Federico Cappa
4. La temporanea improcedibilità delle domande di fallimento Meno evidente risulta l’utilità delle soluzioni assunte in tema di falli-
mento e di liquidazione coatta. Il riferimento è alla sanzione di improcedibilità sancita dall’art. 10 d.l. 23/2020 per tutti i ricorsi ai sensi degli artt. 15 e 195 l.f. e 3 del d.lgs. 270/1999, depositati tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020. Il testo originario della norma faceva salva la procedibilità delle istanze prove- nienti dal p.m. con correlata richiesta dei provvedimenti cautelari o conservati- vi di cui all’art. 15 c. 8 l.f., ma il novero dei casi esclusi è stato opportunamen- te esteso, con la conversione, alle iniziative dell’organo inquirente assunte ai sensi dell’art. 7 n. 1 l.f.; alle istanze dichiarative di fallimento in consecuzione al concordato; alle domande di fallimento “in proprio” correlate a stati di in-
83 L e d e r o g h e a l l a d i s c i p l i n a o r d i n a r i a d e l l e p r o c e d u r e c o n c o r s u a l i
solvenza non conseguenti all’epidemia in atto, limitazione, questa, della quale si fa veramente fatica a cogliere la ragionevolezza.
La scelta di non consentire il radicamento di procedimenti pre fallimentari nel periodo indicato è apparsa misura disgiunta da qualunque prospettiva di recupero aziendale, anche alla luce della ristrettezza del periodo coperto dalla improcedibi- lità, che al più poteva spiegarsi in termini di contenimento delle attività processuali generalmente intese. La previsione indicata pare, piuttosto, da annoverarsi, nella sostanza, tra le misure intese a contenere gli effetti negativi dell’epidemia sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, ossia inscriversi nel solco della generalizzata sospensione delle udienze dei procedimenti civili e penali (e dei relativi termini processuali) disposta, dapprima, dal 9 marzo al 22 marzo, dall’art. 1 d.l. 11/2020, quindi estesa fino al 15 aprile dall’art. 83 d.l. 18/2020, infine ulteriormente proro- gata fino all’11 maggio dall’art. 36 d.l. 23/2020 (sulle quali v. Farolfi, 2020).
Il testo governativo proseguiva stabilendo che, quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1, avesse a far seguito la dichiarazione di fallimento, il predetto periodo (9 marzo-30 giu- gno) non dovesse essere computato nei termini di cui agli artt. 10 e 69-bis, l.f. Sorvolando sulla sciatteria redazionale della norma – non si capisce come un ricorso dichiarato “improcedibile” possa sfociare in una dichiarazione di falli- mento –, non era chiaro perché il testo non estendesse analoga previsione al computo del periodo c.d. sospetto ai fini dell’esercizio della revocatoria fallimen- tare, per i fallimenti non dichiarati in consecuzione al concordato (per questi la neutralizzazione del computo discende già dalla disciplina ordinaria). In sede di conversione la lacuna è stata colmata affiancando a quelli già previsti dal testo originario, i termini di cui agli artt. 64, 65 e 67 l.f. Siamo persuasi che, in assenza di tale integrazione, il silenzio iniziale deponesse nel senso della computabilità del periodo di improcedibilità ai fini del consolidamento degli eventuali atti pre- giudizievoli ai creditori posti in essere dal debitore insolvente, trattandosi di so- luzione coerente con un sistema nel quale il periodo c.d. sospetto decorre (salva l’ipotesi della consecuzione tra procedure) a ritroso dalla sentenza dichiarativa di fallimento, invece che dall’atto di avvio del relativo procedimento, scontando quindi di per sé variabili indipendenti dalla tempestività della promozione del procedimento prefallimentare. Scelta come noto destinata ad essere abbandona- ta, a favore della retrodatazione del periodo sospetto dal deposito della domanda di avvio del “procedimento unitario”, dal CCI. Il problema ad ogni modo è stato superato a seguito della soluzione adottata in sede di conversione.
Soltanto un cenno va fatto in questa sede – rinviando per il resto ai perti- nenti contributi – alle disposizioni non esenti da ricadute sul piano concorsuale, di taglio più squisitamente societario, quali: a) la previsione di cui all’art. 6 d.l. in esame, della sospensione, fino alla data del 31 dicembre 2020, delle disposizioni
84 F e d e r i c o C a p p a i
in tema di riduzione di capitale sociale per perdite e la inoperatività per lo stesso periodo della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capi- tale sociale; b) la disposizione di cui all’art. 7 in tema di principi di redazione del bilancio; c) la sospensione disposta dall’art. 8 dell’applicazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del decreto sino alla data del 31 dicembre 2020.
5.
ConclusioniIl giudizio complessivo sul merito delle scelte fatte, per concludere, cre- diamo debba essere improntato a doveroso equilibrio, non sembrandoci che le stesse giustifichino né un indistinto plauso né una indiscriminata stroncatura. Prescindendo dalla esaustività degli interventi (v. Finardi, 2020; Pazzi, 2020), a soluzioni che appalesano con evidenza la loro utilità – il riferimento è alle mi- sure di “flessibilizzazione” delle procedure di regolazione negoziata della crisi –, altre se ne accompagnano che rendono manifesta la loro ultroneità rispetto alle criticità indotte dall’emergenza sanitaria – il giudizio si rivolge soprattutto alla scelta di posticipare in modo generalizzato l’entrata in vigore del CCI. In questo caso – come altri ha opportunamente rimarcato nell’ampio dibattito di questi mesi (Panzani e Arato, 2020) – se non si riuscirà, nell’immediato futuro, a porre rimedio alla inefficienza della decisione, favorendo quantomeno un recu- pero “anticipato” delle novità in tema di sovraindebitamento, è assolutamente doveroso che la nostra comunità vigili affinché il Covid-19 non finisca per costi- tuire pretesto per accantonare sine die l’avvio dell’imponente opera riformatrice attuata con il CCI, il quale, pur nella sua perfettibilità, contribuirà – ne siamo convinti – a far compiere al nostro diritto delle crisi e delle insolvenze un im- portante passo in avanti, nell’incessante dinamica evolutiva che è propria di ogni esperienza umana e sociale.
Bibliografia
Farolfi (2020), Procedure concorsuali e covid-19: prime riflessioni alla luce del d.l. li-
quidità, in www.ilcaso.it.
Finardi (2020), La crisi-19 nella crisi d’impresa: ipotesi propositive per i concordati
preventivi omologati divenuti infattibili e per il concordato fallimento, in www.ilcaso.it. Irrera (2020), Le misure di allerta ai tempi del coronavirus, in www.dirittobancario.it. Irrera e Fregonara (2020), La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del
coronavirus, in www.ilcaso.it.
Panzani e Arato (2020), Il codice della crisi: un rinvio o un addio, in www.ilcaso.it. Pazzi (2020), La nuova dimensione del giudizio di risoluzione del concordato a seguito della