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12. Pubblicità e opponibilità ai terzi

13.1. Status e rapporti patrimoniali delle coppie non tradizionali nelle

13.1.2. L’ unione registrata

Al contrario di quella appena analizzata - che trova origine e maggior riconoscimento all’esterno del territorio europeo242

- la fattispecie “unione registrata” si è sviluppata soprattutto in ambito europeo ed è stata regolamentata da molti ordinamenti secondo due principali direttrici distinte, aventi caratteristiche proprie243.

Da una parte, i Paesi dell’Europa centro-settentrionale riservano la registrazione alle unioni tra persone omosessuali e nella sostanza assimilano il rapporto nascente da tale registrazione al matrimonio244; dall’altra, i Paesi dell’Europa neolatina prevedono la registrazione delle unioni tra persone di sesso opposto o dello stesso

241 Così ad esempio in Inghilterra, Germania, Italia, Scozia (ma solo se la convivenza è eterosessuale), Lussemburgo, Danimarca, Finlandia, Francia, Belgio. Fa eccezione l’Irlanda, dove i contratti tra conviventi sono considerati ex se invalidi e contrari all’ordine pubblico.

242 SESTA M., Diritto di famiglia, Padova, 2003, p. 350.

243 Attualmente, solo 9 Stati membri non disciplinano nella legislazione interna le unioni registrate: Bulgaria, Cipro, Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia.

244 In questi ordinamenti, momento fondamentale è considerato quello della celebrazione che tiene luogo del matrimonio, cioè di una dichiarazione effettuata di fronte all’ufficiale dello stato civile, che viene ad assumere, anche nei profili esteriori, non il significato di consegna di un documento contenente la volontà delle parti, ma di una vera e propria celebrazione, a seguito della quale i due compagni assumono gli stessi diritti e doveri rispetto alle persone coniugate, pur con alcune eccezioni diverse in ciascun Paese. Anche gli impedimenti sono ricalcati sulla disciplina matrimoniale.

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sesso ed organizzano la relazione susseguente sottolineandone il carattere contrattuale, attraverso forme prestabilite dalla legge che escludono in generale l’acquisto di uno status assimilabile a quello di coniuge245

.

a) Il modello scandinavo

Nello specifico, i Paesi Scandinavi sono tutti orientati verso il riferimento alla normativa in materia di matrimonio: i legislatori di Danimarca246, Norvegia247, Svezia (fino al 2009) 248, Finlandia249, Islanda250 richiamano espressamente la normativa matrimoniale, limitandosi ad escludere da tale rinvio alcune disposizioni, come quelle relative alla filiazione. Nella stessa direzione è orientata anche la legge tedesca251 che prevede l’apertura alla registrazione solo per le unioni tra persone dello stesso sesso ed inserisce tale istituto nel diritto di famiglia.

La nascita dell’atto, la disciplina del rapporto ed il suo scioglimento sono direttamente regolati dalla legge, che prevede forme di celebrazione vera e propria, sancisce diritti e doveri predeterminati, individua i modi di scioglimento, dando vita ad un nuovo istituto giuridico che modifica lo stato civile delle persone.

La partnership registrata secondo il diritto di questi ordinamenti (cosiddetta partenariat enregistré o enregistrement de partenariat) non può, quindi, essere considerata solo un contratto fra le parti, in quanto riveste i caratteri di una fattispecie giuridica di diritto di famiglia, che individua posizioni precise alle quali i soggetti coinvolti possono derogare solo in parte, così come avviene per il vincolo coniugale.

L’essenza prettamente familiare dell’istituto si ripercuote inevitabilmente in campo economico, seppur con alcune differenze tra un ordinamento e l’altro. Nei Paesi Scandinavi, dove il partenariato è concepito come un’alternativa al matrimonio

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In questi ordinamenti, il prius è costituito dal contratto e dunque da una manifestazione di volontà principalmente diretta a disciplinare i rapporti patrimoniali, ancorché in alcuni casi estesa a ricomprendere profili di carattere personale; il negozio viene inserito in un meccanismo pubblicitario tendente ad apprestare forme di opponibilità ai terzi, e si perfeziona con una sorta di celebrazione che si sostanzia nella registrazione dell’accordo.

246 E’ in vigore il Danish Registered Partnership Act n. 372, 7 giugno 1989. Questa legge ha dato per la prima volta la possibilità a due soggetti anche dello stesso sesso di registrare la propria unione conseguendo gli stessi effetti del matrimonio.

247 Bill on Registered Partnership n. 40, 30 aprile 1993.

248 Registered Partnership Act n. 1117, 23 giugno 1994. Questa legge è stata abrogata nel 2010, al momento dell’approvazione della legge sul matrimonio tra soggetti del medesimo sesso..

249 Registered Partnership Act n. 250, 9 novembre 2001.

250

Act on Registered Partnership n. 87, 12 giugno 1996.

251

E’ stata introdotta il 16 febbraio 2001 la Lebenspartnerschaftsgesets che dà la possibilità a persone dello stesso sesso di registrare l’unione. La registrazione sottopone l’unione ad una minuziosa regolamentazione in materia patrimoniale e allo stesso tempo opera numerosi parallelismi con la disciplina matrimoniale (anche per ciò che concerne gli impedimenti)

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aperta alle persone del medesimo sesso, i partners che decidono di registrare la propria unione sono economicamente parificati ai coniugi, e ciò sia nel corso dell’unione – quanto ad esempio ai regimi patrimoniali, alla proprietà e alla gestione dei beni, alle obbligazioni alimentari, alle pensioni, alle imposte, alle assicurazioni – sia a seguito del suo scioglimento. Nell’ordinamento tedesco, invece, la situazione dei partners, sostanzialmente equiparata a quella dei coniugi nel corso del rapporto, se ne distanzia al momento dello scioglimento, poiché non è prevista la spartizione equa degli incrementi, istituto tipico del regime patrimoniale comunista del diritto tedesco matrimoniale, di cui si è già avuto modo di trattare.

b) Il modello francese

La seconda linea di tendenza riscontrata a livello europeo segue, invece, una direzione opposta a quella appena delineata. Ordinamenti quali Francia252 e Belgio253 disciplinano le unioni registrate come contratti254 sottolineando la loro non equiparabilità all’istituto del matrimonio. Di conseguenza, attenzione quasi esclusiva è dedicata agli aspetti di natura patrimoniale ed i legami personali non trovano specifica disciplina a livello normativo, restando nella disponibilità, seppur parziale, dei soggetti coinvolti.

Non può trascurarsi, comunque, la presenza di elementi che sembrano avvicinare le unioni legalizzate, più che ai contratti, a istituti di diritto familiare volti ad organizzare principalmente la vita in comune della coppia255: a questo fine, di

252

Loi relative au Pact Civil dé Solidarité n. 99/994 del 15 novembre 1999, in Journal Officiel n. 265 del 16 novembre 1999.

253 Loi instaurant la cohabitation légale del 23 novembre 1998: la “cohabitation légale” ha natura contrattuale, si limita ad affrontare gli aspetti patrimoniali della convivenza e viene collocata nel libro del codice civile inerente alla proprietà.

254 Esse, infatti, non sono definiti come veri e propri partenariats, ma come “contrats enregistrés o enregistrements de contrat. Sul punto, Annexe, cit., p. 200.

255

Sembra opportuno, a questo riguardo, aggiungere alcune considerazioni sul modello francese di Pact civil de solidarité. La legge francese sui pacs , l. n. 944 del 15 novembre 1999 , offre una definizione sia del patto civile di solidarietà (intendendolo come un contratto tra due persone fisiche, maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, per organizzare la loro vita in comune), sia, per la prima volta, del concubinato (definito come unione di fatto caratterizzata da comunione di vita, che presenta un carattere di stabilità e continuità, tra due persone, indipendentemente dal loro sesso, che conducono vita di coppia).

Il pacs non dà vita ad un’unione matrimoniale, ma è un contratto, e come tale è retto dalle disposizioni del code civil relative ai contratti e alle obbligazioni.

Per essere valido esso necessita di quattro condizioni: la capacità di contrarre (i minori e gli incapaci non possono sottoscriverlo); il consenso (può essere annullato per errore, dolo, violenza); l’oggetto (che deve riguardare l’organizzazione della vita in comune); una causa lecita.

Le parti devono rendere la relativa dichiarazione presso la cancelleria del Tribunale del luogo ove fissano la residenza comune, dichiarazione che viene poi iscritta in apposito registro e che conferisce al patto data certa e opponibilità ai terzi . Il patto si scioglie per dichiarazione comune o anche unilaterale .

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notevole interesse sono le previsioni riguardanti obblighi reciproci di aiuto morale e materiale - le cui modalità vengono però determinate nel patto stesso e non dalla legge -; o ancora i divieti di stipulazione di un pacs francese, come di una

“cohabitation legal” belga, in capo a soggetti tra i quali sussistono vincoli di

parentela o di coniugio.

A differenza di quanto accade con la celebrazione del matrimonio o con la registrazione dei cd. “partenariats”, però, lo stato civile degli interessati resta inalterato e non impedisce un eventuale successivo matrimonio che coinvolga uno o entrambi i soggetti già legati dalla stipulazione di un contratto civile di solidarietà.

Dal punto di vista economico, l’ordinamento francese adotta un sistema definito “embrionale” rispetto a quello dedicato al matrimonio: la proprietà dei beni acquistati nel corso di una relazione sigillata da un PACS si presume comune ad entrambi i conviventi, così come solidale è la responsabilità verso i terzi per le obbligazioni assunte. Al contrario, in Belgio vige il regime di separazione dei beni - salva espressa disposizione contraria contenuta nell’accordo registrato - ma i partner

Oggetto ne sono gli obblighi reciproci di assistenza durante la convivenza o in seguito alla rottura: in questo caso il giudice interviene solo se vi è conflitto. La proprietà dei beni acquistati, salvo patto contrario, si presume comune, così come è solidale la responsabilità verso i terzi per le obbligazioni assunte. Non è prevista la successione ab intestato.

Il patto spiega inoltre numerosi effetti in materia fiscale, delle locazioni, dell’accesso ad altre prestazioni nel campo dei servizi sociali .

Di notevole interesse è la previsione dell’articolo 515-4 che sancisce l’obbligo per i compagni di apportarsi reciprocamente un aiuto mutuo e materiale, le cui modalità vengono determinate nel patto stesso. A parere di alcuni autori, questa norma costituirebbe il chiaro indice che il pacs, pur rimanendo classificato dalla legge come contratto, non si limiti a regolare gli aspetti patrimoniali del rapporto ma possa invece addentrarsi nell’ambito dei rapporti personali .

Allo stesso modo, la disposizione che vieta la stipulazione dei pacs ai soggetti tra i quali sussistono vincoli di parentela, o sposati, sembra costituire, secondo alcuni, la prova che l’istituto in questione possa essere avvicinato al matrimonio, più che ad un contratto .Tuttavia, il patto non modifica lo stato civile degli interessati, non imponendosi ad impedimento di un eventuale successivo matrimonio che coinvolga uno o entrambi i soggetti già legati dalla registrazione.

Nei pacs, dunque, si assiste ad una soluzione di tipo ibrido: mentre i rapporti fra le parti (ma solo quelli di natura patrimoniale) possono e debbono essere oggetto di pattuizione contrattuale, i rapporti delle stesse nei confronti dei terzi sono invece predeterminati tassativamente dalla legge.

Da ciò risulta che i diritti ricollegati alla qualità di parte di un pacs costituiscono una serie finita espressamente menzionata dalla legge, tale che laddove la legge stessa non sia intervenuta, la coppia registrata è tamquam non esset . Sul Patto Civile di Solidarietà si vedano: AMBANELLI A., La

disciplina del “pact civil de solidarité”, in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 1/2001, p.

70; CALÒ E., Sul progetto di disciplina degli accordi di convivenza, in Corriere Giuridico, n. 12/2000, p. 1674; IEVA M., Dalla legge francese alle proposte italiane, in Riv. Not., 2001, p. 37; FERRANDO G., Gli accordi di convivenza: esperienze a confronto, in Rivista critica del diritto

privato, 2000, p. 163; DEL PRATO E.,Patti di convivenza, in Familia, 2002, p. 970; PICCALUGA F.,

Famiglia di fatto e concubinage: la recente disciplina del patto civile di solidarietà, in Famiglia e diritto, n. 41/2000, p. 418: la legge modifica il libro primo del codice civile francese (delle persone);

VITUCCI P., “Dal dì che nozze…”. Contratto e diritto della famiglia nel pacte civil de solidarité, in

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devono contribuire ai bisogni della famiglia in misura proporzionale ai propri redditi e restano solidalmente responsabili per i debiti contratti a tali fini nei confronti di terzi.