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Le principali novità in tema di liquidazione controllata del so vraindebitato

Nel documento Supervisione bancaria e Covid-19 (pagine 102-105)

Francesco Accettella

4. Le principali novità in tema di liquidazione controllata del so vraindebitato

4.

Le principali novità in tema di liquidazione controllata del so- vraindebitato

Ai suddetti fini, si dovrebbe passare in rassegna l’intera disciplina dedi- cata alla liquidazione controllata, collocata negli artt. 268 ss. c.c.i.i., e confron- tarla con quella della liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato di cui alla l. n. 3/2012. Si tratta ovviamente di un esame che esula dai ristretti margini di riflessione del presente contributo e per il quale si rinvia ad altra se- de (Accettella, 2020). Qui ci si limiterà a segnalare – con rilievi il più delle volte necessariamente assertivi – quali sono le principali innovazioni apportate nella materia dal codice della crisi e dell’insolvenza.

Da questo punto di vista, merita di essere menzionata innanzitutto la nor- ma dell’art. 282 c.c.i.i. che, seppur esterna al perimetro del capo IX, titolo V della parte prima, propriamente dedicato alla liquidazione controllata, prevede in relazione a quest’ultima l’esdebitazione di diritto del debitore. Essa si rea- lizza, al ricorrere di determinate condizioni – meno stringenti di quelle dettate dall’art. 14-terdecies l. n. 3/2012 per l’esdebitazione disposta «su ricorso del

debitore interessato» (al riguardo, l’art. 31, comma 2°, decreto correttivo ha apportato talune modifiche all’art. 282 c.c.i.i., in virtù della necessità di alline- are la disciplina alle previsioni della Direttiva 2019/1023/UE) –, con il prov- vedimento di chiusura della procedura ovvero anche prima, se sono decorsi tre anni dall’apertura della stessa, e, in ogni caso, in assenza di un’apposita istanza da parte del debitore (oltre che «indipendentemente dalla misura di effettiva

soddisfazione del ceto creditorio»: così Sciarrone Alibrandi e Malvagna, 2020 [a]). La norma dunque si inserisce a pieno titolo nel rinnovato e già segna- lato favor debitoris che caratterizza le nuove procedure da sovraindebitamento. Come prima rilevato, dunque, anche in tal caso deve ritenersi che l’innovazione ben possa far fronte, rivitalizzando l’accesso alla procedura, a un aumento ge- neralizzato del fenomeno del sovraindebitamento.

In secondo luogo – e qui la scelta potrebbe apparire in controtendenza ri- spetto all’enunciato approccio pro debitore – l’art. 268 c.c.i.i. prevede che, oltre al debitore, possano presentare domanda di apertura di una procedura di liqui- dazione controllata il singolo creditore e il pubblico ministero. La novità – anti- cipata dalla legge delega (l. 19 ottobre 2017, n. 155), all’art. 9, comma 1°, lett.

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h) – appare molto significativa (c’è chi ha parlato di «novità […] dirompente» a questo riguardo: così D’Orazio, 2019). Tuttavia, essa, lungi dal volersi inscrive- re in una dimensione punitiva del debitore sovraindebitato, sembra sottintendere un mutamento di prospettiva che guarda alla procedura liquidatoria collettiva, rispetto a quella esecutiva individuale, come un potenziale beneficio per i credi- tori e più in generale, come già detto, per tutti i soggetti che gravitano intorno al fenomeno del sovraindebitamento.

Ciò appare ancor più vero se si pone mente al decreto correttivo e a come quest’ultimo riformula i commi secondo e terzo dell’art. 268, da un lato, circoscri- vendo la legittimazione del creditore ad attivare la procedura all’ipotesi più grave in cui il debitore versi in stato di insolvenza (per un giudizio positivo su questa in- novazione v. Lamanna e Galletti, 2020, i quali osservano che la legittimazione attiva dei creditori – e del p.m. – va reputata di «carattere straordinario»); dall’al- tro, impedendo l’apertura della procedura su istanza del creditore (o del pubblico ministero) quando «l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti

dell’istruttoria è inferiore a euro ventimila» (comma 2°) ovvero – ma solo «quan-

do la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica» – «se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire

attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie» (comma 3°). Le modifiche appena richiamate rispondono all’esigenza di eludere il proliferare di procedure antieconomiche che potrebbero appesantire inutilmente il sistema giudiziario (con riferimento all’impostazione adottata dall’art. 268 c.c.i.i. pre-correttivo, perplessità al riguardo erano state manifestate da Panzani, 2019).

Ancora, nell’impianto della liquidazione controllata è specificamente disciplinato il rapporto con le procedure di composizione delle crisi da so-

vraindebitamento, ossia con la procedura di ristrutturazione dei debiti (artt. 67 ss. c.c.i.i.) e con il concordato minore (artt. 74 ss. c.c.i.i.), per effetto del combinato disposto degli artt. 270, comma 1°, e 271 c.c.i.i. Nella prima norma, si prevede che il tribunale possa dichiarare l’apertura della liquidazione con- trollata solo «in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo

IV». Nella seconda, si dispone che, in presenza di una domanda di liquidazione controllata proposta dai creditori o dal pubblico ministero, se il debitore chiede l’accesso a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice gli concede un termine per integrare la domanda (comma 1°), in pen- denza del quale la liquidazione controllata non può essere dichiarata aperta e la relativa domanda diventa improcedibile se una procedura di quel tipo viene avviata. Ne emerge dunque una chiara scelta di preferenza del legislatore per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento rispetto alla liqui- dazione controllata (cfr. Napolitano, 2019), come si ricava anche dal relativo passaggio della Relazione illustrativa (sub art. 271).

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Ulteriori innovazioni sono poi relative ad aspetti più specifici riguardanti l’apertura e lo svolgimento della procedura.

Volendo procedere mediante un’analisi a campione, in ragione dei limiti del presente contributo, e seguendo l’ordine del codice della crisi e dell’insol- venza, l’art. 270, comma 2°, lett. b), c.c.i.i., in relazione alla scelta del liqui- datore, stabilisce chiaramente che questo, di regola, si identifica con l’OCC, il quale ha assistito il debitore nella redazione e presentazione della domanda, e che, solo per «giustificati motivi», può essere scelto dal tribunale tra i gestori della crisi risultante dall’elenco ministeriale (di cui al d.m. 24 settembre 2014, n. 202). Di converso, l’art. 15, comma 8°, l. n. 3/2012, pur nella scarsa chiarez- za del dettato normativo, non contiene un’analoga previsione (cfr. Napolita- no, 2019; al riguardo v. pure M. Campobasso, 2019).

Viene poi introdotta ex novo, al sesto comma dell’art. 270 c.c.i.i., per effetto dell’ultimo passaggio parlamentare prima dell’emanazione del codice, una disciplina degli effetti dell’apertura della liquidazione controllata sui rap- porti giuridici pendenti, in base alla quale l’esecuzione dei contratti non anco- ra eseguiti o «non compiutamente» eseguiti da entrambe le parti al momento dell’apertura della liquidazione controllata restano sospesi fino a quando il li- quidatore – il quale può anche essere messo in mora dal terzo contraente – di- chiara di subentrarvi in luogo del debitore ovvero di sciogliersi dal contratto. Sono peraltro espressamente regolati gli effetti della scelta del liquidatore.

Ai sensi dell’art. 272, comma 3°, c.c.i.i., «la ragionevole durata della

procedura» – con formula ripresa dall’art. 14-novies, comma 1°, ult. periodo, l. n. 3/2012 – è lasciata totalmente alla valutazione del liquidatore nella redazio- ne del programma e del giudice delegato nell’approvazione dello stesso. Non viene infatti riproposta la regola dell’art. 14-novies, comma 5°, l. n. 3/2012 – invero fortemente criticata (v., per esempio, Di Girolamo, 2016) – che im- pedisce di chiudere la procedura «prima del decorso del termine di quattro

anni dal deposito della domanda», anche in caso di «completa esecuzione del

programma di liquidazione».

Il codice della crisi e dell’insolvenza affida poi al liquidatore un’arma in più per ricostituire il patrimonio da liquidare, consistente nella possibilità di eser- citare le azioni revocatorie (ordinarie) di cui agli artt. 2901 ss. c.c. In particola- re, durante lo svolgimento della procedura, il liquidatore, ai sensi dell’art. 274 c.c.i.i., può esercitare (o proseguire) non solo le azioni «finalizzat[e] a conse-

guire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e [quelle] dirett[e] al recupero dei crediti» (comma 1°), ma anche – con una significativa innovazione rispetto al dettato dell’art. 14-decies l. n. 3/2012 – quelle «dirette a

far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile» (comma 2°).

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Infine, nel codice della crisi sono disciplinati in maniera più completa – rispetto a quanto fa la legge sul sovraindebitamento – sia l’esecuzione del programma di liquidazione (art. 275) che la chiusura della procedura (art. 276), entrambe confinate nella l. n. 3/2012 all’interno delle scarne previsioni dell’art. 14-novies (per quanto riguarda la chiusura della procedura, un simile giudizio vale soprattutto se si tiene conto dell’aggiunta – per effetto dell’art. 29, comma 4°, decreto correttivo – alla fine del comma primo dell’art. 276 del rinvio, nei limiti della compatibilità, all’art. 233, che contiene la corrispondente disciplina della chiusura della liquidazione giudiziale).

5.

La possibile anticipazione dell’entrata in vigore di singole dispo-

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