Cesanne per l’esame de’ titoli de sudetti uffici, con stati delle taglie d’essi luoghi, 1713.

30 La citazione rimanda ad una cultura giuridica in cui doveva essere ben presente l’opera di

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necessario che il generale delle finanze, o l’intendente, esaminassero le prerogative dei castellani, «per contenerli nella loro sfera, dicendo essi che non anno [sic], se non la cognizione delle cause minime non eccedenti la somma di lire quattro».