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5. La competenza giurisdizionale nella Proposta di Regolamento

5.2. Le altre competenze

L’esigenza di far coincidere giurisdizione e legge applicabile cede con riferimento ai titoli di giurisdizione previsti in mancanza di accordo, di cui all’art. 5 par. 1 della Proposta. La scelta normativa, in questo caso, privilegia evidentemente istanze di prevedibilità, accogliendo una serie di titoli di giurisdizione tendenti a dare rilievo al collegamento più prossimo con la fattispecie. I criteri adottati - residenza abituale e cittadinanza (o domicile) comune - spesso coincidono con il luogo nel quale la coppia vive o in cui si trovano i beni dei coniugi, e già trovano ampia diffusione nell’ambito degli altri strumenti normativi europei in materia di diritto di famiglia. Tuttavia, a differenza del Regolamento Bruxelles II-bis, nell’ambito del quale i titoli di giurisdizione hanno carattere alternativo in ragione del favor divortii che ne permea la disciplina, nella materia di nostro interesse il legislatore opera una scelta diversa, predisponendo un elenco gerarchico di criteri. Ciò comporta che in ragione del nesso di collegamento, predeterminato dal legislatore sulla base del legame di prossimità con la fattispecie concreta, una sola autorità giurisdizionale risulterà competente volta per volta, a meno che i coniugi non decidano di derogarvi convenzionalmente. Viene, così, eliminato in radice il pericolo di forum shopping che già si era concretizzato nell’ambito del Regolamento in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, poiché ai coniugi resta preclusa la facoltà di rivolgersi a giudici diversi, alternativamente competenti,

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La Commissione proponeva, infatti, di sopprimere il rinvio al diritto nazionale previsto in materia di giurisdizione all’art. 7 del Regolamento n. 2201/03 quando i coniugi non abbiano la stessa nazionalità o non abbiano la residenza abituale sul territorio di uno Stato Membro, poiché tale sistema potrebbe in concreto portare a situazioni in cui nessun Tribunale all’interno dell’Unione Europea, o altrove, abbia la giurisdizione a conoscere della causa.

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restando vincolati da un unico criterio operativo, conoscibile in anticipo e del tutto prevedibile.

Ai sensi dell’art. 5 sono competenti in successione a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi, le autorità giurisdizionali dello Stato Membro: a) della residenza abituale comune dei coniugi o, in mancanza, b) dell’ultima residenza abituale comune dei coniugi se uno dei due vi risiede ancora o, ancora in mancanza, c) della residenza abituale del convenuto o, infine, in mancanza d) della cittadinanza (o del domicile per Regno Unito ed Irlanda) comune dei coniugi.

5.2.1. I criteri della residenza abituale e della cittadinanza comune dei coniugi

I criteri di giurisdizione previsti si basano essenzialmente sulla residenza abituale e sulla cittadinanza comune dei coniugi, fermo restando che nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda il riferimento alla cittadinanza è sostituito da quello di domicile, nell’accezione ivi contemplata. Come di consueto, mentre per la determinazione della cittadinanza, criterio per sua natura fisso e formale, si impone il rinvio alle norme interne del foro di volta in volta competente, anche laddove si presenti il problema della doppia cittadinanza350; il concetto di residenza abituale, che a differenza del primo costituisce un criterio mobile e fattuale, forma oggetto di un’interpretazione autonoma in ambito europeo, indipendentemente dalle nozioni accolte all’interno degli Stati Membri. In particolare, rileva al riguardo la definizione offerta dagli organi di giustizia europea che, già da tempo, si sono pronunciati sul significato di residenza abituale, individuandola nel “luogo in cui l’interessato ha

fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che, ai fini della determinazione del luogo di residenza abituale, occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione”351

. Tuttavia gli elementi fattuali, utili ad individuare l’abitualità della

350 Il giudice dovrà, tuttavia, tener conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia, come rilevato da BARATTA R., Verso la comunitarizzazione dei principi fondamentali del diritto di

famiglia, in RDIPP, 2005, p. 587 ss.

351 Sentenza del 15 settembre 1994, causa C-452/93, Pedro Magdalena Fernandez c. Commissione, in Raccolta, 1993, p. I-4295 ss. In particolare, si veda il par. 22. Si trattava di una controversia nella quale un dipendente della Commissione sosteneva il suo diritto a percepire la cosiddetta indennità di

dislocazione, prevista dallo Statuto del personale, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a). L’indennità di

dislocazione ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari cui sono soggetti i dipendenti che, in conseguenza dell’entrata in servizio presso le Comunità, sono obbligati a trasferirsi dal Paese di residenza al Paese sede di servizio e ad integrarsi in un nuovo ambiente. La nozione di

dislocazione presuppone, fra l’altro, un accertamento della situazione soggettiva del dipendente, vale

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residenza e lasciati al libero apprezzamento del giudice territorialmente competente, mutano inevitabilmente a seconda dell’oggetto della controversia e determinano il rischio di non raggiungere soluzioni omogenee all’interno dello spazio giudiziario europeo352. Facendosi carico di tale problematica, la Corte di Giustizia è intervenuta in numerose occasioni, identificando autonomamente elementi distinti per ciascun settore del diritto nel quale rilevi la nozione di residenza abituale. Pur non avendo ancora fornito una lettura interpretativa del criterio con specifico riferimento al coniuge (o dei coniugi)353, la Corte ha avuto più volte modo di pronunciarsi sul significato della nozione in materia familiare. Dopo aver considerato che “non si può

direttamente trasporre in materia familiare la giurisprudenza sulla nozione di residenza abituale relativa ad altri settori del diritto dell’Unione europea”354

, la Corte ha chiarito che si impone ai giudici nazionali una valutazione globale della situazione della persona, al fine di verificare l’effettiva integrazione dell’individuo in un determinato ambiente sociale e familiare. Di conseguenza, pur restando necessaria una valutazione caso per caso, il giudice nazionale deve accertare la presenza fisica del soggetto sul territorio, che non può essere “in alcun modo

temporanea o occasionale”, ma al contrario idonea a dimostrare “una certa integrazione in ambito sociale e familiare”. Con specifico riferimento alla residenza

abituale del minore, poi, la Corte ha evidenziato la necessità di verificare la sussistenza di talune determinate circostanze, quali la durata, la regolarità le condizioni e le ragioni del soggiorno in un determinato luogo, l’eventuale trasloco di tutta la famiglia, la cittadinanza del minore, il luogo e le condizioni della sua frequenza scolastica, le sue conoscenze linguistiche e le sue relazioni familiari e sociali355. Inoltre, la continuità della in presenza un determinato luogo per collocarvi la residenza abituale non va intesa in termini assoluti, potendosi al contrario ammettere periodi di interruzione della permanenza materiale senza che ciò

abituale. In questo senso, la Corte fornisce i criteri per individuarla, al fine di poter stabilire se erogare o meno l’indennità.

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Sulla necessità di un’interpretazione uniforme si veda VIARENGO I., Le obbligazioni alimentari, cit., p. 243.

353 CAMPIGLIO C., Il foro della residenza abituale del coniuge nel Regolamento (CE) n. 2201/2003:

note a margine delle prime pronunce italiane, in Cuad. Der. Trans, 2010, p. 242 ss.

354 Corte di giustizia, 2 aprile 2009, causa C-523/07, A, in Racc., 2009, I-02805.Cfr. in argomento CASTELLANETA M., Uno Stato può adottare provvedimenti cautelari per i minori sul territorio nei

casi d’urgenza, in Guida al diritto, 2009, n. 18, p. 92 ss.

355 Ibidem, punto 39. A titolo esemplificativo, l’affitto, l’acquisto di una abitazione o la presentazione di una domanda di alloggio popolare/sociale possono costituire un indizio della volontà di trasferimento del nucleo familiare in quel determinato Stato. Un esempio in ordine alla difficoltà di individuare con precisione la residenza abituale e soprattutto di qualificare i diversi elementi di fatto, è dato dalla diversa valutazione, su taluni aspetti, raggiunta nella medesima causa dall’avvocato Generale Kokott (conclusioni depositate il 29 gennaio 2009), secondo la quale alcuni elementi deponevano in senso contrario alla sussistenza della residenza abituale in Finlandia dei minori, poiché i genitori avevano inizialmente solo progettato una vacanza in Finlandia, vivevano in campeggio, e non mandavano i figli a scuola.

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comprometta il perdurare della stessa356.

Restando in attesa di una pronuncia sulla nozione di residenza abituale dei coniugi, che escluda il pericolo di un’applicazione non uniforme del criterio da parte dei giudici nazionali, è da ritenere che l’interpretazione elaborata in relazione ai minori - riferita nello specifico al Regolamento Bruxelles II-bis e considerata applicabile dalla dottrina anche in tema di obbligazioni alimentari357 - possa comunque contribuire a fornire elementi utili anche in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, considerata la rilevanza attribuita a fattori di impronta squisitamente familiare.