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L’Accordo Internazionale inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche (18 maggio 1904)

C APITOLO III: I NTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CONTRASTO ALLA T RATTA DELLE B IANCHE U N PROGETTO EUROPEO

5. I Trattati internazionali contro la Tratta delle Bianche

5.1 L’Accordo Internazionale inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche (18 maggio 1904)

In seguito alla seconda Conferenza Internazionale di Parigi, tenutasi tra il 13 e il 18 maggio 1904, venne firmato il Primo Accordo Internazionale per «assicurare una protezione efficace contro il traffico criminale»105. Si trattava del Primo Trattato contro il traffico di donne e minori della storia a livello internazionale e che, nello specifico, aveva come obiettivo quello di «assicurare alle donne maggiorenni, indotte al mal costume coll’inganno e colla forza, nonché alle donne o fanciulle minorenni» protezione contro i trafficanti106.

Fin dal preambolo del trattato emerge un’importante differenza tra maggiorenni e minori: nel primo caso la donna era considerata vittima solo nel caso fosse stata indotta alla prostituzione con l’inganno o con la violenza; nel secondo caso, la minore età rendeva le fanciulle vittime anche in caso di consenso esplicito107. Negli anni, tuttavia, volontari militanti in Inghilterra e in Italia, ma anche a livello internazionale, spinsero per far riconoscere la

103 Discorso pronunciato dal Presidente del Comitato Tedesco durante il Congresso del 1902 a Parigi, in International Bureau – International Conferences and Congresses, Speeches at sessions and Congress papers;

4IBS/6, International Bureau Country Files (1899-1971).

104 Ibidem.

105 Accordo Internazionale inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche, concluso a Parigi il 18 maggio 1904.

106 Preambolo dell’Accordo Internazionale inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche, concluso a Parigi il 18 maggio 1904.

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dimensione di reato anche laddove ci fosse stata la consapevolezza della maggiorenne. Una conseguenza fu l’aumento dell’età minima del consenso: alzando a 20 anni, in seguito a 21, l’età prima della quale era reato costringere alla prostituzione, anche se consapevolmente108.

Come però suggerito dai volontari presenti a Londra nel 1899, il criterio minimo poteva consentire agli Stati di non tenere di conto delle attenuanti sulla consapevolezza. La prima convenzione del 1904 ebbe carattere più “pratico” e più volto verso un compromesso tra posizioni regolamentariste e abolizioniste, in modo da poter avviare una lotta internazionale concreta ed efficace contro la Tratta. Era dunque necessario concludere «un accordo per concertare provvedimenti atti a conseguire questo scopo»109.

Come prima e importante decisione fu scelto che fosse obbligatorio fondare un’Autorità Centrale in ogni Stato che sottoscriveva la Convenzione. Articolo 1:

Ciascuno dei governi contraenti si obbliga a istituire o a designare un'autorità incaricata di accentrare tutte le informazioni sull'incetta delle donne e fanciulle a scopo di prostituzione all'estero; questa autorità potrà corrispondere direttamente colle autorità congeneri istituite in ciascuno degli Stati contraenti.110

Da questo primo articolo emerse la necessità di istituire un ente pubblico ufficialmente responsabile di raccogliere le informazioni su tutti coloro che commerciavano le donne che facevano compra-vendita di ragazze. Era inoltre necessario che le autorità potessero «corrispondere colle autorità congeneri istituite in ciascuno degli Stati contraenti»: le Autorità Centrali avrebbero permesso alla lotta al traffico di valicare i confini, predisponendo enti in maniera tale appunto che fossero predisposti a comunicare tra di loro. Giacché le vittime di Tratta erano trasportate via mare e via terra e destinate al mercato della prostituzione, l’articolo II diceva

Ciascuno dei governi si obbliga a far esercitare vigilanza, allo scopo di ricercare, specialmente nelle stazioni, nei porti di imbarco e durante il viaggio, i conduttori di donne e fanciulle destinate alla prostituzione. A questo effetto, saranno mandate istruzioni ai

108 L’aumento dell’età del consenso a vent’anni fu inserita nella Convenzione del 1910, come si vedrà.

109 Preambolo dell’Accordo Internazionale inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche, concluso a Parigi il 18 maggio 1904.

110 Art.1, Accordo Internazionale inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche, concluso a Parigi il 18 maggio 1904.

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funzionari o a qualsiasi altra persona a ciò qualificata, per ottenere, dentro i limiti legali, tutte le informazioni di tal natura per mettere sulle tracce del traffico criminoso.111

Gli Stati nazionali sottoscrivendo l’accordo non solo accoglievano l’idea della sorveglianza presso porti e stazioni, ma accettavano di ricevere «istruzioni» al fine di ottenere tutte le informazioni utili per compiere le indagini riguardanti i casi di traffico di donne e minori. L’articolo tre invece prevedeva di raccogliere dati sulle vittime di Tratta, in modo che dopo avere chiarito l’identità e la nazionalità della ragazza queste potessero essere riportate nel loro Stato d’origine, decretando che

Ciascuno degli Stati contraenti faciliterà il transito sul proprio territorio.112

Le spese del rimpatrio sarebbero state a carico del «Paese sul cui territorio ella risiede, fino al prossimo confine o porto di imbarco in direzione del Paese d’origine, o di lì avanti a carico del Paese d’origine»113. La cooperazione internazionale doveva compiersi anche nel rimpatrio delle donne: non solo tramite collaborazione economica, ma grazie agli scambi di informazione. Nella convenzione si menzionava anche la necessità di raccogliere informazioni nelle «agenzie e sugli uffici che si occupano del collocamento di donne e fanciulle all’estero». Si assisté veramente ad una ripresa di tutte le linee guida che da almeno le NVA aveva proposto per l’Inghilterra dal 1885114.

La raccolta di informazioni doveva dunque consentire a tutti gli Stati di scambiarsi dati anche sulle vittime di Tratta e delle prostitute straniere presenti nei bordelli, di cui era necessario «stabilire l’identità e il loro stato civile», ma soprattutto era assai importante «ricercare chi le abbia determinate ad abbandonare la patria». Emerge dunque la chiara intenzione di livellare le differenze tra prostituzione e Traffico di donne e minori, quindi ad identificare il trafficante con colui che gestiva la prostituzione: in breve, come sfruttamento di prostituzione115.

In sintesi, fin da questa prima Convenzione emerse una versione abolizionista che allargava il significato di Tratta delle Bianche a reati indirettamente legati al traffico.

111 Ivi, Art.2. 112 Ivi, Art.3. 113 Ibidem. 114 Ivi, Art. 5. 115 Ivi, Art. 6.

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Gli ultimi articoli invece erano prettamente burocratici e spiegavano che l’accordo sarebbe entrato in vigore “sei mesi lo scambio delle ratificazioni”. L’articolo 7, inoltre, auspicava che altri Stati, oltre i presenti, partecipassero alla sottoscrizione in un secondo momento.

5.2 La Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche (4