COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI DI IMPRESA
5. Gli obblighi di segnalazione e i soggetti coinvolti 1 L’allerta interna 1 L’allerta interna
In forza dell’art. 12, primo comma, C.C.I.I. “costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui all’art. 14 e 15 finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore nel codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione”. Si tratta di una disposizione di apertura, la quale ricomprende sia il fenomeno dell’allerta interna (intesa come obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societari, revisore contabile e società di revisione), sia quello dell’allerta esterna (da intendere come segnalazione posta a carico di creditori pubblici qualificati, ossia l’Agenzia delle entrate, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Agente della riscossione), sia il corredo degli obblighi organizzativi di cui all’art. 2086 C.C.812 Tuttavia, l’interpretazione letterale della disposizione fa chiaramente intendere come gli obblighi organizzativi non costituiscono strumenti di allerta: certo, concorrono insieme ad essa a rilevare tempestivamente situazioni di dissesto, ma conservano una propria “autonomia concettuale e giuridica”.813 Per tale ragione, un’analisi del suddetto obbligo trova, nell’ambito di questo elaborato, una collocazione in altra sede.814 Si tratta di un obbligo riconducibile all’art. 3, secondo comma, C.C.I.I. per il quale “l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”. Certo è che tali obblighi rappresentano pur sempre un “pilastro” delle
812 F. Ferrandi, Sentieri normativi verso l’introduzione delle misure di allerta e
prevenzione della crisi di impresa nell’ordinamento italiano, op. cit.,331.
813 Così F. Lamanna, Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, op. cit.,
113.
814 Si veda infra. Cap. II, Par. 5, in riferimento alle modifiche che sono state
apportate al codice civile dalla riforma; Cap. III, par. 4 in riferimento ai doveri degli organi sociali nella rilevazione dei fattori di rischio della continuità aziendale.
procedure di allerta, come paradigma di gestione forward looking per tutte le società, non solo in crisi815 e come strumento di “pre-allerta” per l’impresa organizzata in forma collettiva816, a prescindere dalla natura o dai suoi connotati qualitativi.817 In assenza di adeguati assetti organizzativi, infatti, difficilmente l’organo amministrativo e l’organo di controllo saranno in grado di individuare tempestivamente il rischio di un peggioramento delle condizioni aziendali e per tale motivo rappresentano il fondamento sui cui si basa l’early warning.818
Per l’analisi della procedura di allerta interna occorre partire dalla lettura dell’art. 4, lett. c), legge 19 ottobre 2017 n. 155, per cui a carico degli organi di controllo delle società, delle società di revisione contabile o del revisore singolo è posto l’obbligo di “avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi” e, in caso di omesso o insoddisfacente riscontro, informare tempestivamente l’OCRI.819 In prima battuta, è opportuno effettuare una precisazione inerente alla natura dei soggetti legittimati a promuovere l’allerta interna. Non è un caso, che il legislatore della riforma abbia esteso l’ipotesi della nomina obbligatoria dell’organo di controllo per le S.r.l.820, operazione legislativa finalizzata proprio ad incentivare l’utilizzo dell’allerta. In base alla riforma l’organo risulta obbligatorio se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (lett. a), controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (lett. b) o
815 P. Rinaldi, Strumenti di allerta: nozione, effetti e ambito di applicazione, op. cit.,
17-28.
816 Si noti come la legge delega riferiva tale nuovo obbligo anche all’imprenditore
individuale, mentre il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza lo restringe soltanto alle imprese che esercitano l’attività in forma collettiva.
817 G. Riolfo, Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e le modifiche al
codice civile: il diritto societario tra “rivisitazione” e “restaurazione”, in Contratto e impresa, 2019, II, 404.
818 C.f.r. A. Guiotto, I sistemi di allerta e l’emersione tempestiva della crisi, in Fall.,
2019, IV, 410; V. De Sensi, Adeguati assetti organizzativi e continuità aziendale: profili di responsabilità gestoria, in Riv. Soc. 2017, II-III, 324.
819 C.f.r. Michele Perrino, Crisi di impresa e allerta: indici, strumenti e procedure,
op. cit., 653 ss.
se il totale dell’attivo dello stato patrimoniale o i ricavi delle vendite o delle prestazioni siano superiori a 4 milioni di euro (anziché 4,4 milioni per l’attivo e 8,8 milioni per i ricavi, come previsto dal vecchio 2477 C.C.) e il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio sia di 20 unità (anziché 50).821 Sarà sufficiente, inoltre, il superamento anche di uno solo di suddetti limiti per due esercizi consecutivi (anziché il superamento di due elementi per due esercizi consecutivi).822 Deve essere, tuttavia, segnalata un’incoerenza sistemica delle nuove previsioni nel caso venga nominato solo il revisore legale. In particolare, la dottrina allude al ruolo del revisore legale, il quale opera un controllo
ex post sulla base del bilancio annuale. Proprio per la differenza di ruolo
tra il collegio sindacale e il revisore legale, quest’ultimo potrà sì provvedere ad attivare l’allerta ma tale intervento si caratterizzerà per connotati di tardività (dal momento che non gode delle funzioni di vigilanza attribuite dal Codice Civile al collegio sindacale).823 Conseguentemente a tali considerazioni, la possibilità di non rendere obbligatoria la nomina del collegio sindacale per alcune S.r.l. indebolisce il sistema dell’allerta e della prevenzione della crisi, dal momento che le figure del revisore legale (o società di revisione) e del collegio sindacale non sono poi così tanto sovrapponibili.824 Oltretutto, i soggetti richiamati e legittimati ad attivare l’allerta interna, non hanno discrezionalità nel decidere se innescarla o meno, ma l’interesse
821 Questo comma è stato, da ultimo, così sostituito, dall’art. 2-bis, comma 2, del
D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019, andando a modificare leggermente i parametri previsti dall’art. 379 C.C.I.I.
822 Si veda l’art. 379 C.C.I.I. che modifica l’art. 2477 C.C. Il terzo comma della
prima disposizione citata, inoltre, stabilisce che le S.r.l e le cooperative già costituite alla data della entrata in vigore del Codice della crisi, qualora ricorrano i nuovi requisiti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo, devono provvedere alla nomina entro nove mesi dalla data (oltre che uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni).
823 Si veda infra. Cap. III, par. 4.
824 Si veda P. Riva, Gli obblighi di segnalazione: attori coinvolti, fasi e interventi, op.