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L’esclusione del beneficio dell’esdebitazione del debitore inca piente nella legge n 3 del

Nel documento Supervisione bancaria e Covid-19 (pagine 118-121)

Nicola Soldat

4. L’esclusione del beneficio dell’esdebitazione del debitore inca piente nella legge n 3 del

Nell’esperienza maturata alla luce delle previsioni contenute nella legge n. 3 del 2012 è stata evidenziata una fortissima criticità nell’utilizzo da parte

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del consumatore delle procedure di sovraindebitamento laddove questi non ab- bia alcuna utilità da offrire ai propri creditori.

Infatti, la giurisprudenza di merito ha affermato che il ricorso allo stru- mento della liquidazione del patrimonio non sarebbe ammissibile per il debito- re che non abbia beni da liquidare e ciò in forza di un’interpretazione letterale dell’art. 14-ter della legge n. 3 del 2012 che prevede che il debitore «può chie-

dere la liquidazione di tutti i suoi beni».

Ciò starebbe a significare che, in assenza di beni da liquidare, verrebbe meno la ragione stessa della liquidazione; al contrario, differente sarebbe la possibilità di proporre un piano del consumatore, sempre in assenza di beni da liquidare, ma mettendo a disposizione quota parte del reddito futuro del debi- tore per un periodo di tempo predeterminato.

La conseguenza di tale assunto porterebbe ad affermare che esistono ca- tegorie di debitori che sarebbero totalmente esclusi dall’accesso alle procedure di sovraindebitamento, pur non essendo soggetti alle procedure concorsuali maggiori, venendosi così a tradire la ratio stessa della legge n. 3 del 2012.

Tale limitazione di accesso non risulta condivisibile per una serie di ra- gioni logiche sistematiche.

Innanzi tutto, la legge n. 3 del 2012, pone un limite soggettivo di accesso alle procedure di sovraindebitamento, costituito dalla assoggettabilità del de- bitore alle procedure disegnate dalla legge fallimentare e un limite oggettivo, costituito da una valutazione di meritevolezza legata a specifiche fattispecie espressamente individuate dalla legge.

A fronte di tali limitazioni, si afferma a contrario che chiunque non ri- entri in tali categorizzazioni ha diritto di accedere alle procedure di sovrainde- bitamento.

Orbene, dal punto di vista sistematico, depongono a favore dell’ammissi- bilità del debitore, in primo luogo, la circostanza che la liquidazione del patri- monio è strutturata secondo lo schema del fallimento: ne consegue che se è ve- ro, come è vero, che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall’assenza di beni in capo al fallito, analogicamente si può affermare che la liquidazione del patrimonio non può essere ritenuta inammissibile laddove il debitore risulti privo di beni mobili o immobili.

Al riguardo, occorre porre l’attenzione al dato letterale della previsione contenuta all’art. 14-ter della legge n. 3 del 2012 che, indicando espressamente i beni esclusi dalla liquidazione, non effettua alcun riferimento allo stipendio o alla pensione del debitore, se non nella parte necessaria al mantenimento del debitore e dei componenti della sua famiglia nella misura indicati dal giudice (lett. b).

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Del pari, con la medesima attenzione occorre leggere la lett. d), comma 2 dell’art. 14-quinquies, la quale afferma che il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione dei beni, solamente laddove «il patrimo-

nio comprende beni immobili o mobili registrati», affermando implicitamente che, nel caso in cui il patrimonio non contempli tali categorie di beni, la proce- dura è, comunque, aperta con la sola precisazione che il gestore della crisi non dovrà procedere ad alcuna trascrizione nei pubblici registri.

Altresì, si evidenzia come l’art. 14-quater preveda espressamente la possibilità di conversione della procedura di sovraindebitamento in liquida- zione del patrimonio, in caso di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile anche l’accesso diretto alla liquidazione con messa a disposizione a favore dei creditori di parte dei crediti futuri derivanti dallo stipendio, ovvero dalla pensione, in considerazione del fatto che nelle procedu- re alternative alla liquidazione è possibile la cessione di parte dello stipendio.

Da ultimo, occorre porre attenzione ad altra norma, contenuta all’art. 14-undecies, a mente della quale nel patrimonio da liquidare possono rientra- re anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura: il legislatore, quindi, contempla sia beni che crediti futuri con identico trattamento a favore del ceto creditorio.

Diversamente argomentando, e volendo rimanere strettamente ancorati al dato letterale sfavorevole al debitore privo di beni mobili ed immobili, questo potrebbe facilmente aggirare la previsione ostativa, utilizzando i propri crediti futuri per acquisire la necessaria provvista per procedere all’acquisto di uno o più beni mobili per potere poi avere libero accesso alla liquidazione del patri- monio.

Pur tuttavia, potrebbero permanere dubbi, in questo caso, di maggiore spessore giuridico, nell’ipotesi in cui il debitore, oltre ad essere privo di beni mobili, fosse pure privo di reddito o di pensione; infatti, in tali casi la liquida- zione del patrimonio del debitore potrebbe avere ad oggetto solamente i beni e i crediti eventualmente sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione.

Eppure, non si può certo ignorare la circostanza che la legge deve tutela- re tutti i debitori, nessuno escluso, e, a maggiore ragione, proprio quei debitori che si trovano in più grave difficoltà per dare loro una seconda opportunità a seguito della liberazione dai propri debiti, circostanza, questa, come evidenzia- ta nell’introduzione, di vitale importanza se si vuole concretamente affrontare le conseguenze della crisi economica da Covid-19.

111 L’esdebitazione del sovraindebitato ai tempi del Covid-19: una norma che non può attendere il CCI

Nella novellata disciplina introdotta nel CCI tali limitazioni appaiono essere state riprodotte nella procedura di liquidazione dei beni, sebbene la cre- azione di apposite norme dedicate al debitore incapiente possano risultare di grande utilità pratica.

5.

La soluzione del CCI: la creazione di una nuova procedura dedi-

Nel documento Supervisione bancaria e Covid-19 (pagine 118-121)

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