COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI DI IMPRESA
3. Il presupposto soggettivo e le esclusioni dell’art 12 C.C.I.I.
Per quanto concerne l’estensione degli strumenti di allerta, l’art. 12, quarto comma, C.C.I.I. stabilisce che si applicano ai “debitori che svolgono attività imprenditoriale”. Si tratta di una formulazione solo apparentemente molto estesa, conseguenza della spinta del legislatore a valorizzare istanze di emersione precoce della crisi, poiché la medesima disposizione ed il comma successivo prevedono una serie di restrizioni ed eccezioni all’applicazione di tale istituto. Prima di addentrarci nell’analisi di queste, è opportuno segnalare come tale disposizione, che allude ad una generica nozione di imprenditore, vada coordinata con l’art. 2086 C.C., che, invece, prescrive l’adozione di adeguati assetti organizzativi solo per le imprese costituite in forma collettiva o societaria. Dalla lettura dell’art. 12 C.C.I.I., tuttavia, dovrebbe derivare una applicazione degli strumenti di allerta anche alle imprese che non siano caratterizzate dalla compagine sociale, nonostante non siano dotate di una organizzazione interna necessaria alla prevenzione della crisi. Da questa considerazione deriva, come necessaria conseguenza, che per l’imprenditore costituito in forma individuale, la disciplina dell’allerta deve ritenersi applicabile se intesa come allerta esterna, cioè come segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati di cui all’art. 15 C.C.I.I, mancando, per l’appunto, una struttura organizzativa in forma societaria che permetta l’espletamento di quella fase dinamica disciplinata dall’art. 14 C.C.I.I. (allerta interna).714
Sempre in un’ottica di ampliamento dei soggetti tenuti a dare seguito alla disciplina delle procedure di allerta, l’art. 12, comma sette, C.C.I.I. stabilisce che questa si applica anche alle imprese agricole e alle imprese minori715, compatibilmente con la loro struttura organizzativa. Si tratta
714 C.f.r. P. Rinaldi, Strumenti di allerta: nozione, effetti e ambito di applicazione, op.
cit., 17-28.
715 L’art. 2, primo comma, lett. d), C.C.I.I. fornisce una definizione di impresa
minore analoga a quella che oggi l’art. 1 L.F. individua per l’imprenditore “sottosoglia”.
di una scelta che, seppur si allinei con l’art. 3, par. 3 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016,716 non è andata esente da critiche. È da ritenere che, ai fini dell’applicazione, tutto si giochi sul vaglio della compatibilità della loro struttura organizzativa,717 altrimenti è da ritenersi applicabile solo la disciplina dell’allerta esterna, proprio come per l’imprenditore individuale. La fase successiva alla segnalazione interna o esterna che sia o l’istanza di composizione assistita della crisi sarà, tuttavia, caratterizzata non dall’intervento dell’OCRI, ma dell’organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC)718. È stato rilevato in dottrina, come le imprese di modeste dimensioni, tuttavia, difficilmente, in concreto, saranno interessate alla applicazione della disciplina di allerta. Sul versante dell’allerta interna, infatti, le nuove soglie previste per la nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle S.r.l.719 sono, comunque, più elevate rispetto a quelle individuate per l’inclusione delle stesse tra le imprese minori720 (con la conseguenza che vi potrebbero essere imprese non minori prive di segnalazioni interne), in riferimento all’allerta esterna, invece, sembra difficile che imprese di tali modeste dimensioni possano produrre inadempimenti di tipo fiscale o contributivo da far scattare la soglia dell’art. 15 C.C.I.I.721
716 Si veda un estratto della Relazione allo schema di legge delega in F. Lamanna, Il
nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, op. cit. 116.
717 Ad esempio, nelle S.r.l., la struttura potrebbe ritenersi compatibile qualora vi
siano i presupposti per l’obbligatorietà della nomina del collegio sindacale di cui all’art. 2477 C.C.
718 L’art. 2, primo comma, lett. t), C.C.I.I. li definisce come gli “organismi di
composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice”.
719 Si veda l’art. 2477 C.C.
720 Soglie individuate nell’art. 2, primo comma, lett. d), C.C.I.I.
721 C.f.r. P. Rinaldi, Strumenti di allerta: nozione, effetti e ambito di applicazione, op.
Quanto alle eccezioni dall’applicazione di suddetta disciplina, l’art. 12, quarto comma, C.C.I.I., ricomprende le grandi imprese,722 i gruppi di imprese di rilevante dimensione723, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, le società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante724 ed il quinto comma della medesima disposizione, esula dalla disciplina dell’allerta alcune categorie di imprese che le leggi speciali assoggettano alla liquidazione coatta amministrativa.725 Si tratta di banche, società capogruppo di banche e società componenti del gruppo bancario (lett. a); intermediari finanziari vigilati iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 358 (lett. b); gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento (lett. c); le Sim, le Sgr, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di Sim e le società componenti il gruppo (lett. d); i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi e i depositari centrali (lett. e); le fondazioni bancarie di cui al D.lgs. 17 maggio 1999, n. 1536 (lett. f); la Cassa Depositi e Prestiti di cui al D.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (lett.g); i fondi pensione (lett. h); le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private, di cui al D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (lett. i); le società fiduciarie di cui all’art. 119 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. 24
722 Da intendere, ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett. g), C.C.I.I., come quelle che
alla data di chiusura del bilancio superano almeno due dei tre limiti numerici seguenti: a) 20 milioni di euro, come totale dello stato patrimoniale; b) 40 milioni di euro, come ricavi netti delle vendite e delle prestazioni; c) 250, come numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio.
723 In forza dell’art. 2, primo comma, lett. i), C.C.I.I. sono i gruppi di imprese
composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata alla chiusura del bilancio dell’impresa madre superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) 20 milioni come totale dello stato matrimoniale; b) 40 milioni di euro, come ricavi netti delle vendite e delle prestazioni; c) 250, come numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio.
724 I criteri sono quelli stabiliti dall’art. 2-bis del regolamento della Consob
concernente la disciplina degli emittenti.
725 M. Ferro, Allerta e composizione assistita della crisi nel D.Lgs n. 14/2019: le
febbraio 1998, n.58 (lett. l).726 In prima battuta, parte della dottrina ha notato una incongruenza sistematica: dal momento che l’art. 2 del D.lgs 8 luglio 1999, n. 270 (sulla amministrazione straordinaria) prevede dei requisiti diversi rispetto a quelli relativi alle grandi imprese di cui all’art.2, primo comma, lett. g) C.C.I.I, alcune grandi imprese che saranno escluse dalla liquidazione giudiziale, rientreranno comunque nella disciplina dell’allerta e della composizione assistita della crisi.727 In seconda battuta, la ratio della esclusione di queste tipologie di imprese riposa nel fatto che queste esercitano la loro attività di impresa in contesti fortemente regolamentati e godono già di una predisposizione autonoma di adeguati assetti organizzativi (imposti dai relativi settori di appartenenza e dalla legislazione speciale richiamata sopra).728 Sono imprese già per loro conto assoggettate ad una vasta gamma di controlli (interni, ma anche da parte di soggetti terzi), che rendono pressoché superfluo e sovrabbondante il meccanismo delle procedure di allerta. Inoltre, l’estensione della disciplina in esame a tutta questa platea di imprese avrebbe potuto comportare il rischio di recare più danni che vantaggi, sia in riferimento ad una crisi di fiducia collettiva nei confronti di queste, sia in riferimento ad un intasamento degli OCRI, data la loro grande dimensione e presenza e notorietà sul mercato.729 Tuttavia, una parte della dottrina critica questa deroga, dal momento che se essa fosse disposta per evitare turbamenti del mercato azionario, non apparirebbe
726 Alle quali si aggiungono le società fiduciarie, le società fiduciarie e di revisione e
gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, le società di cui all’art. 2 del D.l. 5 giugno 1986, n. 233, convertito dalla legge 1 agosto 1986, n. 430, le società fiduciarie di cui all’art. 60, comma 4, del D.lgs 23 luglio 1996, n. 415.
727 M. Ferro, Allerta e composizione assistita della crisi nel D.Lgs n. 14/2019: le
istituzioni della concorsualità preventiva, op. cit., 424.
728 C.f.r. P. Rinaldi, Strumenti di allerta: nozione, effetti e ambito di applicazione, op.
cit., 17-28.
729 Si veda F. Lamanna, Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, op.
giustificata, dato il carattere confidenziale e non giudiziale delle stesse.730
È, comunque, doveroso segnalare che le imprese richiamate al quinto comma dell’art. 12 C.C.I.I. non esauriscono le imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ordinaria. Quelle non richiamate nell’elenco, infatti, restano soggette alle procedure di allerta e composizione assistita, con i dovuti adattamenti.731 Infatti, l’art. 12, ottavo comma, C.C.I.I. prevede che “per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa diverse da quelle di cui ai commi 4 e 5, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi è integrato ai sensi dell’art. 316, comma 1, lettera a) e b)”. La predisposizione di tali strumenti, in buona sostanza, si deve adattare alla presenza delle autorità di vigilanza, dal momento che sono queste ultime a ricevere la segnalazione dagli organi interni di controllo, dai soggetti incaricati alla revisione e dell’ispezione e dai creditori pubblici qualificati (gli stessi dell’art. 15 C.C.I.I.),732 oltre che svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi.733 Infine, l’art. 12, sesto comma, C.C.I.I. stabilisce che le imprese escluse dalla disciplina dell’allerta possono comunque godere delle misure premiali di cui all’art. 25 C.C.I.I., nel caso in cui ricorrano le condizioni di tempestività dell’art. 24 C.C.I.I. Il legislatore ci tiene a precisare che
730 Così F. Ferrandi, Sentieri normativi verso l’introduzione delle misure di allerta e
prevenzione della crisi di impresa nell’ordinamento italiano, op. cit., 330 ss, che critica la modifica apportata dalle camere all’originario disegno governativo della legge delega che ammetteva l’allerta nei confronti di questi soggetti, grazie anche al riferimento del coordinamento con la vigilanza della CONSOB. Si veda M. Ferro, Misure di allerta e composizione assistita della crisi, in Il Fall, 2016, X, 1038.
731 Si veda C.f.r. P. Rinaldi, Strumenti di allerta: nozione, effetti e ambito di
applicazione, op. cit., 17-28.
732 Così l’art. 316, primo comma, lett. a) C.C.I.I.
733 La lett. b) dell’art. 316, primo comma, C.C.I.I. prescrive alle autorità di designare
i componenti del collegio di cui all’art. 17, primo comma, lett. b) e c), a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente ai sensi dell’art. 16. Per l’impresa minore, inoltre, è nominato, con i medesimi poteri del collegio, un commissario tra tutti gli iscritti all’albo speciale di cui all’art. 356 C.C.I.I.
non vi sarebbe motivo di non attribuire loro i rilievi premiali, dal momento che questi sono collegati ad un differente presupposto, ovvero l’iniziativa tempestiva al superamento della crisi, che può anche non essere rappresentata dagli strumenti di allerta.734 È chiaro, quindi, come nel sistema delineato dal Codice è preponderante l’obbligo di captare precocemente la crisi, indipendentemente dalla dimensione e dal settore aziendale.735