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il caso Agenzia delle Entrate

4.4 Le Agenzie fiscali: caratteristiche general

4.4.4 L’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate è un ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile, finanziaria e organizzativa. È sottoposta, relativamente alla propria gestione finanziaria, all’alta vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze e al controllo della Corte dei Conti. I rapporti con il Ministero sono regolati da una convenzione triennale.

Lo svolgimento della sua attività è soggetto a regole contenute nel decreto istitutivo, nello statuto dell’ente ed in norme regolamentari emanate dalla stessa Agenzia nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

Le finalità istituzionali dell’Agenzia riguardano lo svolgimento di tutte le funzioni e di tutti i compiti ad essa attribuiti dalla legge, in relazione alle entrate tributarie ed ai diritti erariali, per ottenere il massimo grado di adempimento degli obblighi fiscali. Per il perseguimento di tali finalità l’Agenzia fornisce assistenza ai contribuenti, mettendo in campo programmi diretti a migliorare le relazioni con i pubblici esterni. Predispone, inoltre, i controlli volti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale.

In relazione alle entrate tributarie erariali essa svolge servizi concernenti l’amministrazione, la riscossione ed il contenzioso dei tributi diretti, dell’Iva e di tutte le imposte, diritti o entrate erariali che erano precedentemente di competenza del Dipartimento delle Entrate e di altri uffici dell’Amministrazione delle finanze, assegnati all’Agenzia delle Entrate dal decreto istitutivo. Essa presta, inoltre, la propria collaborazione alle istituzioni dell’Unione Europea in base agli indirizzi impartiti dal Ministro e svolge i compiti necessari per l’adempimento degli obblighi internazionali, assunti dallo Stato, relativamente alle materie di competenza.

Per il perseguimento della propria missione e delle proprie finalità istituzionali, l’Agenzia svolge le seguenti attribuzioni:

1. assistenza ai contribuenti, realizzata mediante la fornitura di informazioni, la semplificazione degli adempimenti, la riduzione degli oneri e la prestazione di servizi di consulenza;

2. la riscossione dei tributi;

3. il contrasto all’evasione fiscale mediante attività di controllo e verifica;

4. la gestione del contenzioso;

5. la fornitura di servizi ad altri enti, in base a disposizioni di legge o a rapporti convenzionali.

Gli ambiti di autonomia delle Agenzie fiscali sono garantiti dallo Statuto e dalla prefigurazione legislativa dei rapporti che, con le stesse Agenzie, intrattiene il Ministero. Quest’ultimo ha, infatti, una funzione di indirizzo, filtrata ed orientata dalla convenzione, nonché quella di controllo,

organizzata intorno al concetto di risultato ed alla relativa responsabilità del

management.

Dalla convenzione, triennale aggiornata ogni anno, emergono la definizione delle responsabilità per il raggiungimento dei risultati, la fissazione dei vincoli imposti all’autonomia nelle scelte di gestione, la dimensione degli investimenti e la loro finalizzazione, la misurazione delle risorse finanziarie attribuite per sostenere gli oneri di gestione.

Per quanto riguarda i compiti istituzionali, sono attribuiti all’Agenzia tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie che non sono assegnate alla competenza di altre Agenzie, Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali, sia attraverso l’assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale.

Dagli atti istituzionali dell’Agenzia delle Entrate (Statuto, Regolamento di amministrazione, Regolamento di contabilità) possono, inoltre, riassumersi i princìpi regolatori dell’attività dell’Agenzia che, nello svolgimento delle sue funzioni, si propone di:

• semplificare i rapporti con i contribuenti;

• migliorare i servizi di assistenza ed informazione;

• potenziare l’azione di contrasto all’evasione;

• ricercare la massima efficienza, anche attraverso modelli innovativi di organizzazione e pianificazione.

Sono organi dell’Agenzia delle Entrate:

• il Direttore dell’Agenzia,

• il Comitato di gestione,

• il Collegio dei revisori.

L’articolazione dell’Agenzia delle Entrate prevede:

a livello centrale, tre strutture di staff (Ufficio del Direttore dell’Agenzia, Settore Comunicazione e Ufficio Studi) e sette Direzioni centrali con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo;

• a livello territoriale, diciannove direzioni regionali e due direzioni provinciali che esercitano funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici periferici;

• a livello locale, 107 direzioni provinciali46, uffici operativi che svolgono le attività relative all’assistenza ai contribuenti, all’accertamento, alla riscossione e, in generale, alla gestione dei tributi, ciascuno nell’ambito della circoscrizione territoriale definita. Le strutture centrali sono articolate, per funzioni, in sette Direzioni: Amministrazione, pianificazione e controllo, Accertamento, Servizi ai

46 Una Direzione Provinciale per ogni provincia. Trento e Bolzano, ad ordinamento autonomo, sono equiparate al livello territoriale delle Direzioni Regionali. A Roma ne sono state attivate tre, a Napoli, Milano e Torino, due.

contribuenti, Audit e sicurezza, Normativa, Affari legali e contenzioso, Personale, (fig. 12).

A livello centrale, quindi, il modello utilizzato è quello funzionale47.

Le strutture regionali riproducono, in piccolo, l’articolazione centrale per settori - o uffici, per le regioni più piccole - (Controlli, contenzioso e riscossione, Servizi e consulenza, Gestione risorse e Audit e sicurezza) suddivisi, a loro volta, in uffici di line. A livello regionale, quindi, possiamo rintracciare un’organizzazione divisionale basata, appunto, su un criterio territoriale48 (fig. 13).

Le strutture di riferimento sul territorio, le Direzioni Provinciali, sono articolate in più uffici territoriali - che si occupano dei servizi e dell’assistenza ai contribuenti - ed in un unico ufficio controlli, competente, di norma, per le attività di accertamento e contenzioso di tutta la provincia (fig. 14). Anche per le Direzioni Provinciali vale l’osservazione relativa al modello organizzativo del livello regionale: siamo di fronte a strutture divisionali basate, però, sulle attività dei servizi ai contribuenti e dei controlli. Le direzioni provinciali, nel 2009-2010, hanno gradualmente sostituito gli uffici locali, le strutture che, per dodici anni, hanno gestito le attività di assistenza e controllo.

Fig. 12: Struttura centrale dell’Agenzia delle Entrate. Fonte: Agenzia delle Entrate.

47

R. Mele, op. cit., 2003. 48 R. Mele, op. cit., 2003.

Fig. 13: Struttura regionale di grandi dimensioni dell’Agenzia delle Entrate. Fonte: Agenzia delle Entrate.

Fig. 14: Struttura provinciale di prima fascia dell’Agenzia delle Entrate. Fonte: Agenzia delle Entrate.

La riorganizzazione su base provinciale, che potremmo chiamare “evoluzione organizzativa”, è partita il 2 febbraio 2009 e ha portato all’abolizione dei 386 Uffici locali con la creazione di 107 strutture, suddivise, a loro volta, in un unico ufficio controlli - competente per le attività di accertamento, verifica e contenzioso a livello provinciale, prima frammentate nelle aree controllo dei singoli uffici locali - e vari uffici territoriali, dedicati alle attività di servizio ai cittadini.

La revisione del modello organizzativo è nata dalla necessità di coniugare, in maniera più accentuata, le due distinte esigenze di potenziamento dell’azione di accertamento e di semplificazione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti.

L’istituzione delle Direzioni Provinciali mira, infatti, a rendere più flessibile - e quindi meglio adattabile - il modello organizzativo alla diversità e molteplicità di situazioni che si registrano sul territorio.

L’individuazione dei nuovi uffici corrisponde a due finalità essenziali:

• il rafforzamento dell’attività di controllo, in relazione alla peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento. L’Ufficio Controlli è, infatti, suddiviso in aree, in base all’attività rivolta al tipo di contribuente: imprese di medie dimensioni, imprese minori e lavoratori autonomi, persone fisiche ed enti non commerciali, legale;

• la facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche.

4.5 La gestione delle risorse umane nel processo di cambiamento