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Il legittimo affidamento a seguito di comportamenti della HMRC, per silenzio o per acquiescenza al procedimento, il cd Wednesbury principle

IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NEL DIRITTO TRIBUTARIO INGLESE ED ITALIANO: VALUTAZIONI COMPARATE

3.9 Il legittimo affidamento a seguito di comportamenti della HMRC, per silenzio o per acquiescenza al procedimento, il cd Wednesbury principle

La House of Lords nella decisione Unilever214 ha stabilito che il legittimo affidamento può essere accertato, non solo sulla base di una dichiarazione della HMRC, ma anche con riferimento al suo passato comportamento, ed alla sua prassi operativa.

La Corte d’Appello in questo caso ha sottolineato come ai fini dell’identificazione del legittimo affidamento sia necessario tenere presente l’informativa data al contribuente e la prassi applicativa seguita fino a quel momento e l’eventuale acquiescenza che l’Amministrazione potrebbe aver generato su una determinata questione.

Certamente, la mancata informativa del contribuente in merito all’applicabilità di una determinata prassi, costituisce senza dubbio un comportamento che potrebbe dare luogo a violazione di legge ed eccesso di potere, ma ciò dipende dalle circorstanze del caso, ed in particolare dalla condotta tenuta dall’Amministrazione finanziaria .

Nel caso Unilerver la Corte ha statuito che l’amministrazione finanziaria proprio nell’ambito dell’accertamento di imposta, rilevò come sebbene in un primo momento la HMRC ritenesse necessario recuperare alcuni tributi accertati, successivamente aveva mostrato un comportamento incompatibile, tanto da rinunziare in una determinato procedimento giudiziario alla pretesa fiscale.

E’ difficile stabilire se l’aspettativa legittima basata sul mero silenzio di HMRC, si manifesti nella semplice circostanza che i funzionari incaricati dell’accertamento non abbiano contestato al contribuente alcuna violazione in proposito, o messo in guardia dal tenere un determinato comportamento.

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Nel caso Eurosel215 la società ricorrente non riuscì a provare la sussistenza del legittimo affidamento in quanto alla base delle transazioni commerciali, vi era una frode carosello in materia di iva, ed anche lì dove la HMRC non avesse proceduto nell’accertamento della frode, questa non avrebbe potuto essere assunta dal contribuente come causa di giustificazione.

In realtà, proprio a dimostrare la reale portata del reciproco rispetto tra contribuente ed amministrazione, è opportuno fare riferimento al caso Gaines-Cooper ove al punto 65,

la Corte chiarisce, che sebbene la pubblica amministrazione adotti un laissez-faire in un determinato accertamento, deve allo stesso tempo sussistere nel contribuente un vero e proprio rispetto nei confronti della PA delle regole procedurali, tanto da adeguarsi alla normativa secondo i principio di correttezza e buona fede.

Nella sostanza dei fatti l’Amministrazione finanziaria si aspetta che sussista piena correttezza da parte dei contribuenti nel pieno rispetto delle regole e della buona fede. Seguendo il pensiero della Corte nel caso Gain - Cooper, infatti, costituisce primaria

responsabilità del contribuente pagare le imposte nella giusta quantità e nel pieno rispetto della normativa tanto che in un modello perfetto di Stato di diritto non dovrebbe neanche sussistere l’accertamento come forma di recupero delle imposte, proprio perché nè costituirebbe la sua antitesi.

Chi scrive non può che concordare pienamente con quanto qui ribadito, anche se è necessario approfondire il tema mutuando le riflessioni del caso Underwriting MFK, ove i principio di legalità e la buona fede non devono essere una strada a senso unico, ma deveno riguardare anche il rispetto delle regole da parte del contribuente che deve essere totale.

Nel caso Anderson,216 il Tribunale rifiutò di riconoscere la tutela del legittimo affidamento nei confronti del contribuente proprio perché la sua condotta era stata in mala fede.

In realtà grazie al judicial review e grazie anche alle ultime decisioni della giurisprudenza di merito, molti contribuenti hanno provato a forzare la mano sostenendo che: anche qualsiasi colloquio avuto con i funzionari, che desse loro ragione su determinate questioni fiscali dovesse essere considerato affidamento.

Come ben si vede, e come è stato notato precedentemente, il concetto del legittimo affidamento nel diritto inglese oltre che essere diverso nella sostanza, rispetto al nostro

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Eurosel Ltd contro Commissioners [2010] UKFTT 451 (TC), al punto 29, e R (Huntingwood Trading Limited) v HMRC [2009] EWHC 290 (Admin).

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ordinamento, ha un approccio completamente differente.

Nel diritto inglese questo principio risente molto della tradizione contrattuale mercantile, tanto è vero che la fonte del legittimo affidamento deriva proprio da quella del diritto contrattuale intesa come promessa a mantenere o ad eseguire qualcosa. Questo approccio condotto alle estreme conseguenze ha avuto come effetto che il contribuente217 chiedesse tutela per la lesione del principio dell’affidamento solo sulla base di una telefonata al servizio di consulenza nazionale della HMRC che lo aveva consigliato a sostenere un determinato comportamento, poi seguito ed a suo dire ritenuto non veritiero da parte dell’agenzia delle entrate inglese.

Poste comunque le due condizioni essenziali per la sussistenza della lesione del principio dell’affidamento individuate Underwriting MFK, è assolutamente improbabile considerare ogni circostanza o situazione che si manifesta tra il contribuente ed HMCR, oggetto di legittimo affidamento.

La mera informativa non costituisce fonte di affidamento per il contribuente, la Corte ha statuito in questo caso come un telefonata non potesse creare un legittimo affidamento tenendo conto della breve durata della chiamata telefonica e della circostanza che il contribuente non avesse fornito una completa informativa di tutti i fatti relativi alla pretesa tributaria.

In tale caso, il contribuente, pur avendo seguito a suo dire quanto suggerito dall’Agenzia era stato oggetto di accertamento con conseguente rettifica d’imposta, in seguito impugnato.

La Corte statuì che la consulenza generica svolta per telefono dall’Ufficio Centrale dell’agenzia delle entrate inglese, sebbene fosse incompatibile con la guida pubblica della HMRC in materia di imposte, di cui il contribuente era a conoscenza, non poteva e come tale non doveva essere fatta valere come unfair conduct.

Da notare però che questa decisione, almeno contrasta con il caso Corkteck Ltd ove i giudici hanno lasciato aperta la possibilità che una telefonata possa essere invocata dal contribuente per fondare un legittimo affidamento, ma un caso del genere, a parere della Corte deve essere considerato del tutto eccezionale.

Infatti, la Corte ha posto ad esempio una serie di casi di piccoli imprenditori individuali o persone fisiche che si rivolgevano al HMRC per chiedere spiegazioni su una determinata loro posizione fiscale.

Si è osservato, infatti, che le richieste di questi contribuenti riguardavano questioni di

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basso valore e che normalmente non richiedevano l’intervento dei consulenti fiscali e che si risolvevano con una consulenza da parte dell’autorità fiscale.

In questo caso il contribuente è legittimato a far valere l’affidamento nelle dichiarazioni poste dalla P.A., ma graverà su di esso l’onere di provare e dimostrare la colpa dell’ufficio fiscale che ha rilasciato la consulenza poi rivelatasi errata.

Casi di questo tipo che hanno dato luogo a lesione dell’affidamento non sono stati riscontrati nel panorama giurisprudenziale inglese, anche perché è estremamente difficile che il contribuente tenga una registro aggiornato di tutti gli incontri, telefonate, contatti avuti con HMRC e lo faccia valere in giudizio.

Nel caso Bourne218, la Corte d’Appello ha respinto il gravame del contribuente

proposto per lesione di legittimo affidamento, averso il diniego del rimborso IVA, che sarebbe stato concesso oralmente dall’Ufficio Finanziario, per non aver provato l’avvenuto legittimo affidamento da parte dell’Ufficio Finanziario.

La Corte d’Appello considerò che quanto lamentato dal contribuente poteva realmente essere accaduto in quanto era già avvenuto a proposito del cd schema DYL Builder219, ove molti contribuenti avevano ricevuto informazioni telefoniche effettivamente fuorvianti dall’HMCR che aveva creato considerevoli danni ai contribuenti.

Nel caso Watson220 la Corte ha statuito che HMRC: avrebbe il dovere di informare tutti

i contribuenti che richiedono informazioni di questo tipo, attraverso comunicazioni scritte che devono confermare quanto anticipato per telefono. Coloro i quali sono legittimati a richiedere il rimborso iva per i materiali che hanno utilizzato per la costruzione dell’abitazione, si aspettano dall’Úfficio finanziario una conferma scritta anche perché molti di costoro hanno costruito la casa da sé e non sono degli imprenditori commerciali, tanto da essere fuori dagli schemi commerciali e dalle incombenze fiscali, a meno della sussistenza di concessioni e di particolari deroghe.

Malgrado ciò si deve sottolineare come le Corti inglesi, pur riconoscendo nei confronti della HMRC una certa responsabilità soprattutto per le errate informazioni che spesso i contribuenti avevano seguito e che non aveva dato luogo a rimborso di iva, hanno sempre riversato su quest’ultimi l’onere della prova della colpa dell’Agenzia per lesione

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Bourne v HMRC [2010] UKFTT in http://www.bailii.org/uk/cases/UKFTT/TC/2010/TC00582.html

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Il cd schema diy builder è di fatto una agevolazione fiscale presente nella legislazione fiscale del 2003-2004 in materia iva che permetteva al privato contribuente di poter recuperare l’iva sui materiali di costruzione di nuova abitazione o di ristrutturazione. Questa forma di agevolazione fiscale riguardava le abitazioni private e non ad uso ufficio poste nel territorio del Regno Unito inclusa l'isola di Man, ad eccezione delle Isole del Canale. Secondo questo schema il contribuente al fine di poter richiedere il rimborso doveva presentare tale documentazione: fornitore, numero di partita IVA , la quantità e la descrizione dei beni e / o servizi, il prezzo di ogni prodotto, la cui mancanza non dava luogo a rimborso.

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Pag. 153 a 377 del principio dell’affidamento.

3.10 La tutela del contribuente e le impugnative dei provvedimenti nei confronti

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