Francesco Accettella
2. Il rinvio dell’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolven za
Le ragioni sottese al differimento dell’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza – genericamente riferite al periodo emergenziale relativo all’epidemia da Covid-19 e alle durature ripercussioni di carattere economico- finanziario della stessa – sono puntualmente indicate nella Relazione illustrati-
va al decreto liquidità (sub art. 5) come «una nutrita serie di considerazioni». Ebbene, la prima si appunta sulla principale novità del codice, rappresentata dalle cc.dd. misure di allerta. In una situazione di crisi generalizzata delle imprese, esse non potrebbero realizzare la loro funzione precipua di individuare e trattare con misure ad hoc quelle realtà imprenditoriali che si distinguono, rispetto a un contesto economico fisiologico, per specifiche situazioni di criticità. La seconda ragione è individuata nella «filosofia di
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in crisi e la loro continuità, relegando l’opzione liquidatoria a un ruolo marginale. E anche la filosofia e l’intento in esame resterebbero frustrati ove il codice entrasse in vigore nel momento storico che stiamo vivendo. La Relazione solleva poi un problema di compatibilità tra l’introduzione di strumenti giuridici nuovi, con le inevitabili difficoltà applicative che essa comporta, e il contesto economico di crisi, nel quale gli operatori richiedono stabilità normativa e certezza giuridica. È dunque opportuno – si legge nella
Relazione – che le incertezze legate alla corrente fase emergenziale vengano gestite «con uno strumento comunque largamente sperimentato come la
Legge Fallimentare» (in dottrina, cfr. Fabiani, 2020). Il posticipo di un anno nell’inizio dell’operatività delle nuove regole dovrebbe consentire alle stesse di entrare in vigore in un momento nel quale, per un verso, la crisi economica generale (si spera) avrà superato la sua fase più dura e, comunque, saranno state adottate talune opportune misure macroeconomiche, per altro verso, gli operatori avranno avuto il tempo necessario per assimilare le nuove regole, come da ultimo modificate per effetto del decreto integrativo e correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 recante Disposizioni integrative e correttive a norma
dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155). Si è ritenuto altresì che agosto non fosse un buon mese per l’entrata in vigore del codice, vista la ridotta operatività degli uffici giudiziari, e, per tale ragione, si è deciso di collocarla alla «cessazione della c.d. sospensione feriale» (dell’anno successivo però!). Infine, nella scelta del differimento si è tenuto conto dell’esigenza di allineare il codice della crisi all’emanando decreto di recepimento della Direttiva UE 1023/2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione
e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
Non è questa la sede per vagliare, in generale, la fondatezza di tali ragio- ni. Vale la pena però segnalare che, nello stesso momento in cui il legislatore italiano disponeva il rinvio del codice, in Spagna dove la congiuntura econo- mica dovuta all’epidemia non era diversa da quella nostra, si è optato per l’in- troduzione di una nuova legge concorsuale (Real Decreto Legislativo 1/2020,
de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal), il cui testo è stato pubblicato il 7 maggio 2020 nel Boletín Oficial del Estado. Ciò dimostra che la risposta all’emergenza può essere anche diametralmente opposta a quella adottata dal legislatore italiano, specie qualora la riforma legi- slativa si regga sull’esigenza di superare lacune, incertezze e inefficienze della normativa vigente e, in sostanza, di modernizzare istituti non adatti al corrente contesto economico (per un cenno in tal senso v. Panzani e Arato, 2020).
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Ai fini del nostro discorso, preme invece evidenziare che le ragioni passa- te in rassegna ruotano tutte intorno all’impresa. Così è per le misure di allerta, che, ai sensi dell’art. 12, comma 4°, c.c.i.i., si applicano agli imprenditori, anche – «compatibilmente con la loro struttura organizzativa» – in forma agricola o minore (comma 7). Così è pure per l’obiettivo del salvataggio e della continuità delle imprese. Così, ancora, è per l’opportunità di applicare una normativa se- dimentata come quella fallimentare per rispondere al bisogno di stabilità e cer- tezza degli operatori nella particolare congiuntura economica in cui essi sono costretti a operare. Nessuna di tali ragioni, così com’è formulata, sembra invece spendibile con riguardo alle procedure da sovraindebitamento e, in particolare, alla liquidazione controllata, quantomeno quando esse trovano applicazione nei confronti dei debitori civili. Si pensi all’opportunità di fare ricorso, in questa fa- se, a una normativa «largamente sperimentata». Il rilievo può essere accolto con riferimento alla legge fallimentare, meno in relazione alla legge sul sovraindebi- tamento, che, oltre ad essere molto più giovane, è anche molto meno utilizzata.
È tutto da verificare poi che un differimento dell’entrata in vigore possa essere giustificato, anche con riguardo a tali procedure, sul fronte dell’esigen- za, per gli operatori e i soggetti a vario titolo coinvolti nelle stesse, che le nuove regole trovino applicazione quando la crisi verosimilmente avrà superato il suo apice ovvero, comunque, dopo un tempo congruo per consentire a costoro di farle proprie. Per giungere a una simile conclusione, infatti, dovrebbero essere accolti positivamente due assunti. Il primo riguarda il fatto che, nell’immedia- to, gli effetti della crisi sui debitori civili possano essere validamente affrontati mediante le regole e gli istituti già esistenti (al riguardo v., in senso negativo, Zanichelli, 2020). Il secondo attiene alla circostanza che i nuovi strumenti contemplati dal codice della crisi per raggiungere il medesimo obiettivo neces- sitino di un tempo piuttosto lungo per essere compresi e assorbiti dagli opera- tori, essendo il risultato di innovazioni profonde rispetto alla disciplina (pre) vigente. La fondatezza di entrambi gli assunti, quantomeno con riferimento alla procedura liquidatoria del patrimonio del sovraindebitato, non è però così scontata e merita di essere approfondita dopo un confronto tra i corrispondenti istituti contemplati dalla legge sul sovraindebitamento e dal codice della crisi e dell’insolvenza.
Per completare il discorso, anche la ragione legata al necessario adatta- mento del codice della crisi alla Direttiva (UE) 2019/1023 non va enfatizzata. Con riguardo alle procedure da sovraindebitamento, un simile adattamento, per un verso, tocca solo i profili relativi all’esdebitazione, per altro verso, era già stato preso in carico ed è oggi “assicurato” dal decreto correttivo e integrativo (almeno stando a quanto si legge nella Relazione illustrativa al decreto corret- tivo, sub art. 31).
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