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Mandato della BCE e sue basi giuridiche

Nel documento Supervisione bancaria e Covid-19 (pagine 131-134)

Anna Maria Agresti*

1. Mandato della BCE e sue basi giuridiche

La basi giuridiche che stabiliscono il ruolo ed il mandato della Banca Centrale Europea (BCE) sono relativamente numerose. Ad esempio, le prin- cipali disposizioni sono contenute nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), negli articoli 119, 123, da 127 a 134, da 138 a 144, 219 e da 282 a 284 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Esse si sono arricchiate negli ultimi anni a seguito della crisi finanziaria del 2008, a seguito delle funzioni addizionali relative alla supervisione bancaria (nel 2014) facendo qui riferimento al Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi [regolamento concernente il meccanismo di vigilanza unico (SSM)].

Norma principe per capire l’obiettivo della BCE in qualità di compo- nente del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) è l ‘Articolo 127(ex articolo 105 del TCE) del TUE. In esso è chiaramente specificato il mandato di stabilita dei prezzi. Infatti il TUE, al comma 1 art. 127 specifica che “L’obietti-

vo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato ‘SEBC’, è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell’Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unio- ne definiti nell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio di un’economia di mercato aperta e in libera concor-

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* Le opinioni espresse sono esclusivamente dell’Autore e non rappresentano la posizione

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renza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all’articolo 119”.

Inoltre lo stesso articolo 127 aggiunge che “Fatto salvo l’obiettivo della

stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell’U- nione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione definiti nell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea”. Questa specificazione, potreb- be dare luogo ad un’interpretazione più larga degli obiettivi della BCE concen- trati sulla stabilita dei prezzi, visto anche il che il SEBC può dare il sostegno alle politiche economiche dell’Unione europea. Questo punto, sul sostegno alle economie è anche ripreso Articolo 119 (ex articolo 4 del TCE) in cui si dice al paragrafo 2 che “Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste

dai trattati, questa azione comprende una moneta unica, l’euro, nonché la defi- nizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l’obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell’U- nione conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza”. La UE si pone diversi obiettivi (articolo 3 del Trattato sull’Unione europea), e, “la stabilità dei prezzi non è solo l’obiettivo primario della politi-

ca monetaria della BCE, ma anche un obiettivo dell’intera Unione europea. Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il Trattato sull’Unione euro- pea stabiliscono una chiara gerarchia di obiettivi per l’Eurosistema, rimarcando come la stabilità dei prezzi sia il contributo più importante che la politica mo- netaria può dare al conseguimento di un contesto economico favorevole e di un elevato livello di occupazione”. (Si veda a tal proposito il sito della BCE).

Per chiarezza bisogna dire che la salvaguardia alla stabilita dei prezzi è il mandato principale della BCE ed è solo una volta che sia raggiunto quest’o- biettivo, la BCE può sostenere le politiche economiche della Unione Europea. Di fatto ciò già avviene del processo di formazione nelle scelte di politica mo- netaria in base al cosiddetto Two-pillar approach (Strategia politica monetaria BCE accessibile sul sito ufficiale) della BCE. In base ad esso, la BCE per rag- giungere al meglio il suo obiettivo di mantenere la stabilità dei prezzi, come qualsiasi altra banca centrale, deve analizzare a fondo l’andamento dell’econo- mia e quindi la sua politica tiene in considerazione le politiche economiche ge- nerali nell’Unione anche al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione definiti nell’articolo 3 del trattato. Questo è anche sostenuto dalla BCE “L’obiettivo primario della politica monetaria della BCE è il manteni-

mento della stabilità dei prezzi. Questo è il miglior contributo che la politica monetaria possa dare alla crescita economica e alla creazione di posti di la- voro” (Si veda a tal proposito il sito della BCE). Anche indirettamente la BCE può agire sulla situazione economica perché a Banca centrale europea viene

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consultata (Articolo 127 paragrafo 4) in merito a qualsiasi proposta di atto dell’Unione che rientri nelle sue competenze. In tal modo può dare paperi e in- dirizzare la politica economica della EU. Infine a, a seguito della crisi finanzia- ria del 2008, la BCE ha aumentato i suoi compiti tra cui quelli di supervisione bancaria che sono oggetto di un altro gruppo ADDE.

Al fine di compiere il suo mandato, la BCE deve assolvere dei compiti ben precisi. In base all’ articolo 127 (ex articolo 105 del TCE) secondo comma, tra i compiti fondamentali vi è quello di definire e attuare la politica monetaria dell’Unione. Comunque nel definire la politica monetaria, la BCE è soggetta a limite normativi, di cui certamente l’articolo 123 rappresenta uno dei più impor- tanti: il limite specifico è l’acquisto dei titoli primari. A norma Articolo 123 (ex articolo 101 del TCE) sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate “banche centrali nazionali”), a istituzioni, organi od organismi dell’Unione, alle ammini- strazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l’acqui- sto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali. Come è stato fatto osservare “Pur essendo prima

facie un vincolo (Articolo 123) per la politica monetaria, esso può anche raf-

forzare il mantenimento della stabilità dei prezzi. In effetti, l’evidenza storica ha evidenziato le conseguenze negative che storicamente sono state associate ai tentativi delle banche centrali di minimizzare l’onere finanziario dei governi. E la letteratura ha dimostrato che un’inflazione elevata, che può derivare da tale subordinazione della politica monetaria alle esigenze fiscali, è a sua volta dan- nosa per la crescita. Pertanto, il divieto di finanziamento monetario esclude con- siderazioni di carattere fiscale che potrebbero distrarre il Consiglio direttivo dal suo compito fondamentale di politica monetaria. Esso contribuisce a proteggere la BCE dalle pressioni politiche”. (Consultare il Introductory remarks by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB, at panel “Europe’s Econo- mic and Monetary Policy” during the Ambrosetti Conference on the Outlook for the Economy and Finance, Villa d’Este, Cernobbio, 9 April 2016).

Oltre al già accennato limite del finanziamento monetario (Articolo 123 (ex articolo 101 del TCE), la BCE è soggetta ad altri limiti nello svolgimento del suo mandato. La BCE è un’istituzione europea e quindi in base all’articolo 13 del trattato sull’Unione europea (TUE) ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazio- ne. Inoltre, l’articolo 5 (ex articolo 5 del TCE) spiega che 1. La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. L’esercizio

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delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzio- nalità. 2. In virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. 4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al proto- collo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ed è su questo aspetto che ci concentriamo nel paragrafo successivo.

Nel documento Supervisione bancaria e Covid-19 (pagine 131-134)

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