EVOLUZIONI RECENTI E PROBLEMATICHE INSOLUTE
5.4 Il mercato del lavoro italiano: il (lento) avvicinamento agli standard europei Dopo aver esaminato le misure messe in atto negli ultimi anni, occorre considerare in
5.4.3 Il sistema di riconoscimento delle qualifiche e delle competenze in Italia, profili evolutivi.
Come più volte sottolineato nel corso del presente lavoro, la presenza di un sistema per il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze costituisce un elemento centrale per tentare di appianare i dislivelli fra domanda e offerta di lavoro e giungere a una migliore collocazione degli individui nel mercato del lavoro.
La presenza di un meccanismo di questo tipo, infatti, si è dimostrato un buon alleato per l’incremento della produttività in alcuni Stati europei, come Germania, Francia e Gran Bretagna anche perché rende possibile raggiungere un maggior livello di personalizzazione dei servizi offerti ai disoccupati, più trasparenza, accanto agli indiscutibili vantaggi per la mobilità dei lavoratori in territorio europeo 182.
Sebbene tale esigenza inizi a manifestarsi in Europa soprattutto dopo il lancio della SEO 183, l’Italia continua a non dotarsi di un sistema su scala nazionale fino all’entrata in vigore della legge Fornero che ha tentato in questo senso di accrescere la trasparenza delle competenze e delle conoscenze di ciascuno 184.
Il percorso italiano inizia nei primi anni del Duemila quando, presumibilmente proprio a causa dei progressivi stimoli provenienti dall’UE, la Conferenza Unificata Stato Regioni e PATB del 18 febbraio 2000 ha sollevato la necessità di predisporre un sistema unitario per la certificazione delle competenze professionali.
A ciò fece seguito il Decreto 31 maggio 2001, n. 74 “Certificazione delle competenze nel sistema della Formazione Professionale”185 che, accanto alla definizione di “competenza certificabile” (art. 2), ovvero “un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, di norma riferibili a specifiche figure professionali, acquisibili attraverso percorsi di formazione professionale, e/o esperienze lavorative, e/o autoformazione, valutabili anche come crediti formativi, dispone l’elaborazione, tramite successivi provvedimenti, di ulteriori standard minimi (art. 3 c. 1).
181 F. Farinelli, Politiche per la formazione dei lavoratori, op. cit., p. 215 ss.
182 A. Simoncini, Certificare le competenze, la via italiana all’apprendimento permanente, in (a cura)
di M. G. Balducci, S. Marchi, Certificazione delle competenze e apprendimento permanente: una
pluralità di discorsi, Carocci, Roma, 2014, p. 48.
183 S. Verde, Apprendimento permanente e certificazione delle competenze, in (a cura di) M.Cinelli, G.
Ferraro, O. Mazzotta, Il nuovo mercato del lavoro dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013, Giappichelli, 2013, p. 739.
184 S. Verde, Apprendimento permanente e certificazione delle competenze, cit., p. 746. 185 Decreto del 31 maggio 2001 Certificazione nel sistema della formazione professionale.
A qualche anno di distanza si pone infatti l’elaborazione di un primo meccanismo che interessò gli enti certificatori e le procedure da loro utilizzate, reso possibile dall’accordo raggiunto in sede di conferenza Unificata del 28 ottobre 2004 186.
Fecero seguito le già menzionate “Linee guida per la formazione” del 2010, che, coerentemente a quanto disposto dalla raccomandazione 2008 sul quadro europeo delle qualifiche, sottolinea l’importanza della certificazione delle competenze nel processo di miglioramento della formazione erogata sul territorio italiano.
Quello che va configurandosi in questo periodo è il progressivo incremento dell’attenzione posta alle competenze finali ottenute mediante le misure formative piuttosto che alle descrizioni dei programmi di studio.
Grazie agli accordi del luglio 2011, quando il Ministero del Lavoro, dell’Istruzione e le Regioni hanno raccolto tutte le informazioni sui diversi percorsi di studio esistenti con l’obiettivo di riordinare la materia dell’istruzione e della formazione professionale, fu resa possibile una reale condivisione delle informazioni con le parti sociali, il cui ruolo è da considerarsi fondamentale ai fini della costituzione di un Repertorio nazionale, contente standard minimi per le Regioni 187.
L’intervento più incisivo in materia e in generale per l’evoluzione dell’apprendimento permanente in Italia è rappresentato dalla l. 92/2012 188 che affida al decreto legislativo di cui all’art. 4, c. 58 il compito di predisporre un quadro di riferimento nazionale in linea con i sistemi già attivi nell’UE, e che ha di fatto riacceso l’attenzione sul tema. Al c. 66 è introdotta invece la nozione di “competenza certificabile” ovvero “un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione nel caso degli apprendimenti non formali e informali”, in linea con quanto stabilito dall’EQF 189.
Non sono presenti invece riferimenti alla certificazione delle competenze nel d.lgs. 150/2015 190.
Segue: Il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni.
Proprio grazie al nuovo approccio alle competenze promosso dalla l. n. 92/2012 191 e il successivo d.lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 192 (il decreto attuativo di cui all’art. 4,
186 S. Ciucciovino, Apprendimento e tutela del lavoro, cit., p. 51.
187 A. Simoncini, Certificare le competenze, la via italiana all’apprendimento permanente, cit., p. 43. 188 (a cura) di M. G. Balducci, S. Marchi, Certificazione delle competenze e apprendimento
permanente: una pluralità di discorsi, Carocci, Roma, 2014, p. 14.
189 S. Ciucciovino, Apprendimento e tutela del lavoro, cit., p. 53.
190 L. Casano, Formazione: I fondi Interprofessionali, certificazione delle competenze, in M. Tiraboschi
(a cura di), Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act, Giuffrè, Milano, 2016, p. 478.
191 F. Dacrema, Il riconoscimento delle competenze come strategia per valorizzare il lavoro, in (a cura)
di M. G. Balducci, S. Marchi, Certificazione delle competenze e apprendimento permanente: una
pluralità di discorsi, Carocci, Roma, 2014, p. 96.
192 Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
cc. 58 e 68 della l. Fornero), nel 2013, è stata predisposta l’istituzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni. Emblematico è l’incipit della norma, da cui è ricavabile una nuova visione dell’apprendimento permanente: La Repubblica [...] promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale (capo 1, art. 1, c. 1) 193.
Come disposto dall’art. 8, inoltre, il Repertorio opera in modo unitario su tutto il territorio nazionale, e valuta tutto lo spettro di competenze acquisite, in modo formale, informale e non formale 194. In linea con la raccomandazione sull’EQF 195, infatti, il Repertorio nazionale “costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea “ (Capo III, art. 8 c. 2).
Le disposizioni contenute nel decreto hanno rappresentato la base per l’elaborazione da parte della Conferenza Stato-Regioni di gennaio 2015 di uno schema di decreto interministeriale (MIUR - Ministero del Lavoro) che ha definito le modalità operative del Repertorio. Il decreto 30 giugno 2015 196 ha recepito gli accordi e ha predisposto la normativa specifica in tema di qualificazioni rilasciate dalle Regioni e circa il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali 197.
Nonostante ciò, a novembre 2017, delle quattro sezioni di cui si compone il Repertorio, solo due risultano consultabili 198, ovvero Istruzione e Formazione professionale triennale e quadriennale (IeFP), Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e il menzionato Quadro nazionale, predisposto da diciotto Regioni. Mancano, ad oggi, gli altri due, riguardanti
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
193 (a cura) di M. G. Balducci, S. Marchi, Certificazione delle competenze, cit., p. 15.
194 R. Mazzarella, Verso il repertorio unico nazionale delle qualificazioni e delle competenze, in (a
cura) di M. G. Balducci, S. Marchi, Certificazione delle competenze e apprendimento permanente: una
pluralità di discorsi, Carocci, Roma, 2014, p. 52.
195 (a cura) di M. G. Balducci, S. Marchi, Certificazione delle competenze, cit., p. 16.
196 Decreto 30 giugno 2015 Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
197 F. Seclì, Professioni: pubblicato il decreto sul riconoscimento delle qualifiche regionali, luglio
2015. Articolo disponibile al sito https://francescosecli.com/2015/07/23/professioni-pubblicato-il- decreto-sul-riconoscimento-delle-qualifiche-regionali/
l’università e la scuola secondaria, entrambi predisposti tramite lo stesso decreto 13/2013 199.
Il Repertorio si compone di tutti i repertori predisposti dagli “enti pubblici titolari”, così come indicati dal decreto 13/2013 art. 2: 1) il Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario; 2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze; 3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4; 4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto”.
Ciò che va a configurarsi in questo modo è un processo che, partendo dal basso, intende costituire un meccanismo omogeneo 200, a mio parere con risultati di dubbia chiarezza.
L’attività di riunione delle informazioni presenti nei diversi Repertori è stata portata avanti dall’INAPP (ex ISFOL) che ha lavorato in collaborazione con i rappresentanti regionali e con le parti sociali.
5.5 Il ruolo delle parti sociali nella formazione continua in Italia, premesse