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L’esecuzione delle decisioni straniere nella Proposta di regolamento

10. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere

10.2. L’esecuzione delle decisioni straniere nella Proposta di regolamento

Quanto all’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro - attualmente disciplinata dalla Proposta all’art. 31 – pare utile preliminarmente dare conto delle recenti modifiche che hanno interessato, da un lato, la materia civile e commerciale; dall’altro, la materia successoria, al fine di ipotizzare le future scelte legislative in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi.

10.2.1. Il richiamo alla materia civile e commerciale

A seguito delle procedure di revisione che hanno investito il Regolamento (CE) n. 44/2001, di recente sfociate nella stesura definitiva del nuovo Regolamento (UE) n. 1215/2012412, viene confermato il consolidato principio dell’automatico riconoscimento delle decisioni, ma al contempo, il sistema dell’esecuzione delle decisioni subisce un notevole sviluppo rispetto al precedente. L’art. 39 del nuovo testo prevede, infatti, che “la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva

in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”. Seppure in una versione più attenuata

rispetto a quella originariamente prefigurata dalla Commissione nella sua proposta del dicembre 2010, in sostanza il Regolamento “Bruxelles I bis” generalizza, estendendola a tutte le decisioni rese in materia civile e commerciale, la c.d. abolizione dell’exequatur, vale a dire la soppressione di qualsiasi procedura intermedia necessaria affinché l’esecutività di una decisione resa in uno Stato membro possa manifestarsi anche in altro e diverso Stato membro413.

La libera ed automatica circolazione dell’efficacia esecutiva resta, tuttavia, ancora condizionata dalla eventuale contestazione della parte interessata ad opporvisi, che ha il potere di instaurare un apposito procedimento innanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto, al fine di sentir accertare la

412 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, Pubblicato in Gazzetta ufficiale UE n. L 351 del 20/12/2012 pag. 0001 - 0032

413

Invero, l’abolizione dell’exequatur non costituisce una novità in senso assoluto nell’ambito della Regolamentazione europea, ma era stata riservata ad alcune particolari materie, quali: i crediti non contestati di cui al Regolamento (CE) n. 805/04; le decisioni in tema di diritto di visita e di sottrazione internazionale dei minori di cui al Regolamento (CE) n. 2201/03; i crediti alimentari di cui al Regolamento (CE) n. 4/2009, pur con le limitazioni ivi specificate. Tuttavia, occorre rilevare che il Regolamento (UE) n. 1215/2012 si discosta rispetto ai modelli fino ad ora adottati, che in effetti dettano un regime ancora più avanzato di semplificazione, non presupponendo più il controllo sull’inesistenza dei motivi ostativi e la facoltà di proporre opposizione al riconoscimento. In sostanza, della decisione straniera ci si viene così a valere come di un titolo esecutivo nazionale, senza la necessità di esperire alcuna procedura intermedia.

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presenza di uno dei motivi ostativi al riconoscimento (ed all’esecuzione) tuttora posti dall’art. 45 del Regolamento Bruxelles I bis414

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10.2.2. Il richiamo alla materia successoria

Il sistema approntato in materia civile e commerciale, così brevemente tratteggiato, si discosta da quello pur recentemente adottato in ambito successorio, oggetto della recente opera di armonizzazione del legislatore europeo, che ha dato frutto all’emanazione del Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo415.

Dopo aver ribadito il principio dell’automatico riconoscimento delle decisioni, in tema di esecuzione, il nuovo strumento normativo si attesta su uno standard di apertura meno avanzato rispetto al Regolamento (UE) 1215/2012 e, nel contempo, assimilabile al superato regime predisposto dal Regolamento (CE) n. 44/2001416. L’esecuzione della decisione emessa in uno Stato membro resta, cioè, subordinata all’esperimento della procedura finalizzata ad ottenere la dichiarazione di esecutività, che viene disciplinata dallo stesso Regolamento sulla base di un iter specifico e assai dettagliato.

414FERACI O., L’abolizione dell’exequatur nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001:

quale destino per i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni?, in Rivista di diritto internazionale, 2011, pp. 832-845; KRAMER X.E., Abolition of Exequatur under the

Brussels I Regulation: Effecting and Protecting Rights in the European Judicial Area, in Nederlands internationaal privaatrecht, 2011, pp. 633-641.

415 Pubblicato in Gazzetta ufficiale UE n. L 201 del 27/07/2012 pag. 0107 – 0134. Tra i contributi sulla Proposta di Regolamento in tema di successioni si vedano: BONOMI A., Successions

internationales: conflits de lois et de juridictions, in Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 2010, vol. 350, p. 71 ss.;AA.VV. Perspectives du droit des successions

européennes et internationales: étude de la proposition de règlement du 14 octobre 2009, a cura di

G. Khairallah, Paris, 2010; AA. VV., Successions internationales - Réflexions autour du futur

règlement européen et son impact pour la Suisse, a cura di Bonomi e Schmid, Zürich, 2010; Marino

S., La proposta di regolamento sulla cooperazione giudiziaria in materia di successioni, in Rivista di

diritto internazionale, 2010, p. 463 ss

416Si noti la differenza testuale tra i due strumenti normativi. Mentre il Regolamento (CE) n. 44/2001, all’art. 38 stabiliva che “le decisioni emesse in uno Stato Membro ed ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato Membro dopo esservi state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata”, il nuovo Regolamento (UE) 1215/2012, all’art. 39, stabilisce che “la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”.

- 172 - 10.2.3. Le future scelte del legislatore

Alla luce delle diversità emerse, il duplice e indistinto richiamo effettuato dalla Proposta di Regolamento, da un lato alla materia successoria, dall’altro alla materia civile e commerciale, non appare più attuale ed impone una riflessione ulteriore per chiarire quale, tra quelle parimenti richiamate, potrà essere la scelta perseguibile dal legislatore europeo in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere attinenti ai rapporti patrimoniali tra coniugi.

A questo riguardo, pare significativo segnalare che le recenti linee guida pubblicate dal Consiglio dell’Unione europea per indirizzare il confronto fra gli Stati membri in ordine alle proposte di regolamento sulla competenza, la legge applicabile e l’efficacia delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, sembrano suggerire piuttosto chiaramente la via da seguire. Al punto b), il documento raccomanda che il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie, vengano informati agli stessi principi previsti per le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie in tema di successioni mortis causa, ai sensi del Regolamento (UE) n. 650/2012417.

Sicché, a prescindere dai richiami contenuti nella Proposta al Regolamento “Bruxelles I”, ora “Bruxelles I bis” - che avrebbero determinato una decisiva spinta in avanti verso l’abolizione dell’exequatur - pare probabile che ci si limiterà a recepire l’orientamento più prudente seguito dal legislatore nel diritto internazionale privato delle successioni. Di conseguenza, per far eseguire la decisione, l’interessato dovrà avviare una procedura uniforme nello Stato dell’esecuzione che gli consentirà di ottenere una dichiarazione di esecutività. Tale procedura è unilaterale e si limita, in una prima fase alla verifica dei documenti prodotti. Solo in una fase successiva, qualora venga proposta opposizione da parte di chi ha interesse a negare l’esecuzione, il giudice procederà ad esaminare gli eventuali motivi ostativi al riconoscimento (e all’esecuzione), che garantiscono a loro volta una protezione adeguata dei diritto dell’opponente418

.

417 Le linee guida sono quelle riportate nel documento n. 16878/12 del Consiglio dell’Unione europea, approvate nella riunione del 7 dicembre 2012

418

All’art. 43, il Regolamento (UE) n. 650/2012 dispone che “Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58”. Articolo 45 Competenza territoriale “1. La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all’organo giurisdizionale o all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 78. 2. La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, o dal luogo dell’esecuzione”. Articolo 46. Procedimento “1. Il procedimento è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione. 2. L’istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione. 3. La domanda è corredata dei seguenti documenti: a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne

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l’autenticità; b) l’attestato rilasciato dall’organo giurisdizionale o dall’autorità competente dello Stato membro di origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 47”. Articolo 47 Mancata produzione dell’attestato: “ 1. Qualora l’attestato di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, il giudice o l’autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa. 2. Qualora l’organo giurisdizionale o l’autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri. Articolo 48 Dichiarazione di esecutività: “La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all’articolo 46 senza alcun esame ai sensi dell’articolo 40. La parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni”. Articolo 49 Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività: 1. La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente notificata all’istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro di esecuzione. 2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, corredata della decisione qualora quest’ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte. Articolo 50 Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività 1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività. 2. Il ricorso è proposto davanti all’organo giurisdizionale comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all’articolo 78. 3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio. 4. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non compare davanti all’organo giurisdizionale investito del ricorso nel procedimento riguardante l’azione proposta dall’istante, si applicano le disposizioni dell’articolo 16 anche se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri. 5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine per proporre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione, sia mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario che nella residenza. Tale termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza. Articolo 51 Impugnazione della decisione emessa sul ricorso: “La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo nei modi comunicati dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all’articolo 78”. Articolo 52 Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività: “L’organo giurisdizionale davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 51 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall’articolo 40. Esso si pronuncia senza indugio”. Articolo 53 Sospensione del procedimento: “L’organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 51, su istanza della parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, sospende il procedimento se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine per la presentazione di un ricorso”. Articolo 54 Provvedimenti provvisori e cautelari: 1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l’istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro di esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 48. 2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari. 3. In pendenza del termine di cui all’articolo 50, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, si può procedere solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione. Articolo 55 Esecutività parziale 1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l’organo giurisdizionale o l’autorità competente rilasciano la

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In effetti, questa sembra una scelta obbligata, ove si consideri che in ambito familiare, più che altrove, i legislatori nazionali faticano a cedere la propria sovranità statale, che può ben essere esercitata anche mediante il controllo autoritativo finalizzato alla dichiarazione di esecutività delle decisioni provenienti dall’estero.

Tuttavia, muovendosi in un’ottica di maggiore semplificazione e di crescente fiducia reciproca, sulla quale si sta costruendo il sistema di diritto internazionale privato europeo, si ritiene auspicabile un ripensamento da parte del legislatore in favore dell’eliminazione della procedura di exequatur, sulla scorta del modello ispirato a quello già accolto nell’ambito del Regolamento (UE) n. 1215/12419

. Così facendo, verrebbero nel contempo contemperati due interessi primari e meritevoli di tutela: da un lato, quelli di celerità e di semplificazione, obiettivi prioritari del sistema giudiziario europeo, miranti alla tendenziale equivalenza delle decisioni degli altri Stati membri a quelle dei giudici interni; dall’altro, quello facente capo ai privati, eventuali controinteressati all’esecuzione, che non vedrebbero frustrate a priori le proprie aspettative, mantenendo il potere di opporsi alla dichiarazione di esecutività qualora la decisione richiesta sia viziata da uno dei motivi ostativi al riconoscimento420.