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Alcune ipotesi di incidenza dell’evento pandemico sui contratti assicurativi in corso

Nel documento Supervisione bancaria e Covid-19 (pagine 30-32)

Paoloefisio Corrias

4. Alcune ipotesi di incidenza dell’evento pandemico sui contratti assicurativi in corso

Sulla base di quanto osservato si possono, a questo punto, esaminare alcune ipotesi specifiche di incidenza della pandemia sui contratti assicurativi, soffermandosi su quelle che hanno assunto maggior rilievo in concreto; alcune delle quali giunte anche all’attenzione dell’IVASS a seguito di reclami e richie- ste di informazioni da parte degli assicurati (Plus 24 – Il sole 24 ore, sabato 25 luglio 2020, 6).

Tra le situazioni che hanno determinato la cessazione del rischio – e, quindi, l’impossibilità definitiva della prestazione assicurativa – vanno ricorda- te quelle contemplate nelle assicurazioni di assistenza e in quelle contro i danni alla persona collegate a viaggi annullati a causa del divieto di spostamenti. In questi casi parrebbe doversi constatare la cessazione del rischio con gli effetti di cui all’art. 1896 c.c., per impossibilità sopravvenuta di eseguire la presta- zione di copertura. Ad analoga disciplina dovrebbero essere sottoposte, su un piano generale, le assicurazioni – relative alla responsabilità professionale o alla copertura dei danni alla persona – stipulate con riferimento ad eventi che sono stati annullati definitivamente in ragione della pandemia.

Sono invece riconducibili all’ambito della sospensione (della copertura) del rischio e, dunque, all’area della impossibilità non totale, come già accen- nato, le assicurazioni collegate ad una attività che ha cessato completamente, ma solo per un periodo circoscritto, con la conseguenza che, in quell’ambito temporale, sono venuti a mancare i rischi relativi allo svolgimento. Trattandosi di impossibilità temporanea e, quindi, parziale della copertura assicurativa, non

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disciplinata, come si è ricordato, dalle disposizioni sul contratto di assicurazio- ne, reputiamo che possa trovare applicazione la norma generale di cui all’art. 1464 c.c., con corrispondente facoltà dell’assicurato di ottenere una riduzione della controprestazione oppure di recedere dal contratto, qualora non abbia apprezzabile interesse all’adempimento parziale. Tale disciplina va comunque integrata e coordinata con le regole speciali volte a preservare la massa degli assicurati, con la conseguenza che non sarà dovuta la restituzione del premio per il periodo assicurativo in corso e deve essere, comunque, riconosciuta (an- che) all’assicuratore la facoltà di recedere (arg ex art. 1897, comma 1, c.c.).

Passando alle ipotesi di variazione del rischio, esaminiamo in primis quelle nelle quali si trova ad essere avvantaggiato l’assicuratore in quanto si determina una diminuzione di tale fattore. In proposito assume rilievo anzitutto la variazione dei rischi relativi alla circolazione di veicoli, in ragione della dra- stica diminuzione della mobilità, essendosi constatato che da inizio febbraio al 15 maggio 2020 i sinistri (registrati fino all’8 giugno dello stesso anno) sono diminuiti del 53% rispetto a quelli riscontrabili nello stesso periodo dell’anno precedente, con una conseguente diminuzione dell’onere complessivo sostenu- to dalle imprese per il risarcimento degli stessi da valutarsi, secondo le stime, tra l’1,6 e 1,9 miliardi di euro, con un risparmio della componente del premio di puro rischio tra 35,6 e 41,1 euro per polizza (v. Relazione dell’attività svolta dall’IVASS nel 2019 presentata il 18 giugno 2020 – Introduzione, par. 3, 14 ss.). Meno significativi, ma sempre da tenere a mente, sono i rischi relativi alla responsabilità per le attività professionali e lavorative che hanno avuto un forte calo per effetto della pandemia, nonché quelli relativi ai furti negli apparta- menti, drasticamente diminuiti in quanto presidiati dagli occupanti (assicurati). In tutti questi casi non v’è dubbio che gli assicurati abbiano diritto a domandare una riduzione dei premi ex art. 1897 c.c., ma occorre ricordare che tale facoltà spesso non si traduce in un vantaggio concreto per gli stessi, in quanto la riduzione è operativa solo per il premio o per la rata di premio suc- cessiva al periodo assicurativo in corso e non, quindi, con riguardo al premio (o la rata di premio) relativa a quest’ultimo. Ciò significa, in concreto, che non potendo l’assicurato ottenere l’adeguamento del contratto per il periodo in corso, non ha diritto ad alcuna restituzione del premio pagato e/o ad alcuna diminuzione di quello che eventualmente rimane da pagare per lo stesso perio- do, ma ha invece diritto, in caso di contratto pluriennale o comunque articolato in più periodi, unicamente alla riduzione per il periodo successivo a meno che, in quest’ultima ipotesi, l’impresa non preferisca lo scioglimento del contratto tramite l’esercizio del diritto di recesso. È appena il caso di osservare, in propo- sito, che nonostante alcune imprese, per ragioni di politica aziendale e, quindi, prescindendo dagli obblighi legali, abbiano dichiarato di voler venire incontro

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ai propri clienti con una diminuzione dei premi, può constatarsi che, nella pra- tica, molto poche hanno dato seguito a tale intento e, comunque, l’hanno fatto con incentivi riguardanti il futuro ma non con restituzioni di (o rinuncia) parte del premio con riguardo al periodo del lockdown.

In ordine all’aggravamento del rischio, che vede avvantaggiato l’assicu- rato, vanno ricordate anzitutto le assicurazioni del ramo 16 danni (perdite pecu- niarie di vario genere) di cui all’art. 2, comma 3, cod. ass., relative al business

interruption, le quali riguardano le ipotesi di chiusura di attività commerciali e professionali, annullamento di eventi, viaggi e simili. Inoltre, su un piano più generale, vanno ricordati i rischi relativi all’occupazione, all’insufficienza di entrate, alla perdita di utili, di fitti o di redditi, alle perdite commerciali, al- le perdite pecuniarie. Significative, sono ancora, le assicurazioni del ramo 14 danni (credito), di cui all’art. 2, comma 3, cod. ass., coinvolte dalla circostanza che la pandemia ha aumentato la possibilità di inadempimenti e insolvenze dei terzi-debitori, con conseguente aumento del rischio delle imprese che hanno assunto nei confronti dell’assicurato-creditore la garanzia di tali crediti.

Con riguardo a queste ultime ipotesi se non dovrebbero esserci dubbi sulla facoltà per l’impresa di invocare l’aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c., rimane da stabilire se, al fine di evitare l’indennizzo, la stessa – in ag- giunta, appunto, alle regole sull’aggravamento del rischio – possa avvalersi dell’eccezione ex art. 1912 c.c., rilevando che la pandemia configura un evento catastrofale idoneo a incidere in maniera decisiva sugli eventi dannosi assicu- rati (cessazione di attività, perdite pecuniarie, insolvenza del terzo debitore, malattia e/o infortunio dell’assicurato e simili).

All’impostazione, ritenuta preferibile, che propone una lettura non tassa- tiva degli eventi catastrofali richiamati dall’art. 1912 c.c., consegue una rispo- sta tendenzialmente positiva al quesito (Landini, 2020, 8 s). L’eccezionalità e la gravità dell’evento pandemico, infatti, non sembrerebbero suscettibili di essere messe in discussione, così come è certa la sussistenza dell’efficacia cau- sale della pandemia in relazione al verificarsi del danno. Tale incognita condur- rà verosimilmente gli assicurati, per il futuro, a curare con maggior attenzione l’esclusione convenzionale dalle polizze della limitazione legale del rischio prevista dall’art. 1912 c.c.

5.

Uno sguardo al futuro: l’assicurabilità dei rischi pandemici e le

Nel documento Supervisione bancaria e Covid-19 (pagine 30-32)

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