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RICONOSCIMENTO DI DANNO BIOLOGICO PROVVISORIO

A.E. BERGER*, M. PASTENA**, G.P. CIOCCIA***

* CENTRO MEDICO-LEGALEINPS, BOLZANO

** CENTRO MEDICO-LEGALEINPS, VERCELLI

*** COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALEINPS, ROMA

Una delle conquiste più innovative della medicina legale degli ultimi dieci anni è certa-mente la svolta impressa, nella valutazione del danno alla persona, dall’acquisizione giuridica della lesione del bene salute, inteso come uno stato di completo benessere fisi-co, mentale e sociale, e non la semplice assenza di malattia od infermità. Il danno bio-logico, definibile come menomazione della integrità psicofisica della persona, costitui-sce l’evento base, prioritario e centrale, sempre presente in ogni lesione e sempre risarci-bile. Anche nel sistema previdenziale ed assicurativo-sociale il danno biologico, in quanto espressione di un danno, non già meramente anatomo patologico, ma funzio-nale, che si concretizza nell’ordinaria, elementare, essenziale quotidianità dell’essere umano, può assumersi come evento base da valutare, con lo stesso metro, in tutti gli ambiti. Con la legge 23-12-1978, n. 833, Istituzione del SSN, viene affermato il princi-pio “della salute come fondamentale diritto della collettività “e da ciò deriva la esten-sione a tutti i cittadini della tutela, inizialmente riconosciuta ai lavoratori subordinati, e lo scioglimento dei vari istituti assistenziali, ferme restando le prestazioni sanitarie ero-gate per legge a favore di invalidi di guerra e per servizio, dei ciechi e sordomuti, degli invalidi civili e dei tecnopatici. L’articolo 57 della suddetta legge stabilisce che le dispo-sizioni del DPR 30-6-65 n. 1172 devono essere garantite tramite… “il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra le erogazioni delle prestazioni sanitarie e gli interventi sanitari, che gli enti gestori delle assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malat-tie professionali pongono in essere a favore degli infortunati e tecnopatici”.

In virtù di tale previsione,in data 23-1-84 veniva stipulata una convenzione (1) tra i due enti gestori dell’assicurazione di malattia (INPS) e della tutela infortunistica (INAIL), nell’intendimento di coordinare l’ erogazione delle prestazioni economiche, poste dalla legge a carico dei due Istituti, e garantire comunque al lavoratore l’assistenza economi-ca per inabilità temporanea assoluta, quando emergessero dubbi cireconomi-ca la competenza assicurativa.

Con circolare congiunta (2) dei due Istituti (n. 218/INPS e n. 43/INAIL, 1° agosto 1985), sempre relativa alla applicazione della convenzione del 1984, e successivo mes-saggio di chiarimenti (3) n. 33610 del 9/11/1995, gli Enti hanno fornito una serie di rag-guagli operativi, prevedendo diversi accorgimenti allo scopo essenziale di evitare che il lavoratore subisca conseguenze economiche dannose, nelle more dell’accertamento della competenza da parte di uno dei due Istituti. In tale ottica sono stati istituiti appo-siti Collegi, in sede locale, per l’esame e la decisione dei casi in cui vi sia disaccordo fra i due Enti sulla rispettiva competenza, e un Collegio in sede centrale, per l’esame e la decisione delle fattispecie non risolte in sede locale.

La sopraccitata convenzione consta di 9 articoli integrati, quindi, dalle due Direzioni generali mediante circolari di carattere esplicativo.

L’art. 1 ne recita le norme di natura economica; l’articolo 2 e 3 impartiscono le moda-lità di gestione delle eventuali segnalazione tra i due Enti; l’articolo 5 illustra la compo-sizione del Collegio costituito in sede locale, cui vanno sottoposti i casi non risolti in via amministrativa. L’articolo 6 prevede l’ istituzione di due Enti di Collegio Centrale.

Di seguito una breve sintesi dei contenuti dell’ Accordo: l’Ente che riceve la prima cer-tificazione si impegna, nel caso in cui rifiuti la propria competenza, a segnalare tempe-stivamente all’altro (fornendo la documentazione in proprio possesso), all’azienda, al lavoratore ed eventualmente al patronato, l’esito negativo e le motivazioni del rifiuto.

A sua volta, l’Ente che riceve la segnalazione si impegna a comunicare la propria deci-sione, previa eventuale richiesta di altra documentazione, motivando un eventuale rifiuto e rimettendo la decisione al competente Collegio locale.

Con l’applicazione della nuova disciplina per l’infortunio e la malattia professionale (4) sono previste delle modalità diverse nella gestione del riconoscimento e risarcimento/indennizzo dei postumi INAIL; infatti si distingue tra un indennizzo in capitale del danno biologico, pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% e un indennizzo in rendita per gradi di menomazione uguale o maggiore al 16%. Il Decreto Legislativo cita specificatamente che ...”l’indennizzo... a ) delle menomazioni di grado pari o supe-riore al 6% ed infesupe-riore al 16% è erogato in capitale; dal 16% è erogato in rendita, in misura indicata nell’apposita tabella indennizzo danno biologico “...b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all’erogazione di una ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato ed al coefficiente di cui all’apposita tabella dei coefficienti, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere a riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato ed alla ricollocabilità dello stesso…”.

Lo stesso decreto, per la necessità di garantire la tempestiva erogazione “del ristoro economico del danno biologico”, quando al termine del periodo di temporanea assolu-ta non è possibile ancora il definitivo accerassolu-tamento medico legale del grado di meno-mazione dell’integrità psicofisica (ma è comunque presumibile che questo sia compreso tra il 6% ed il 15%), prevede l’erogazione del cosiddetto danno biologico provvisorio, con la previsione di una successiva verifica a distanza di tempo (da sei mesi ad un anno), per valutazione, quindi, del danno biologico permanente (2). La valutazione medico legale, posta così per erogare l’indennizzo provvisorio, viene ad essere vantag-giosa per l’infortunato, che viene a fruire tempestivamente del sostegno economico, ma può, proprio perché effettuata a relativa poca distanza dal trauma, assurgere ad un danno di previsione in cui la permanenza può essere dubbia.

Innanzitutto si ritiene opportuno sottolineare come anche in questa circostanza il con-cetto di danno permanente (5), che viene ad essere necessario per il riconoscimento del danno biologico e la sua liquidazione, è un concetto medico legale, costante in tutta la successione di norme pensionistiche previdenziali e che, pur riferito allo stato invali-dante e non alla condizione biopatologica in sé, va inteso nella sua più classica accezio-ne, comune alla dottrina ed alla pratica medico-legale, di situazione di cui non è ragio-nevolmente prevedibile la fine. Si tratta quindi di un giudizio di previsione che, come tale, non può essere di certezza, ma deve essere di alta probabilità.

In coerenza con il succitato accordo intercorso tra i due enti, in virtù della convenzione del 1984, per un esame compiuto dei casi in contestazione,si ritiene che vadano anche

esaminati, congiuntamente, tutti quei documenti che possono essere prodotti in seguito anche alla prima definizione dei postumi permanenti ( per la liquidazione del danno biologico ), sempre nello spirito di collaborazione alla base della convenzione (6). Tale ulteriore esamina può infatti portare alla luce sequele dell’evento infortunistico, ritenu-to già stabilizzaritenu-to, come anche sinritenu-tomi riconducibili ad altra malattia indennizzabile INPS.

Allorché l’Ente infortunistico abbia effettuata la liquidazione deludano biologico prov-visorio e nel proseguo del tempo pervengano certificati per riapertura della temporanea questi, verificandola, onde non sottovalutare eventuali fatti innovativi, se non ne ammette la competenza, deve inviarla tempestivamente all’INPS, fornendo motivazio-ne della segnalaziomotivazio-ne e trasmettendo sempre quanto altro sia utile per una corretta valutazione, ai fini del riconoscimento come malattia indennizzabile INPS.

L’ eventuale ricaduta nel periodo sei mesi - un anno, dopo il primo accertamento di postumi (con riconoscimento degli estremi per poter liquidare un danno biologico provvisorio), grazie al presupposto di una fase di relativa stabilizzazione, può, se opportunamente e congruamente documentata, essere ammessa ad un valido contrad-dittorio tra i due Enti.

L’ulteriore accertamento effettuato dall’Ente infortunistico ai fini della liquidazione definitiva, non potendo tralasciare quanto intercorso tra il primo e il secondo riscontro, sarà dirimente sul giudizio di attribuzione dell’ulteriore periodo di temporanea assolu-ta, evidenziando in modo specifico e dettagliato, quanto sia correlato all’evento infor-tunistico e quanto invece riconducibile ad altra malattia indennizzabile INPS.

BIBLIOGRAFIA

Bargagna M., Canale M.,Consigliere F., Palmieri L., Ronchi U.G. in: “Guida orienta-tiva per la valutazione del danno biologico”. Giuffrè Editore 2001.

Circ. n. 10 PMMC-n. 109400-n. 366 B n. 552 ASMM/178 n. 148 Inail; 8 agosto 1985 3) Messaggio n. 33610 del 9/11/1995.

Convenzione tra Inail ed Inps per coordinare l’erogazione dell’ indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro e da MP e dell’indennità di malattia 23-1-1984.

D.Lgs. 23/02/2000, n. 30: “Disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali a norma dell’articolo 55 comma 1 della Legge 17/3/1999,n.

144”.

De Zorzi L., Marchi R., Ziccheddu L.: “La tutela previdenziale della malattia, della arentalità e dell’ handicap”. Giuffrè Editore 2005.

ATTI - VI CONVEGNO NAZIONALE DI MEDICINA LEGALE PREVIDENZIALE

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