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Il Congresso Preparatorio di Parigi e la soluzione del minimum (1904)

C APITOLO III: I NTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CONTRASTO ALLA T RATTA DELLE B IANCHE U N PROGETTO EUROPEO

4. I Congressi Internazionali organizzati dall’International Bureau (1899-1904):

4.1 Il Congresso Preparatorio di Parigi e la soluzione del minimum (1904)

Nel 1904 a Parigi si tenne un Congresso preparatorio in vista della Conferenza internazionale che era stata convocata dal governo francese dal 10 al 16 maggio dello stesso anno. Durante il congresso si decise di compilare un documento che indirizzasse i Governi durante i lavori e la redazione della Convenzione che dalla Conferenza sarebbe venuta fuori, così come era stato previsto dalla Conferenza del 1902 che l’aveva preceduta87.

Durante i lavori, il Presidente del Comitato tedesco sottolineò come l’alienazione della vittima di tratta risultasse totale a causa della sua incapacità di parlare la lingua del posto e della mancanza di affetti nel territorio di arrivo. Era pertanto impossibile pensare che una donna scegliesse di propria spontaneità questa strada: poiché risultava difficile quantificare l’effettiva consapevolezza della donna, bisognava punire tutti i comportamenti di chi facilitava l’entrata nel mercato della prostituzione, non solo i metodi violenti ma anche l’adescamento, la seduzione e l’abbandono da parte del partner88.

Questi dati facevano emergere, nella visione dell’International Bureau, il confine labile tra prostituzione e Tratta, e la necessità di definire in merito al consenso e alla consapevolezza delle donne. In definitiva, occorreva una attenta osservazione del fenomeno in senso giuridico: nell’opinione dei volontari dell’International Bureau bisognava compulsare i codici penali e le norme giuridiche che avevano a che fare indirettamente con il reato in modo da redigere norme migliori e più attinenti.

Il Congresso ritenne che per essere efficace nella lotta al traffico di donne fosse necessario avere quante più possibile azioni in comune. Laddove ci fossero questioni che avrebbero potuto

86 Ibidem.

87 Ibidem.

88 Discorso pronunciato dal Presidente del Comitato Tedesco durante il Congresso del 1904 a Parigi, in 4NVA, Correspondence, FL 099.

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creare dei dissidi, almeno per quel momento, era preferibile proporre un minimum che fosse condiviso da tutti i Governi, lasciando tuttavia facoltà, a quelli che avrebbero voluto inasprire le condotte, di farlo. Così come al Congresso del 1899 i membri inglesi avevano ipotizzato, all’incontro del 1904 si fece istanza affinchè la Conferenza accogliesse il criterio del minimum. Fu proposta la seguente risoluzione:

- Che un Accordo debba essere portato avanti dai Governi per

1) Punire, per quanto sia possibile con pene di uguale grado, il procurarsi donne e ragazze con violenza, frode, abuso di autorità, o qualche altro metodo di coercizione, dando a loro stessi il via alla dissolutezza, o di contaminarla; e nel caso ci siano persone che sono accusate di questo crimine:

2) Sottoscrivere simultaneamente investigazioni riguardo il crimine quando i fatti che costituiscono il reato si svolgono in differenti paesi.

3) Di prevenire qualsiasi conflitto di competenza determinando prima il luogo più adatto per il processo

4) Di provvedere con Trattati Internazionali all’estradizione degli accusati89.

Tra gli obiettivi principali dunque figuravano il raggiungimento di un coordinamento internazionale tra polizie e magistrature dei vari Paesi nelle indagini in modo da ottenere l’arresto e condanna dei gestori del traffico in qualunque Stato fosse avvenuto il crimine, o una fase di esso; interventi specifici per i minori; infine, a livello nazionale, l’abolizione, o come minimo la riforma profonda, della legislazione sulla prostituzione.

Gli articoli della futura convenzione introducevano un criterio di legge minimo da rispettare, ma si sperava, però, che i singoli codici penali migliorassero e inasprissero le decisioni prese durante il consesso internazionale. I vari comitati nazionali durante il congresso preparatorio della conferenza del 1904 fecero istanza a che i Governi si attivassero per punire «tutti coloro che “procura[va]no” donne alla prostituzione anche senza le circostanze aggravanti90», ovvero la coercizione e la violenza. Analogamente, essi ritenevano che non vi fosse differenza tra “procuration” e “attempted procuration”: il tentativo di adescamento a fini criminosi, nella loro opinione, doveva essere considerato un reato perseguibile, anche se non si concretizzava.

89 Atti preparatori per la Conferenza di Parigi del 1904, in 4NVA, Correspondence, FL 099. 90 Ibidem.

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Tuttavia, anche in questo caso la convenzione rimase generica per lasciare ai singoli stati maggior arbitrio sul proprio territorio91.

Allo stesso modo, l’arruolamento era un criterio di difficile individuazione in sede processuale. L’utilizzo del verbo “arruolare” implica la presenza di un attore che avvicini la vittima e di una donna che decida di rispondere affermativamente alla proposta fattale. Tuttavia, bisognava accertarsi quanto fosse piena ed effettiva la consapevolezza della donna nei confronti della situazione che l’aspettava. Il consenso poteva essere infatti dovuto ad una distorsione della realtà da parte del trafficante e pertanto, non doveva essere considerato pienamente valido.

In questa interpretazione si legge quindi come, su pressione dei comitati, la Tratta delle Bianche venisse legata ineluttabilmente al mercato della prostituzione internazionale: si considerava vittima del traffico anche colei che partiva come prostituta e in maniera consenziente accettava di essere destinata a qualche bordello oltre i confini del suo paese. In questo caso, l’arruolamento prevedeva il coinvolgimento della donna secondo la prospettazione di una realtà mistificata.

La Convenzione avrebbe dovuto lasciare così facoltà ai singoli stati nazionali di decidere, qualora sussistesse un consenso dato senza piena consapevolezza dei fatti, se si dovessero punire comunque i trafficanti. Si era consci delle sfumature che rendevano estremamente complesso il fenomeno della tratta, ben lontani invece dall’immagine della giovane ingenua sedotta con false promesse di matrimonio, figura cardine della propaganda con cui la NVA aveva reso famoso il fenomeno in Inghilterra e fuori. Diversamente, i comitati nazionali all’interno dell’International Bureau fecero pressione perché si analizzassero i collegamenti tra Tratta e prostituzione, soprattutto con la regolamentazione vigente in vari Stati.

Per riassumere, risultava chiaro che le questioni trattate durante gli incontri internazionali necessitassero di una sistemazione giuridica nazionale e internazionale del reato. Le convenzioni internazionali decisero di proporre considerazioni giuridiche comuni minime, lasciando tuttavia la facoltà ai singoli governi di praticare una legislazione penale ancora più rigida92.

91 Ibidem

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