Dalla storiografia alla ricerca archivistica: il Brianzonese nel regno di Francia
4. Delfinato e Brianzonese nella prima età moderna
4.1.2 Gli organismi giurisdizional
L’identità della provincia si sublimava nelle sue istituzioni sovrane, di cui il Parlamento era il cuore ed il guardiano delle libertà del Delfinato. Le origini del Parlamento di Grenoble si fanno risalire all’istituzione del Consiglio delfinale, definito da una serie di sei ordonnances emanate dall’ultimo delfino, Umberto II di Vienne, tra il 1333 e il 134015. La creazione del giudice maggiore su tutte le cause del Delfinato costituiva la cifra essenziale di una giustizia del principe, rappresentata da un organo giurisdizionale stabilito secondo la modalità del Consiglio residente, indipendente dalla mobilità del principe e della sua corte. Dopo essere stato Saint- Marcellin, nel 1340 fu spostato a Grenoble, gettando le basi per la nascita di un capoluogo amministrativo. Nel 1349 il delfino accettò il passaggio del Delfinato alla corona francese, non senza aver lavorato per garantire l’indipendenza del principato dal regno di Francia, donando quelle libertà, ossia lo Statutum solemne, che diedero luogo a rivendicazioni di autonomia che la corona cercò successivamente di ridimensionare16. Carlo V, se da un lato confermò solennemente le libertà nel 1367, dall’altro si adoperò per operare una riforma del Consiglio delfinale, inviando propri consiglieri del Parlamento di Parigi. Gli interventi del delfino Luigi II, futuro re di Francia Luigi XI, consentirono una
15 A.LEMONDE, Du Conseil delphinal au Parlement de Dauphiné, in R. Favier (s. dir.), Le Parlement
du Dauphiné, des origines ò la Révolution, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2001, pp. 11-
23. EAD. Du Conseil delphinal au Parlement de Dauphiné, in O. Cogne (s. dir.), Rendre la justice en
Dauphiné, Presses Universitaires de Grenoble, 2003, pp. 11-16.
16 Per il trasporto del Delfinato a Carlo V di Valois e per le libertà si veda A.LEMONDE, Le temps des
libertés en Dauphiné. L'intégration d'une principauté à la Couronne de France (1349-1408), Grenoble,
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maggiore integrazione del principato con il regno, portando all’istituzione, nel 1453, del Parlamento di Grenoble, fondato sul modello di quello parigino. La corona aveva quale obiettivo essenziale il rinforzamento delle istituzioni centrali nei confronti delle libertà delfinali, come esplicitato dalle ordonnances d’Abbeville di Francesco I, che portavano tali intenzioni in tutte le altre regioni: «Lesquels Statuts, Constitutions, & Ordonnances nosdits Predecesseurs & Nous, ayons voulu, entendu, & ordonné estre gardées & observées, tant en nostredit pays de Dauphiné, Comté de Valentinois, & Dyois, qu’és autres parties & endroits de nostredit Royaume»17. Il testo legislativo lamentava, inoltre, che le Costitutions emanate dall’autorità regia non venivano osservate nel Delfinato, con conseguenti ritardi nella giustizia, aumento di crimini e violenze; ma si trattava, evidentemente, di un’osservazione ostile ai princìpi di autonomia dell’antico pays dei delfini.
L’autorità del Parlamento venne contestata duramente durante le guerre di religione; nel 1587 gli ugonotti formarono a Die un Consiglio particolare, mentre tre anni più tardi venne eretto un altro Consiglio a Romans. Nel dicembre del 1590 esistevano dunque tre corti sovrane, ma tra le clausole della riappacificazione con Lesdiguières del 22 dicembre si previde il ritorno alla sola sede di Grenoble18. Le competenze di questa corte sovrana erano essenzialmente giurisdizionali. Nei confronti della corona si poneva quale garante e difensore delle libertà della provincia definite nello statut delphinal, non senza contrapposizioni che a più riprese si accesero, nel tentativo di evitare l’immissione di istituti propri del regno nel principato ceduto da Umberto II. Il Parlamento effettuava anche accurate verifiche sulla conformità delle leggi reali, che dovevano essere registrate per ottenere l’esecutorietà nelle terre del Delfinato. Ma il re poteva ingiungere ai parlamentari di registrare le leggi, sebbene gli esiti della contrapposizione dipendevano essenzialmente dai rapporti di forza tra la corte di giustizia e la
17 Ordonnances d’Abbeville, 1539, febbraio 23, p. 3, in Recueil des edits, declarations, lettres patentes
et ordonannces du Roy: arrest des Conseils de Sa Maiesté et du Parlement de Grenoble; concernans en general et en particulier la Province de Dauphiné; avec les tables des chapitres et des matieres. Dedié a Monseigneur le premier President, Grenoble, Alexandre Giroud, marchand libraire ordinaire
du Parlement, en la sale du palais, 1690.
18 FAVIER, Les villes du Dauphiné, cit., pp. 57 sgg. S.GAL, Lesdiguières. Prince des Alpes et connétable
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corona19. Ad esempio, il Parlamento contribuì a mantenere il principio dell’allodialità, ossia che gli uomini, sulla base dello statut, venivano riconosciuti franchi, mentre per quanto riguardava la natura della proprietà terriera, la pretesa ai diritti signorili era concessa laddove sussistevano titoli riconosciuti, ovvero che non vi potesse essere «nul seigneur sans titre». La corte poteva convocare gli stati provinciali, dalla fine del XIV secolo fino al 1628 non più riuniti, ergendosi a garante dei diritti della provincia nei confronti della corona, con un ruolo eminentemente politico. Aveva inoltre competenze sulle finanze reali nel dominio, grazie alla compresenza della Camera dei conti e, dal 1551, dei tesorieri di Francia. Ma il suo ruolo di centro amministrativo cominciò ad essere lambito nel corso del Seicento, in particolare da quando furono assegnati poteri crescenti agli intendenti.
Il Parlamento esercitava le sue prerogative nei confronti di differenti soggetti, in particolare verso le istituzioni locali. Tra XVI e XVIII secolo si ebbero in Delfinato circa 420 signorie giurisdizionali, per la maggior parte detentrici di diritti di bassa, media ed alta giustizia, con diritto di nomina di giudici, procuratori, greffieri, castellani, preposti all’esercizio della giurisdizione nei tribunali; il Parlamento sovrintendeva al loro funzionamento, intervenendo talvolta sulle sentenze emesse. Ma il campo in cui si adoperò maggiormente riguardava le comunità, che a fine Seicento si contavano in numero di 1003. Le sue sentenze potevano riguardare diversi casi, ad esempio quelli relativi alle situazioni conflittuali interne, intervenendo per malversazione ad opera degli amministratori pubblici, sia attraverso ammonizioni di carattere generale che, al contempo, in qualità di tribunale supremo, attraverso sentenze di risarcimento, interdizione dalla carica pubblica, reclusione. Tra il 1540 e il 1740 furono condannati undici castellani, sei greffieri, cinque consoli e cinque segretari di comunità, otto collettori delle taglie; si tratta di numeri molto bassi, che testimoniano, d’altro canto, la rarità dei casi giudiziari condotti al cospetto del supremo organo giurisdizionale del Delfinato. Raramente erano comminate pene capitali. Nel 1619 il castellano della Val Chisone venne condannato all’impiccagione per «excès et crimes dans l’exercise de sa
19 P.DIDIER, Le parlement de Dauphiné: prérogatives et limites de ses pouvoirs, in Cogne, Rendre la
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charge»; il suo corpo venne poi decapitato e la testa infilata in un palo davanti al castello20. Capitava inoltre che i crediti accumulati dai consoli, che spesso anticipavano di propria tasca le spese per la gestione della cosa pubblica, venissero sollecitati nei confronti di membri interni alla comunità da decreti del Parlamento. In altri casi interveniva in situazioni conflittuali tra villaggi che intendevano separarsi dal corpo amministrativo della comunità, come successe agli abitanti di di La Tierce de Travers, La Tierce de la Ville e la Tierce de la Pise nel Vallouise, che chiesero la costituzione di tre comunità separate, ottenendo però un diniego. Tra le cause più numerose di conflitti tra comunità vi erano quelli riguardanti la gestione dei beni collettivi. Il Parlamento rispondeva attraverso sentenze civili o convalidando transazioni concluse tra le parti.
Molto frequenti erano i conflitti tra comunità e signori. Tra le sentenze, le comunità venivano spesso condannate ad effettuare il riconoscimento feudale al signore detentore della giurisdizione. La conflittualità riguardava inoltre l’accettazione dei diritti signorili, la resistenza del feudatario a pagare la sua porzione di taglia reale sui beni allodiali, i diritti d’uso dei beni collettivi, quale il pascolo nei boschi o nelle montagne. Sulla base delle ricerche, nella metà dei casi le sentenze erano in favore dei signori, in un quarto delle comunità, nel restante dei casi ognuna delle parti risultava era ritenuta colpevole in parte del dispositivo. Il Parlamento giudicava inoltre sulla catastazione locale. Dopo il processo delle taglie, chiuso nel 1639, molte comunità provvidero a rifare gli estimi particellari, per conoscere la quantità di proprietà tagliabile e stabilire chi fossero gli esenti. L’organismo giurisdizionale provvedeva quindi a controllare la redazione dei catasti, inviando precise istruzioni ai rappresentanti locali, dietro richiesta espressa dagli stessi.
Un altro aspetto di vitale importanza, sul quale interveniva il Parlamento dietro richiesta delle comunità, fu rappresentato dall’indebitamento, in cui incorsero le realtà locali a partire dall’epoca delle guerre di religione, quando le requisizioni, i quartieri d’inverno delle truppe, le forniture impegnarono economicamente i
20 B.BONNIN, Parlement et communautés rurales en Dauphiné, de la fin du XVI eau milieu du XVIIIe
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villaggi, i cui rappresentanti, per far fronte alle spese, ricorsero ad indebitamenti con notabili o signori, dai quali poteva provenire una disponibilità immediata di denari. Si trattava di un problema comune e molto diffuso nell confinante stato sabaudo; in particolare, attraverso il sistema dei censi, le comunità entravano non soltanto nella spirale di un forte indebitamento, ma venivano anche private di quei beni comuni che, dati in pegno quale garanzia del prestito, rappresentavano una fonte di sopravvivenza per le famiglie21.
In Francia, l’istituzione delle intendenze di giustizia, polizia e finanza, nel periodo di regno di Luigi XIII, entrò parzialmente in contrasto con le prerogative del Parlamento. Il primo intendente del Delfinato fu inserito stabilmente a Grenoble nel 1679. Questi funzionari regi si occupavano di finanza locale, mentre il Parlamento restava la suprema corte di giustizia per i casi di diritto civile e criminale; in campo amministrativo le sue sentenze avevano carattere generale; i rapporti tra la vecchia corte sovrana e i nuovi funzionari regi non furono lineari. Questa si opponeva alle iniziative economiche degli intendenti, ponendosi contro gli ispettori delle manifatture, dei ponti e delle strade. È altresì vero che nel corso del Settecento, la non chiara divisione delle prerogative, spingeva le comunità ad effettuare richieste ad entrambi gli organi di potere: nel 1730 il console di Vienne richiese sia al Parlamento che all’intendente l’autorizzazione per una levata di 300 lire sulla comunità, per pagare le spese di trasporto di alcuni soldati feriti. Mentre ancora nel 1787 le comunità di Theys ed Herculais si rivolsero al Parlamento, e non all’intendente, per costruire una nuova strada di collegamento con la valle dell’Isère.
A livello locale agivano le giurisdizioni intermedie, balliaggi e siniscalcati, ricalcanti le vecchie distrettuazioni carolinge, stabilite in località definite piccole
21 Si trattava di prestiti in cambio dei quali il richiedente dava in garanzia un bene, del cui godimento
si giovava il creditore, fino a quando il debito non veniva saldato. Il debitore era inoltre tenuto a versare una rata annuale, ma il censo si considerava estinto soltanto quando si restituiva l’intera somma prestata, in un’unica soluzione: le rate annuali non venivano pertanto scalate dal debito. Le comunità, per ovviare alla mancanza di denaro, accendevano dei censi dando spesso in pegno parte dei beni comuni, privandosi così di importanti fonti di sussistenza. Di questo tema si è occupata N. CALAPÀ, Strategie familiari, carriere e patrimoni nella Torino del Seicento. I Baronis, Tesi di Laurea,
A. A. 1999-2000, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Materie Letterarie, Relatore prof. Paolo Piasenza, pp. 150-151. Sull’indebitamento delle comunità si veda ancora STUMPO, Finanza e Stato moderno, cit.
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capitali22. I balivi sono menzionati nel Brianzonese, Embrunese e regione di Gap dal 1230. A loro volta i balliaggi raggruppavano molteplici castellanie, ma nel 1447 la gerarchia delle giurisdizioni medie venne modificata, inserendo gli otto antichi balliaggi in tre circoscrizioni: il Viennois, da cui dipendevano le giudicature del Grésivaudan, di Vienne e di Saint-Marcellin; il balliaggio delle Montagne, che copriva il Brianzonese, l’Embrunese, il Gapençais e le Baronnies; il siniscalcato del Valentinois-Diois, che raggruppava le sedi di Crest, Savasse (poi Montélimar) e Chalançon (poi Valence)23. La ripartizione precedente si conservava attraverso i viceballiaggi e i vicesiniscalcati, sedi giudiziarie che raggruppavano numeri variabili di giudicature inferiori, a cui si faceva riferimento per i casi di appello. La storiografia ha però sottolineato che molti aspetti di queste giudicature medie devono ancora essere studiati, in primo luogo la loro territorialità. Pare che neppure i magistrati e gli ufficiali regi sapessero con esattezza i limiti e l’estensione delle loro prerogative. In epoca moderna le funzioni giurisdizionali venivano realmente esercitate da vicebalivi e vicesiniscalchi, mentre i seggi principali di balivo restavano cariche meramente onorifiche. Ma l’esercizio della giustizia non si limitava alla sola armatura dei balliaggi, spesso in concorrenza con le diverse giurisdizioni signorili, che si avvalevano di questo diritto in virtù dello statuto delfinale del 134924.
Le corti di giustizia aveva un ruolo giudiziario, amministrativo, regolamentare e legislativo, ovvero di registrazione degli atti regi. I balliaggi avevano competenze civili e criminali, di prima istanza e d’appello. Alla fine del Seicento vi era un balivo delle montagne, il marchese di Vallebelle, che rivestiva la stessa carica per le sedi di Briançon, Embrun, Gap e Buis, nello stesso modo in cui il balivo di Vienne rivestiva più competenze per il Gresivaudan, Vienne e Saint-Marcellin. A Briançon, la sede giudiziaria era formata da un vicebalivo, un luogotenente particolare, due assessori, un avvocato ed un procuratore regio25. Lo svolgimento della funzione giurisdizionale del vicebalivo è testimoniato dalla sentenza emessa nel 1471 dal
22 FAVIER, Les villes du Dauphiné, cit., pp. 57 sgg.
23 C.LE TRONG,Les institutions judiciaires ed administratives moyennes: bailliages et sénéchaussées
en Dauphiné, in Cogne, Rendre la justice, cit., pp. 35-40.
24 FAVIER, Les villes du Dauphiné, cit., p. 59.
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giudice maggiore del Brianzonese, sulla controversia insorta tra gli uomini e comunità di Cesanne e quelli di Montgenevre. La causa civile venne condotta in prima istanza nel 1468 «coram nobis et in nobis credita curia major Brianconentiis praedicti, primo intentato, agitatoque, pariter inchoato anno....», dai procuratori delle rispettive comunità. La sentenza, che favoriva Cesanne, divenne probabilmente definitiva, pur continuando ad essere fonte di contrasti e riaffermazioni territoriali26.