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C OMITATO I TALIANO CONTRO LA T RATTA DELLE B IANCHE 1 Il dibattito in Inghilterra e in Italia

2. La National Vigilance Association e la sua struttura

2.6 Il sottocomitato ai rapporti con Parlamento e Istituzion

2.6.2 The White Slavery Bill (1888-1912)

Il già citato Wilson, nel 1888, per conto della NVA e di altre associazioni, quali la Travellers’Aid Society, propose un emendamento all’Atto Criminale, già emendato nel 1885. Si trattava di una proposta che aprì un pubblico dibattito sulla sua opportunità, dato che la norma voleva introdurre che

un agente può prendere in custodia senza mandato ogni persona per la quale si abbia un buon motivo di sospettare che abbia commesso o sia in procinto di commettere una violazione all’Emendamento della Legge Criminale del 1885.146

La proposta voleva attribuire la facoltà ad un agente di polizia di poter fermare e arrestare senza alcun mandato i sospetti trafficanti. Si avviò pertanto un dibattito tra sostenitori dell’emendamento, che insistevano sul fatto che l’introduzione di una regola simile non fosse affatto una novità, poiché già si era concretizzata con l’arresto nel caso del furto in casa e contro i giocatori d’azzardo. Dall’altra parte, c’erano coloro che sostenevano la sostanziale incostituzionalità dell’emendamento perché violava il principio fondante della libertà di disporre del proprio corpo, delegando troppo potere alla polizia147. Nel 1888, Wilson e alcuni

suoi colleghi del partito liberale presentarono tale emendamento, che, come già era avvenuto

144 4NVA, Minutes, 27/5/1890-31/10/1899, FL194, questa notizia era relativa alla riunione del 27 gennaio 1891. 145 Ibidem.

146 4NVA, Minutes, FL194.

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nel 1885, per diversi anni passò in secondo piano. Nel frattempo i membri della NVA continuarono la loro attività di propaganda e sensibilizzazione nei confronti della necessità del nuovo atto che, a loro avviso, pur essendo un emendamento di una legge penale, avrebbe dovuto avere un suo nome proprio che richiamasse direttamente la Tratta delle Bianche. Si riteneva necessario un richiamo al traffico di donne, proprio per distinguere l’emendamento dal resto del testo che si concentrava sulla prostituzione tout court. Anche per Coote, infatti, il ricorso ad un potenziamento della giurisdizione della polizia non era che una estrema ratio di fronte ad un reato impossibile da sconfiggere altrimenti:

è noto che i trafficanti delle bianche partono continuamente dall’Inghilterra a bordo di navi con due, tre o quattro ragazze e molte di esse immaginano di essere portate verso una migliore situazione all’estero, tuttavia è evidente che essi guadagnino vendendole per scopi immorali. La legge al momento non permette di agire fintanto che non si realizzi l’atto quindi non prima della partenza, quando ormai è impossibile fermare il trafficante, al sicuro in viaggio. 148

In sintesi, il reato richiedeva un’azione di contrasto da parte della polizia per non permettere ai trafficanti di allontanarsi con le loro vittime.

L’iter di approvazione dell’Atto durò circa quindici anni, venendo votato solo nel 1912. In seguito ad un dibattito dentro e fuori la Camera, il nodo centrale restava sull’opportunità di deferire tanto potere al singolo agente di polizia. Lo Spector, che rifletteva le posizioni a favore alla proposta, l’11 maggio 1912, mirava a ricordare che

Ogni interferenza con la libertà del soggetto, anche se ispirata dalle più sane ragioni, deve essere guardata con cautela. Per usare una nota metafora, siccome è auspicabile sparare ad un cane quando questi sia pazzo, non vuol dire che sia saggio distribuire mitragliatrici professionali ad un grosso mucchio di persone e dire loro di dare fuoco. Certo, nel tentativo di sparare al cane, si può intravedere tanta malvagità, ma è da considerare come un “caso estremo” e, allo stesso modo, c’è sempre un “caso estremo” quando si richiede grandi misure alle leggi penali e la legislazione aumenta i poteri della polizia. Al contrario, c’è il pericolo che coloro che pronuncino cautela, così come sarebbe in realtà ragionevole, rischiano di portare a lungaggini pedanti: il loro zelo per il sostegno contro il male che deriverebbe dal

148 Ibidem.

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conferire più poteri alla polizia, causerebbe, invero, un blocco a tutte le riforme che sono necessarie per fermare un male assai più grande e grave149

L’argomentazione mirava a mettere in luce come il potenziamento dei poteri di polizia, anche se eccessivo, puntasse alla salvaguardia delle vittime di Tratta, che non potevano essere lasciate prive di una tutela e in balia dei trafficanti.

Visto il dibattito che si era creato, la NVA, su suggerimento di Wilson e con l’avallo di altre associazioni filantropiche con cui collaboravano, ritenne necessario che l’Atto fosse portato in Parlamento da tutte le forze politiche trasversalmente. La nuova legge quindi fu proposta dai conservatori Arthur Lee, Alfred George Hamersley e Alan Hughes Burgoyne, dai liberali e membri della NVA, John Howard Whitehouse e James Duncan Millar e dal rappresentante del Labour Party Charles William Bowerman150.

Durante la relazione in aula, il 12 maggio 1912, Arthur Lee definì l’obiettivo dell’Atto quello di «chiudere le scorciatoie» che la legge del 1885 lasciava aperte per i trafficanti, lasciando loro il tempo di continuare il viaggio e lasciare il Paese, essendo il traffico un crimine internazionale. Lee rivendicò fieramente il fatto che il Bill fosse stato sostenuto da «buona parte dell’attenzione popolare. Ed è un nostro merito», che, al contrario, era criticato dai detrattori della nuova proposta di legge. Coloro che erano contrari alla introduzione della nuova norma, descrivevano la campagna di propaganda artefatta dai filantropi per imporre una legge ingiusta e anticostituzionale. Il liberale Alfred Booth si scagliò, per esempio, contro l’Atto e il modus operandi delle associazioni filantropiche di fare leva sul sentimento dell’opinione pubblica per introdurre leggi «erronee e gravi». Dall’altro lato, Lee offriva una lettura ben diverse della stessa situazione: avevano «cercato di mobilitare e dare voce a quel corpo dell’opinione pubblica», ma soltanto dopo che dei tecnici avevano offerto la loro analisi e avevano individuato l’introduzione della legge come una soluzione efficace. Nel discorso di Arthur Lee si osservano i due indirizzi su cui la NVA basava la propria azione: da un lato il lavoro tecnico e scientifico e dall’altro il perseguimento della «attenzione popolare»151.

149 The White Slave Traffic, «The Spector», 12 maggio 1912, pp. 4-6. 150 Discussione parlamentare, 4NVA, Pubblications, 1912-1971, FL 199. 151 Discussione parlamentare - discorso di Arthur Lee, ibidem.

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La necessità di questa modifica è opinione degli esperti su questo punto. Non rappresenta le idee di alcuni appassionati, ma è una richiesta ponderata da praticamente tutte le Società importanti nate per la Soppressione della Tratta.152

Dal concetto espresso dal politico emerge l’importanza che per la propaganda, dentro e fuori dal Parlamento, aveva assunto il modus operandi dell’associazioni contro la Tratta, portato avanti dalla NVA: non erano benefattori “appassionati”, ma “esperti” dotati di capacità di cui, anche il Parlamento, doveva tenere di conto.

Il 12 giugno 1912, il nuovo atto venne approvato con il nome di “Legge contro la Tratta delle Bianche”, introducendo per la prima volta nel codice penale una legge ad hoc contro il traffico di donne e bambini. Nonostante l’ampio consenso in Parlamento, alcuni tra i liberali vicini alle istanze delle emancipazioniste votarono contro, proprio per il troppo potere che si attribuiva alla polizia. Molte suffragiste, tra cui Millicent Fawcett, guardarono all’Atto come ad un grande risultato e, altre, invece, criticarono l’entusiasmo delle colleghe per una legge, a loro avviso, che restringeva le libertà. Teresa Billington-Grig pronunciò parole pesanti nei confronti delle emancipazioniste della NVA sostenitrici della legge. Innanzitutto Teresa sosteneva l’inutilità di una legge che «quanto più punitiva, tanto più astuta e sottile sarà la risposta dei criminali che dalla legge devono rifuggire»153, ma soprattutto per la femminista la legge non era che una manovra delle associazioni contro la Tratta delle Bianche che,

avendo portato le donne dalla parte della rabbia contro un reato di cui ancora non sapevano nulla, ma a cui promettevano soluzioni di cui non sapevano nulla. Hanno alimentato una nozione vecchia e ingenua di donna “perfetta” da salvaguardare dall’indescrivibile imperfezione dell’uomo, che è vizioso. Non è esagerato dire che queste donne [filantrope] rappresentano l’uomo come più vicino al diavolo e alla bestia che alla donna154

Come la femminista, così alcuni liberali presenti alla discussione in Parlamento, di cui si fece portavoce Alfred Booth, fecero riferimento al fatto che, senza l’obbligo di un mandato, la legge rappresentasse un limite alla libertà dell’individuo e allo stesso tempo non garantisse un reale aiuto alle vittime della Tratta. Concluse il suo intervento, infatti, asserendo che «non

152 Ibidem.

153 Teresa Billington-Greig, Truth About White Slavery, in «English Review», 1913, p.445. 154 Teresa Billington-Greig, Truth About White Slavery, in «English Review», 1913, p.445.

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possiamo salvare la famiglia umana, e in particolare i ragazzi e le ragazze che ci sono cari, semplicemente aumentando i poteri dei poliziotti e pensare di avere fatto il nostro dovere»155.