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14. Le coppie non sposate nel diritto internazionale privato

14.2. La legge applicabile alle unioni registrate nel contesto europeo

14.2.2. L’assenza di norme di conflitto ad hoc

Infine, non pochi sono gli ordinamenti ancora privi di norme di conflitto in materia: oltre ad alcuni tra quelli che hanno regolato le unioni di fatto in forma contrattuale308, quali Francia309 e Spagna310, anche l’ordinamento italiano, che neppure a livello materiale disciplina la fattispecie in esame, non ha a maggior ragione predisposto norme di conflitto ad hoc.

L’assenza di disciplina non esclude, tuttavia, la possibilità che il giudice di uno di tali Stati membri si trovi ad affrontare problemi di rilevanza giuridica di fronte ad unioni registrate o ad accordi di convivenza con elementi di estraneità. Ciò in quanto rapporti di tal tipo sono ormai diffusi e disciplinati in molti Paesi di civil e common

law e, come noto, i criteri di giurisdizione nazionali sono frequentemente definiti in

termini ampi in ordine alle controversie internazionali311.

Oltre alla complessa operazione di qualificare istituti non conosciuti all’interno delle norme internazionalprivatistiche già esistenti, l’applicazione di criteri di collegamento non appropriati, ancorati a fattori oggettivi bilaterali, lascia aperto e irrisolto il problema che si renda applicabile alla fattispecie concreta una legge che non conosce gli istituti in esame. In mancanza di norme materiali relative a tali forme di unione, infatti, l’alternativa sarebbe tra l’esclusione di qualsiasi effetto alla registrazione effettuata all’estero, che sia tra persone dello stesso sesso o di sesso differente, e l’applicazione della disciplina sostanziale in materia di matrimonio,

307

Per una critica a tale disposizione: GEBAUER, op. cit., p. 275.

308 Nel senso che la mancata previsione di specifiche norme di conflitto sia collegata al carattere contrattuale di certe forme di unione: MARKUS V., Registrierte Partnershaften-Handlungensbedarf

und Handlungsmoglichekeitenim IPR, in Schweitzeriche Zeitschrft int. Eur. Recht, 2001, p. 109 e

116.

309

Per quanto riguarda la prospettiva francese si veda ad esempio: KHAIRALIAH G., Les partenariats

organisés en droit international privé, in Rev. crit. droit int. priv., 2000, p. 320.

310 Sulla mancanza di una normativa internazionalprivatistica in materia, relativamente alla prospettiva spagnola si veda: GONZALES BEILFUSS C., Non –marital cohabitation, Registered

partnerships and same sex marriage in private international law: the Spanish prospective, in Yearbook of private international law, 2004, vol. 6, p. 186 ss.

311

S. TONOLO, op. cit., p. 164. In particolare, la giurisdizione del giudice italiano sussiste, secondo l’art. 3 della legge 218/95, quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Secondo l’art. 4 della stessa legge, la giurisdizione italiana sussiste anche quando sia stata convenzionalmente accettata dalle parti o non sia stato eccepito il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.

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soluzione quest’ultima che, soprattutto per quanto riguarda le registered partnerships, potrebbe portare all’attribuzione all’unione in questione di effetti maggiori e più penetranti di quelli che essa è destinata a produrre nell’ordinamento di origine.

Infine, problema altrettanto spinoso è quello del riconoscimento che un’unione non tradizionale può ricevere in un ordinamento diverso da quello d’origine. Siccome non tutti gli Stati disciplinano gli istituti in esame, infatti, è assolutamente possibile che il riconoscimento stesso venga negato, con la conseguenza del crearsi di situazioni claudicanti, valide solo in alcuni Stati, non invece in altri.

- 117 - Capitolo III:

Verso un diritto internazionale privato europeo in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi

1. Considerazioni introduttive

Nel capitolo che precede, sono state messe in luce le problematiche più rilevanti che i coniugi o i conviventi transfrontalieri sono costretti a porsi, sia nell’ambito della gestione quotidiana del patrimonio familiare, sia al momento della liquidazione dello stesso, in seguito a separazione personale o a morte.

Tali difficoltà rappresentano tuttora un grave intralcio alla libertà di movimento all’interno dell’Unione Europea, ove il fenomeno delle coppie internazionali acquista un’importanza sempre maggiore, a fronte della crescente mobilità delle persone in uno spazio senza frontiere interne. Come si è avuto modo di rilevare, gli inconvenienti più ostici da risolvere, dal punto di vista giuridico, oltre che pratico, sono per lo più riconducibili alle innumerevoli difformità e disomogeneità tra normative applicabili - tanto a livello di diritto sostanziale, quanto di diritto internazionale privato – che si pongono in netto contrasto con quelle esigenze di certezza del diritto e di uniformità delle soluzioni, perseguite a livello europeo attraverso la cooperazione giudiziaria in materia civile.

È, dunque, l’esigenza di creare uno spazio unitario di libertà, sicurezza, giustizia, nel quale la libera circolazione delle persone viene assicurata nel rispetto dei diritti fondamentali e dei diversi ordinamenti giuridici, il motore che ha spinto il legislatore europeo nella direzione di un’armonizzazione della disciplina internazionalprivatistica della materia in esame, attraverso l’emanazione di atti normativi predisposti a livello europeo.

Attualmente, sono al vaglio delle Istituzioni due distinte Proposte di Regolamento: la prima, relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi; la seconda, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni degli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Già ad un primo sguardo, è possibile identificare almeno tre caratteri di rilevante innovatività propri degli strumenti normativi in fieri, dei quali sin d’ora sembra necessario dare conto: da un lato, mirano ad uniformare una materia che per complessità ed eterogeneità era finora rimasta espressamente esclusa dai Regolamenti esistenti; dall’altro, essi si collocano tra quegli strumenti cosiddetti di “nuova generazione”, aventi per oggetto non solo un singolo aspetto, ma l’intera disciplina internazionalprivatistica della materia che hanno ad oggetto. Tuttavia, è un terzo aspetto quello che colpisce maggiormente, ovvero la decisione della

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Commissione di non presentare un unico atto, bensì due distinte Proposte di Regolamento, in modo tale da scindere il settore dei regimi matrimoniali da quello concernente gli effetti patrimoniali conseguenti ad una partnership registrata. Si tratta della prima occasione in cui le Istituzioni europee prendono formalmente atto di nuove forme di unione, esterne al matrimonio, ma collocandole esplicitamente all’interno del diritto di famiglia312

.

Coerentemente rispetto alla scelta compiuta dal legislatore europeo, anche la presente analisi mantiene distinte le due materie disciplinate dalle Proposte di Regolamento, dedicando rispettivamente il presente capitolo ai regimi patrimoniali tra coniugi, ed il successivo agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

2. L’iter della Proposta di Regolamento in materia di rapporti