CAPITOLO II IL SISTEMA DELL’ALLERTA NELLA CRISI D
3. Il principio della continuità aziendale
Il concetto di continuità aziendale è un ottimo elemento per poter valutare lo stato di salute dell’impresa, nonché un parametro chiave per chi ha il compito di gestirla.573 Si tratta del “presupposto in base al quale
570 P. Montalenti, La gestione dell’impresa di fronte alla crisi tra diritto societario e
diritto concorsuale, op. cit, 822.
571 L’art. 12, primo comma, C.C.I.I. stabilisce che “Costituiscono strumenti di allerta
gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli art. 14 e 15, finalizzati (…) alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione”.
572 A. Rossi, Dalla crisi tipica ex CCI alle persistenti alterazioni delle regole di
azione degli organi sociali nelle situazioni di crisi atipica, in www.ilcaso.it, 13.
573 M. Miola, La tutela dei creditori ed il capitale sociale: realtà e prospettive, in
l’impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale”.574 È evidente la sua natura di valutazione prognostica, da effettuare al momento della preparazione del bilancio o nel corso di esercizio, qualora emerga un evento che possa far dubitare la sopravvivenza dell’impresa per i dodici mesi successivi.575 Le fonti che vengono in ausilio a fornire una definizione della continuità aziendale sono gli art. 2423-bis, primo comma, n. 1. e 2425-ter C.C., l’OIC n. 10 “rendiconto finanziario”576 e il principio di revisione ISA Italia 570.577 L’art. 2423 bis C.C., nell’enucleare i principi di redazione del bilancio individua, al n. 1, che la valutazione delle voci deve essere fatta “secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”. Ciò significa che il bilancio deve esprimere valori di funzionamento, applicando criteri di valutazione coerenti con il far emergere il “valore d’uso” dei beni e non quello di “cessione a terzi”, caratterizzante, invece, il bilancio di liquidazione.578 D’altronde il bilancio d’esercizio rappresenta la principale fonte informativa per i soci, i creditori sociali e i terzi interessati alla consistenza del patrimonio sociale e all’andamento della gestione societaria579. Quanto al rendiconto finanziario,580 si tratta di uno strumento fondamentale per effettuare un
574 M. Spiotta, Continuità aziendale e doveri degli organi sociali, 2017, Torino, 63. 575 M. Spiotta, Ue e Disciplina dell’insolvenza (I parte) – La continuità aziendale:
una nuova “stella polare” per il legislatore, Giur. It., 2018, I, 222.
576 Consultabile in www.fondazioneoic.eu. 577 Consultabile in
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITA LIA_570_CL_10_12_14.pdf. A livello internazionale vanno menzionati lo IAS 1, “Presentazione del bilancio” e lo IAS 7 “Rendiconto finanziario”.
578 M. Spiotta, Continuità aziendale e doveri degli organi sociali, op. cit., 65. 579 F. Cossu, Continuità aziendale, società in liquidazione e principi contabili
internazionali IAS/IFRS, in Giur. Comm., 2019, II, 319.
580 Introdotto dal d.lgs. n. 139 del 2015, il quale ha modificato l’art. 2423, primo
comma C.C., per cui “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa” e inserito nell’ordinamento l’art. 2425-ter C.C. rubricato, appunto “rendiconto finanziario”, il quale lo definisce come la risultanza, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, dell’ammontare e della composizione delle disponibilità liquide (all’inizio e alla fine dell’esercizio) e dei flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di
monitoraggio sulle disponibilità liquide della società, conoscere le modalità di finanziamento e il riutilizzo delle risorse dell’impresa, verificare la sussistenza della continuità aziendale e cogliere prodromici segni di insolvenza, nonché un mezzo per formulare previsioni sugli eventuali sviluppi della società, permettendo di “guardare al futuro cercando di anticiparlo e non subirlo”, in modo che essa possa individuare gli impatti e programmare le scelte ex ante.581 In sintesi, si tratta di un documento non consuntivo, ma prospettico, che permette di poter misurare la performance dell’impresa.582
Il principio della continuità aziendale, da intendere come “stella polare” e valore perseguito dal legislatore (non solo italiano, ma europeo)583 e come principio sul quale si basa la redazione dei bilanci, ha importanti conseguenze sia sul piano contabile e sia nel momento in cui la società non possa più perseguire suddetto principio.584 D’altronde, l’obbligo di monitorare l’equilibrio economico-finanziario è strumentale a garantire una pronta e tempestiva risposta alla rilevazione di una crisi incipiente. Così, la perdita di continuità aziendale sembra rilevare più (o perlomeno prima) sul profilo relativo agli obblighi in tema di prevenzione ed emersione della crisi, piuttosto dei doveri in tema di scioglimento e liquidazione.585 Inoltre, come vedremo nel paragrafo successivo, in riferimento al presupposto oggettivo dell’attivazione della procedura di
investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.
581 G. Racugno, Il rendiconto finanziario secondo le nuove norme sul bilancio
d’esercizio, con una postilla sui flussi finanziari dei derivati, in Giur. Comm., 2016, I, 270.
582 M. Spiotta, Continuità aziendale e doveri degli organi sociali, op. cit., 67. 583 M. Spiotta, Ue e Disciplina dell’insolvenza (I parte) – La continuità aziendale:
una nuova “stella polare” per il legislatore, op. cit., 222.
584 Una dottrina minoritaria ritiene che la perdita di continuità aziendale potrebbe
costituire una causa di scioglimento della società, riconducendo la perdita di going concern al n. 2 dell’art. 2484 C.C., cioè per “impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale”, con la conseguente applicazione di una gestione conservativa dell’impresa ex art. 2486 C.C. Si veda M. Spiotta, Continuità aziendale e doveri degli organi sociali, op. cit. 87.
585 C.f.r. S. Poli, Il ruolo del collegio sindacale nelle crisi di impresa tra regole
allerta c.d. interna, la continuità aziendale è richiamata all’art. 13 C.C.I.I, il quale prevede che gli indici di crisi diano evidenza “della sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi successivi e delle prospettive della continuità aziendale per l’esercizio in corso o, comunque, per i successivi sei mesi”.
Non rimane che esporre, seppur sinteticamente, quelli che sono i doveri degli organi sociali, in particolar modo del collegio sindacale, nella fase che precede la crisi o, più precisamente, nel suo ruolo principale di controllo della società, come strumento di tempestiva rilevazione della crisi stessa. Presa consapevolezza dell’introduzione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi di impresa, che introducono obblighi nelle dinamiche sociali in presenza di fondati indizi di crisi, analizzeremo brevemente quelle che sono le restanti prerogative sociali nella “fase crepuscolare”, al fine di poter meglio definire il quadro in cui si inserisce la disciplina dell’allerta. Per parte della dottrina, l’omissione nell’ordinamento degli istituti di allerta e prevenzione per tutti questi anni, non ha portato grandi conseguenze negative, dal momento che non pareva comunque contestabile l’obbligo degli amministratori di verificare la permanenza della continuità aziendale e di commisurare con essa le scelte gestionali, in un’ottica di compatibilità.586
4. I doveri degli organi sociali nella rilevazione dei fattori di