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Gli obiettivi perseguiti dall’armonizzazione della disciplina

5. La competenza giurisdizionale nella Proposta di Regolamento

5.1. Gli obiettivi perseguiti dall’armonizzazione della disciplina

Con l’intento di assicurare una maggiore prevedibilità e di accentuare la certezza giuridica dei coniugi che instaurino un giudizio in ambito europeo, la Proposta di Regolamento predispone una disciplina uniforme sulla competenza giurisdizionale, dedicandovi il Capo II, dall’art. 3 all’art.14.

Al riguardo, è possibile osservare in termini generali che due sono le direttrici principali seguite dalla Commissione: da un lato, si preoccupa di rispondere all’esigenza primaria di operare scelte coerenti rispetto a quelle già compiute in materia di divorzio e di successioni; dall’altro mira a favorire la coincidenza tra

forum e ius, mediante il raccordo tra titoli di giurisdizione e soluzioni espresse in

tema di conflitti di legge. Elemento di rilevante novità è costituito, inoltre, dalla portata applicativa del sistema di competenza giurisdizionale approntato, poiché la Proposta offre un sistema completo ed autosufficiente che, in mancanza di limitazioni ratione personae alla sua applicazione, non lascia margini all’applicazione residuale dei diritti nazionali. La Proposta impone, cioè, una norma uniforme che non soffre eccezioni, in modo tale da garantire l’accesso alla giustizia anche ai coniugi che risiedono in uno Stato terzo pur mantenendo legami stretti con uno Stato membro, di cui sono cittadini, o nel quale risiedono per un certo periodo di

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tempo346.

Tuttavia, occorre tenere presente che viene definita la sola giurisdizione internazionale, mentre la delimitazione della competenza territoriale resta disciplinata dalla legislazione processuale interna di ciascun Paese membro. I criteri di giurisdizione indicati, quali la residenza abituale o la cittadinanza, si limitano cioè a determinare un legame tra la fattispecie concreta e lo Stato membro considerato nel suo complesso, per cui esprimono il solo interesse all’esercizio della giurisdizione da parte dell’autorità giurisdizionale di tale Paese347

.

5.1.1. Le esigenze di coordinamento tra sistemi giurisdizionali europei

La maggior parte dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra coniugi vengono instaurati al momento della liquidazione del regime patrimoniale conseguente alla cessazione della vita matrimoniale, vuoi per l’interruzione volontaria del vincolo, vuoi per il sopravvenuto decesso di uno dei coniugi. L’esigenza di evitare la frammentazione di cause connesse e di consentire al giudice competente per lo scioglimento del matrimonio o per le questioni successorie di pronunciarsi anche in merito alla liquidazione del regime patrimoniale viene, pertanto, opportunamente considerato uno degli obiettivi principali della Proposta di Regolamento. A tal fine, il legislatore europeo dispone: (i) all’art. 3, che l’autorità giurisdizionale competente in materia di successioni e testamenti ai sensi della Proposta di Regolamento (ora Regolamento (UE) n. 650/2012) relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, sia competente anche per la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi derivante dall’apertura della successione o del testamento; e (ii) all’art. 4, che l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del divorzio, dell’annullamento del matrimonio o della separazione personale ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/03 potrà, se i coniugi lo concordano, conoscere anche della liquidazione del regime patrimoniale correlata al procedimento di separazione e di altre questioni inerenti al regime patrimoniale sorte a seguito di tale

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Tale sistema era già stato proposto in seno alla Revisione al Regolamento (CE) n. 2201/2003, ma non ha trovato accoglimento a causa delle critiche mosse alla completa soppressione del rinvio al diritto nazionale. Si è osservato che l’adozione di norme uniformi in materia di giurisdizione che si impongono agli Stati membri nelle situazioni che riguardano le loro relazioni con gli Stati terzi, porta ad escludere la competenza degli Stati membri non solo a emanare proprie norme di giurisdizione ma anche a concludere convenzioni internazionali con Stati terzi in questo campo. La soluzione prospettata, pertanto, non terrebbe adeguatamente in conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità che l’Unione è tenuta a rispettare. Sul punto: POCAR F., Osservazioni a margine della

Proposta di Regolamento sulla giurisdizione e la legge applicabile al divorzio, in BARIATTI S., La

famiglia, op. cit., p. 269.

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procedimento.

L’analisi testuale delle norme permette di mettere in luce una differenza sostanziale tra la prima e la seconda previsione, che occorre prendere in considerazione.

a) L’art. 3: il foro in caso di morte di un coniuge

Il foro di cui all’art. 3 conferisce competenza esclusiva al giudice della successione, tutte le volte in cui sia competente a decidere su questioni patrimoniali correlate alla domanda riguardante la successione di un coniuge, senza individuare possibili alternative. La norma non ammette l’elezione del foro ad opera delle parti, né richiama il successivo art. 5, che determina la competenza qualora non si rientri in uno dei casi previsti dagli articoli precedenti.

b) L’art. 4: il foro in caso di scioglimento del matrimonio

L’art. 4, invece, è strutturato diversamente, poiché la competenza dell’autorità giurisdizionale, investita di una domanda di divorzio, di separazione personale o di annullamento del matrimonio, a conoscere delle questioni patrimoniali correlate, resta subordinata all’accordo tra i coniugi, da concludersi in forma necessariamente espressa se anteriore al procedimento, o anche tacitamente nel corso dello stesso.

È ragionevole prevedere che la facoltà di proroga in favore del giudice competente a conoscere sullo status verrà presumibilmente esercitata con maggiore frequenza nei casi di scioglimento congiunto del matrimonio, mentre troverà rara applicazione nelle ipotesi di separazione, divorzio, annullamento non consensuali. Tuttavia, non possono essere sottovalutati i notevoli effetti positivi che potenzialmente tale apertura nei confronti dell’autonomia delle parti in ambito giurisdizionale spiegherà rispetto al rischio di frammentazione dei processi, attualmente assai elevato. Ben può accadere, infatti, che il giudice competente a decidere sul divorzio sulla base del Regolamento (CE) n. 2201/2003 - che non lascia spazio alcuno all’elezione del foro da parte dei coniugi - non coincida con quello chiamato a pronunciarsi sulla liquidazione del patrimonio derivante dallo scioglimento del vincolo matrimoniale, necessariamente individuato dalle legislazioni nazionali che generalmente non prevedono facoltà di proroga della giurisdizione in materia familiare. Pertanto, i coniugi – si badi, anche quelli concordi sul porre fine al rapporto matrimoniale e sulle condizioni economiche dello scioglimento – si trovano costretti a duplicare necessariamente i processi davanti a due giudici diversi, qualora i titoli di giurisdizione previsti non coincidano, con tutto ciò che ne discende in termini di maggiorazione di costi e dilatazione dei tempi processuali.

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ammette l’instaurazione dei giudizi - l’uno sullo status, l’altro sulle conseguenti statuizioni patrimoniali - davanti al medesimo giudice, tutelando le esigenze di speditezza, di prevedibilità e di economia processuale vantate dalle parti del processo, e al contempo assicurando la coerenza interna tra fonti europee di riferimento.

5.1.2. La ricerca della coincidenza tra forum e ius attraverso l’elezione del foro

Fuori dai casi di cui agli articoli 3 e 4, ovvero qualora le questioni di natura patrimoniale sorgano in costanza di matrimonio, oppure nel caso di mancata elezione del foro su accordo dei coniugi in pendenza di separazione o divorzio, e ancora quando non si tratti di una domanda correlata ad una questione successoria, si applica l’art. 5, rubricato genericamente “altre competenze”. Anche qui, le soluzioni proposte mirano a garantire un elevato livello di certezza e di prevedibilità nel contesto europeo, attraverso la predisposizione di un sistema gerarchico di titoli di giurisdizione, nonché conferendo attenzione particolare al raccordo tra la disciplina dettata in tema di giurisdizione e quella adottata sul confitto di leggi.

L’obiettivo di far coincidere forum e ius viene assicurato innanzitutto attraverso la previsione del paragrafo 2 dell’art. 5, che consente ai coniugi la facoltà di concordare l’attribuzione della competenza a decidere sulle questioni inerenti al loro regime patrimoniale “alle autorità giurisdizionali dello Stato Membro la cui legge

hanno scelto come applicabile al loro regime patrimoniale, ai sensi degli articoli 16 e 18”. L’accordo può essere concluso in qualsiasi momento, ma deve assumere

forma scritta ed essere datato e firmato da entrambe le parti, qualora sia raggiunto anteriormente alla fase del processo. Come già accennato, l’affermazione della proroga di giurisdizione nell’ambito della materia dei regimi matrimoniali costituisce una novità di grande rilievo – considerando che una tale possibilità non è ammessa dal diritto internazionale privato degli Stati Membri, né come noto dal regolamento (CE) n. 2201/03 – e si ritiene possa sortire notevoli effetti positivi. In particolare, essa introduce un elemento di flessibilità che consente di bilanciare l’interesse alla certezza dei titoli di giurisdizione previsti, con quello dell’effettiva vicinanza dell’autorità adita rispetto alla fattispecie concreta348

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La limitazione dell’elezione del foro nei soli confronti del giudice dello Stato membro la cui legge sia stata scelta come applicabile dai coniugi, inoltre, risponde alla duplice esigenza di facilitare il compito dell’autorità giurisdizionale, chiamata a pronunciarsi in forza del proprio e meglio conosciuto diritto, nonché di convogliare tutte le questioni patrimoniali di una coppia transfrontaliera davanti ad un unico

348 Sull’opportunità di far coincidere forum e ius in materia familiare, nell’ambito della quale il legame tra disciplina sostanziale e disciplina processuale si rivela particolarmente stretto, FRANZINA

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giudice, che applicherà un’unica legge. Peraltro, la richiesta della forma espressa per la validità dell’accordo stipulato in epoca anteriore all’instaurazione del processo, assicura la consapevolezza della scelta ad opera di entrambi i coniugi.

Oltre a favorire la coincidenza tra foro e legge applicabile, la soluzione prospettata al paragrafo 2 dell’art. 5 contribuisce ad ampliare l’ambito applicativo

ratione personae al futuro Regolamento. Viene, infatti, consentito l’accesso alla

giustizia sul territorio europeo anche ai coniugi aventi diversa cittadinanza, che non abbiano residenza abituale all’interno di uno Stato Membro, ma che abbiano scelto di applicare ai loro rapporti patrimoniali la legge di un Paese europeo. Dal combinato disposto degli articoli 5 e 16 della Proposta, in particolare, i coniugi potrebbero designare il giudice ed applicare la legge di uno Stato membro di cui uno solo dei due sia cittadino, abolendo in radice un problema che si è in concreto già presentato in sede di applicazione del Regolamento (CE) n. 2201/03 e sul quale la Commissione aveva auspicato una revisione349.