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Ugo Bigger

1.7. La finanza etica e sostenibile nel t.u.b.

Le analisi ed il percorso delineati fin qui hanno trovato un parziale, ma molto significativo, riconoscimento legislativo per la prima volta in Italia e, probabilmente, nel mondo. Con l’approvazione della Legge di stabilità 2017 il

Parlamento ha mo-dificato il t.u.b. introducendo l’art. 111-bis 15.

Tale articolo è nato grazie a due progetti di legge presentati alla Camera dei De- putati nella seconda metà del 2016 al fine di definire ed incentivare la finanza etica in Italia 16.

L’art. 111-bis t.u.b. definisce operatori di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai seguenti princìpi:

«a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all’impatto sociale e ambientale;

14 Si rinvia per questi aspetti a G. Martiello, La tutela penale del “risparmio” tra effettività e simbolismo:

la vicenda delle false comunicazioni sociali, in questo Volume.

15 Articolo inserito, appunto, dall’art. 1, comma 51, della l. 11 dicembre 2016 n. 232.

16 Si tratta dell’A.C. n. 3985 presentato il 19 luglio 2016, primo firmatario l’on. Marcon e dell’A.C. n.

b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanzia- menti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;

c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a orga- nizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;

d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;

e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orienta- mento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;

f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5»

Si tratta di una definizione stringente ed anche sfidante. Pur non richiamando il concetto costituzionale di funzione sociale del risparmio vengono chiaramente sottolineati gli obbiettivi sociali della finanza etica e la sua forma “popolare”. Oc- correrà comunque attendere per capire come saranno costruite le norme attuative relativamente al comma a) in cui per gli standard di valutazione etica si dovranno

dare delle indicazioni 17.

Oltre alla definizione l’articolo determina quindi una misura incentivante per le banche etiche e sostenibili:

«2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell’articolo 81 del te- sto unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall’anno 2017.

4. L’agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limi- ti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamen- to dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”».

Purtroppo il comma 4 riduce in maniera drastica l’efficacia dell’incentivo ridu- cendolo a poche decine di migliaia di euro annue. A fronte delle ingentissime risorse pubbliche messe in campo per salvare le banche non virtuose, pare evidente che gli incentivi previsti dall’articolo 111-bis del t.u.b. sono assolutamente ininfluenti.

17 Per altro possibili riprendendo la definizione degli indicatori “impact investing” elaborati per il settore

1.8. Conclusioni

Indubbiamente, la finanza e l’intermediazione finanziaria hanno subito cam- biamenti fondamentali da quando la Costituzione italiana ha definito la funzione sociale del risparmio. Tali cambiamenti sono ancora fortemente in atto e stanno incidendo fortemente anche nel modo di fare banca. La finanza si è discostata sempre più dall’economia reale raggiungendo volumi di scambi annuali molto maggiori del PIL mondiale. Inoltre la complessità degli strumenti, la tendenza alla liquidabilità degli investimenti e l’opacità della finanza globale rendono particolarmente difficile definire oggi quando la finanza realizzi un impatto socialmente positivo. È altrettanto evidente, però, che può esistere una funzione sociale del risparmio anche nell’era della finanza globale e che tale funzione è ricercata da enti istituzionali e, soprattutto, da moltissimi cittadini. Le pratiche di finanza etica si richiamano fortemente all’idea dei una funzione sociale del proprio operato, suscitano crescente interesse e dimostrano di poter stare in modo efficace sul mercato grazie anche alla buona reputazione di cui godono.

Nel t.u.b. è stato introdotto recentemente l’articolo 111-bis che da una defini- zione sfidante delle banche etiche e sostenibili. Pur con alcuni punti da chiarire, soprattutto sul fronte degli incentivi ininfluenti, tale norma rappresenta un rico- noscimento di assoluto rilievo e probabilmente il primo intervento legislativo sulla finanza etica a livello internazionale.

Bibliografia

FINANCIAL STABILITY BOARD, Global Shadow Banking Monitoring Report 2014.

GIANNINI M. S., Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 1994.

GUIZZI F., La tutela del risparmio nella Costituzione, in Il Filangieri, 2-4, 2005, 171ss. MARTIELLO G., La tutela penale del "risparmio" tra effettività e simbolismo: la vicenda delle

false comunicazioni sociali, in questo Volume.

Oxfam, Rapporto 2016: The Hidden Billions How Tax Havens Impact Lives At Home And

Abroad.

PIKETTY T., Il capitale nel XXI secolo, trad. it. di S. Arecco, Milano, 2014.

WOLF M., «Houston abbiamo un problema»: c’è troppa finanza nell’economia, in Il Sole 24 Ore, 27 maggio 2015.

WOLF M.-HAAR K.-HOEDEMAN O., The Fire Power of the Financial Lobby, published by Corporate Europe Observatory (CEO), The Austrian Federal Chamber of Labour (Arbeiterkammer) and The Austrian Trade Union-Fderation, April 2014.

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