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I dubbi sul differimento della nuova disciplina sul sovraindebita mento

Nel documento Supervisione bancaria e Covid-19 (pagine 99-102)

Francesco Accettella

3. I dubbi sul differimento della nuova disciplina sul sovraindebita mento

Il discorso, finora incentrato sulla pars destruens relativa al rinvio dell’en- trata in vigore della nuova disciplina sulle procedure da sovraindebitamento (e, in quest’ambito, di quella sulla liquidazione controllata), deve ora procedere con la pars construens, giacché il fatto che non vi siano solide ragioni per differire tale disciplina non significa che ve ne siano di fondate per anticiparne l’entrata in vigore rispetto alle altre parti del codice della crisi e in sostituzione della normativa vigente.

Da questo punto di vista, è utile dar conto delle sollecitazioni provenienti da più parti, volte a separare la sorte delle nuove norme sulle procedure da so- vraindebitamento rispetto ai restanti istituti del codice, dedicati all’imprendito- re non minore. Mentre per questi ultimi, il rinvio appare (oramai) irreversibile (e, in verità, non mancano dubbi sulla stessa entrata in vigore – seppur posti- cipata – del codice della crisi e dell’insolvenza: v., a tal proposito, l’articolo di Panzani e Arato, 2020), con riferimento alle prime, vanno segnalati in sede istituzionale i tentativi di prevederne l’anticipazione dell’entrata in vigore mediante emendamenti, poi non approvati, proposti in occasione della con- versione in legge del decreto liquidità (come si ricava dai lavori parlamentari, alcuni emendamenti all’art. 5 del decreto liquidità prevedevano di fare salve – con alcune eccezioni –, rispetto al rinvio dell’entrata in vigore del codice della crisi al 1° settembre 2021, le disposizioni del capo II del titolo IV e dei capi IX e X del titolo V. Invero, non mancavano anche emendamenti che, in direzione opposta, proponevano il differimento dell’entrata in vigore dell’intero codice al 1° settembre 2022). Tali tentativi sono scaturiti anche dalle critiche più o meno forti che accademici, operatori del diritto e rappresentanze dei consumatori, all’indomani del provvedimento di rinvio, hanno mosso alla scelta di inclu- dervi anche la nuova disciplina del sovraindebitamento (su questa linea, cfr. Sciarrone Alibrandi e Malvagna, 2020 [b]; Benassi, Cesare, Gallet- ti, Limitone, Pannella, 2020; Didone, 2020; Zanichelli, 2020; Cerrato, 2020; Cesare, 2020; v., infine, il documento del Movimento Consumatori dal titolo La disciplina del sovraindebitamento in tempo di crisi: interventi nor-

mativi e sostegno pubblico, reperibile sul sito www.movimentoconsumatori.it). Si tratta dunque di una prospettiva – quella più sopra evocata – che merita di essere vagliata, partendo da alcune osservazioni di massima sul problema del sovraindebitamento e sull’impianto normativo vigente.

In uno scritto di un anno fa una voce dottrinale autorevole ha parlato del sovraindebitamento come di un’«emergenza da affrontare» (Sciarrone Ali- brandi, 2019), ossia di un problema di genesi complessa e di estrema rilevanza economico-sociale. A questo dato di fatto, invero difficilmente contestabile,

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se ne aggiunge un altro, altrettanto inconfutabile, rappresentato dall’impatto sul sovraindebitamento dell’emergenza sanitaria da Covid-19. A quest’ultimo riguardo, pare inevitabile che le dimensioni e la rilevanza del fenomeno, per effetto dell’emergenza in corso, siano destinate ad acuirsi inesorabilmente (si veda, anche per i nessi del fenomeno del sovraindebitamento con quello dell’u- sura, il Comunicato stampa del CNDCEC dal titolo Coronavirus: commercia-

listi, procedure sovraindebitamento migliore strumento contro l’usura, reperi- bile sul sito commercialisti.it).

Altro punto fermo per l’analisi è l’osservazione per cui la problematica in discorso necessita, oggi ancor più di ieri, di procedure collettive e speciali rispetto agli strumenti individuali previsti dal codice civile e dal codice di pro- cedura civile a tutela delle ragioni creditorie. La soluzione collettiva o, meglio, concorsuale ad una situazione di sovraindebitamento offre, infatti, una migliore soddisfazione degli interessi di tutti i soggetti dalla stessa coinvolti e si configura come una strada preferibile, anche per lo stesso debitore (in tal senso cfr. Sciar- rone Alibrandi e Malvagna, 2020 [a], 43, i quali rimarcano come «il processo

esecutivo resti strutturalmente avulso da logiche protettive dell’esecutato») e per l’intero sistema giudiziario (cfr. Cesare, 2020).

A fronte di tali considerazioni e dell’insopprimibile necessità di avere strumenti normativi adeguati per affrontare il problema del sovraindebitamen- to, viene spontaneo interrogarsi sull’utilità, a questi fini, dell’impianto vigente, delineato dalla l. n. 3/2012, come successivamente modificata. Orbene, la ri- sposta a un simile interrogativo la fornisce lo stesso legislatore nella Relazione

illustrativa al codice della crisi e dell’insolvenza (nel paragrafo dedicato alla

procedura di sovraindebitamento), lì dove la revisione della disciplina dei pro-

cedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio è giustificata, tra l’altro, dalla scarsa applicazione di tali istituti, in ragione (anche) di un testo normativo reputato troppo complesso e confu- so, che ha generato non pochi dubbi e disomogeneità tra gli interpreti (anche in dottrina il rilievo è condiviso: cfr., ex multis, Di Marzio, 2018; Rordorf, 2019; Pellecchia, 2019; Sciuto, 2019; Benincasa, 2019). Un simile giudi- zio è destinato a valere a maggior ragione se riferito alla procedura di liquida- zione del patrimonio del debitore sovraindebitato di cui alla sezione II del capo II (artt. 14-ter ss.) della l. n. 3/2012, la cui operatività in questi anni è stata – per utilizzare un eufemismo – limitata (il giudizio negativo nei confronti della disciplina della liquidazione del patrimonio di cui alla l. n. 3/2012 è pressoché unanime in dottrina: cfr. Costa, 2015; Vattermoli, 2019; M. Campobasso, 2019; Donzelli, 2013).

La prima conclusione che si può trarre da quanto detto è rappresentata dalla necessità di riformare istituti che, di fronte a un fenomeno socio-econo-

91 La “nuova” liquidazione controllata del sovraindebitato e l’(in)opportunità di un rinvio

mico di impatto significativo e destinato ad accrescersi nel prossimo futuro, hanno già dimostrato, nei fatti, limiti e criticità evidenti. Resta però da chiarire se la riforma prevista dal codice della crisi e dell’insolvenza contenga misure che possano costituire un significativo passo in avanti ai predetti fini.

Prima di volgere lo sguardo verso la specifica disciplina dettata per la pro- cedura liquidatoria, vale la pena osservare come la stessa si inquadri in un con- testo, quello delle “nuove” procedure da sovraindebitamento, nel quale appare rafforzata la dimensione del favor debitoris. La stessa Relazione illustrativa ne dà conto nel paragrafo dedicato alla procedura di sovraindebitamento. È suffi- ciente richiamare al riguardo, come norma paradigmatica di questa prospettiva, l’art. 283 c.c.i.i. che disciplina l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, dando anche a colui che non può offrire nulla per la soddisfazione dei propri creditori l’opportunità di liberarsi dai propri debiti e, dunque, di “ripartire” (nel senso della necessaria anticipazione dell’entrata in vigore di questa norma v., infatti, Santangeli e Fabbi, 2020). Si tratta di un’opportunità che, allo stato della disciplina vigente, è preclusa, in ragione della presunta, ma non generaliz- zabile, immeritevolezza del debitore incapiente, quello, cioè, i cui creditori non «siano stati soddisfatti, almeno in parte» [art. 14-terdecies, comma 1°, lett. f), l. n. 3/2012]. Sfugge tuttavia quale sia il reale beneficio per il sistema economico di una simile preclusione.

Altra norma che si muove nella medesima direzione è l’art. 66 c.c.i.i., in tema di procedure familiari, che consente ai membri della stessa famiglia di presentare – al ricorrere di talune condizioni – «un unico progetto di riso-

luzione della crisi da sovraindebitamento». Esso, da un lato, tiene conto della natura spesso “familiare” del sovraindebitamento, dall’altro, evita ai membri della famiglia di attivare procedure distinte con conseguente aggravio di oneri (per alcune riflessioni al riguardo v. Sciarrone Alibrandi e Malvagna, 2020 [a]).

Infine, vale la pena menzionare la definizione di consumatore contenuta nell’art. 2, comma 1°, lett. e), c.c.i.i., ove si chiarisce, rispetto alla reticente for- mulazione dell’art. 6, comma 2°, lett. b), l. n. 3/2012 (sulla quale v. A. Nigro e Vattermoli, 2017), che «consumatore» è anche la persona fisica «socia di una

delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile», consentendo pure a quest’ultima l’accesso, limitatamente ai «debiti estranei a quelli sociali», alle procedure dedicate.

Da sole queste innovazioni appaiono già sufficienti per evidenziare l’ap- proccio pro debitore che permea le procedure in discorso e per suggerire che il rinvio della loro entrata in vigore non sia, probabilmente, da salutare con favore di fronte a uno scenario nel quale è ipotizzabile un significativo incremento del numero dei debitori sovraindebitati.

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Si deve ora verificare se vi siano valide ragioni per innestare una simile ipotesi nello specifico contesto della liquidazione controllata, che nell’ottica del codice della crisi e dell’insolvenza è destinata a prendere il posto, in un futuro più o meno lontano, della liquidazione del patrimonio del debitore so-

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