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4. L’ambito di applicazione ratione materiae

4.3. La necessità di una definizione univoca a livello europeo

Prendendo le mosse dall’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, all’art. 2 la Proposta di Regolamento propone una definizione ampia, che identifica testualmente il regime patrimoniale tra coniugi nell’“insieme di norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e con i terzi”. Si tratta, di per sé, di una nozione incompleta e poco esplicativa, che non aiuta a delineare le caratteristiche fondamentali dell’istituto, lasciando all’interprete e ai diritti locali il potere di definire il contenuto dei rapporti di natura economica tra marito e moglie.

Tuttavia, il provvisorio considerando n. 11 - il cui contenuto si auspica venga trasposto nella futura definizione - contribuisce a chiarire che il campo di applicazione del futuro Regolamento deve estendersi a tutti gli aspetti civili dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni, quanto la liquidazione del regime patrimoniale in seguito a separazione personale o a morte di uno dei coniugi.

La precisazione estingue, almeno parzialmente, alcuni dei dubbi che l’interpretazione giurisprudenziale – dedicata ai soli aspetti direttamente discendenti dal vincolo matrimoniale - aveva lasciato aperti in ordine a quei rapporti sorti in vista della celebrazione del matrimonio o al contrario, in seguito al suo scioglimento.

4.3.1. I rapporti patrimoniali a seguito di scioglimento del matrimonio

Concentrandosi per il momento solo sui rapporti che conseguono allo scioglimento del matrimonio, è evidente che con la pronuncia che dichiara l’annullamento o il divorzio viene meno il vincolo coniugale, cosicché le statuizioni relative ai rapporti economici propri di tale fase risultano slegate dallo status di coniugi e, piuttosto, attinenti a quello di divorziati336 . La difficoltà nel qualificare

336 Diverso è, invece, il discorso per quanto riguarda la separazione che, negli ordinamenti in cui trova disciplina, lascia sussistere il vincolo matrimoniale. Pertanto, gli effetti patrimoniali da essa

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tali rapporti si ripercuote sulla determinazione della legge applicabile, nonché del giudice competente a regolarli, poiché affiora il dilemma se renderli assoggettati alla normativa sul divorzio o, al contrario, a quella sui regimi matrimoniali. Nel primo caso, si verificherebbe l’inconveniente di sottoporre a leggi diverse la procedura divorzile (e con essa l’affidamento della prole, l’assegnazione della casa coniugale, etc.) e la definizione degli assetti economici ad essa conseguenti337; nel secondo, la stessa situazione coinvolgerebbe i rapporti sorti in costanza e a seguito dello scioglimento matrimoniale.

Il legislatore chiarisce il punto, facendo rientrare nell’ambito applicativo del futuro Regolamento anche le conseguenze economiche derivanti dallo scioglimento del legame coniugale - peraltro coerentemente già escluse dal Regolamento UE n. 1259/10 sulla legge applicabile al divorzio - e ad eccezione delle obbligazioni alimentari, già disciplinate dal Regolamento (CE) n. 4/09.

Analogamente, viene ricompresa nella Proposta anche la liquidazione del regime patrimoniale in seguito a morte di uno dei coniugi, cosicché le autorità chiamate a pronunciarsi in merito ad una determinata successione dovrebbero tener conto, in funzione della situazione, del futuro regolamento per determinare il regime patrimoniale tra coniugi, ai fini di decidere in merito all’asse ereditario del defunto e alle rispettive quote dei beneficiari338.

A fugare il rischio, in concreto esistente, che la pronuncia in materia di divorzio o di diritto successorio da un lato, e gli assetti economici derivanti dallo scioglimento del vincolo matrimoniale dall’altro, vengano devoluti a due giurisdizioni differenti ovvero sottoposti a due leggi diverse, la Proposta risponde conferendo un ampio margine di operatività all’autonomia della volontà delle parti, determinante sia in campo giurisdizionale, sia nell’ambito della legge applicabile, come si avrà modo di rilevare più avanti.

4.3.2. I rapporti patrimoniali in vista del matrimonio

Quanto ai rapporti di natura patrimoniale sorti prima ed in previsione della

prodotti (quali lo scioglimento della comunione dei beni) possono certamente ancora ricondursi al matrimonio, ed essere di conseguenza sottoposti alla disciplina dettata dal Regolamento.

337

BARIATTI S.,VIARENGO I., I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato

comunitario, in Rdipp, 2006, p. 603 ss.

338 Coerentemente, il Regolamento (UE) n. 650/2012 dispone che “Il presente regolamento non si

dovrebbe pertanto applicare alle questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le convenzioni matrimoniali riconosciute in alcuni sistemi giuridici, nella misura in cui non trattino questioni di successione, e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che si considera abbiano effetti comparabili al matrimonio. Le autorità che, a norma del presente regolamento, sono competenti per una determinata successione dovrebbero tener conto, in funzione della situazione, dello scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi o del regime patrimoniale assimilabile del defunto ai fini della determinazione dell’eredità del defunto e delle rispettive quote dei beneficiari”.

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celebrazione del matrimonio, la Proposta di Regolamento resta silente. La natura contrattuale delle convenzioni stipulate tra i nubendi al fine di regolamentare le loro future relazioni economiche potrebbe condurre ad assoggettare tali rapporti alla disciplina comune prevista per le obbligazioni contrattuali, ed in particolare al Regolamento (CE) n. 593/08. Se è pur vero, infatti, che l’efficacia di un accordo siffatto resta necessariamente subordinata alla celebrazione del matrimonio, tuttavia è altresì innegabile che anteriormente a tale evento la pattuizione produce obbligazioni in capo a soggetti estranei l’uno all’altro, o meglio, non ancora legati da alcun vincolo di coniugio. È possibile, pertanto, ipotizzare l’esclusione dei cosiddetti

prenuptial agreement dal futuro Regolamento, all’interno del quale i rapporti

patrimoniali tra coniugi presuppongono l’esistenza di un rapporto di famiglia tra gli interessati. A ben riflettere, lo stesso contratto di matrimonio, definito all’art. 2 della Proposta, viene inteso come qualsiasi accordo con cui i coniugi organizzano i rapporti patrimoniali tra loro e con i terzi, per cui sembra estromettere dal campo di applicazione qualsivoglia pattuizione intercorsa tra soggetti che coniugi, per l’appunto, non sono ancora.

Tuttavia, accanto ad una lettura così rigorosa, è possibile prospettare un diverso scenario, tale per cui a seconda che se ne ritenga prevalente il carattere contrattuale o, piuttosto, il fatto-matrimonio che ne condiziona l’efficacia, la convenzione prematrimoniale sarà riconducibile alla disciplina europea dedicata ai rapporti patrimoniali tra coniugi o viceversa risulterà esclusa dalla stessa.

A fronte di questa incertezza, si ritiene che meglio farebbe il legislatore europeo a prendere una posizione chiara sul punto, anche in considerazione della controversa validità di tali convenzioni, ammesse in alcuni Paesi e non in altri, che ne condiziona inevitabilmente la produzione uniforme degli effetti nell’ambito dello spazio europeo.

4.3.3. I rapporti personali

La Proposta di Regolamento non si pronuncia neppure sull’applicabilità del futuro strumento normativo ai rapporti personali tra coniugi, fatta eccezione per l’aspetto della capacità soggettiva, che resta espressamente devoluto alle legislazioni nazionali, ai sensi dell’art. 2. La contiguità tra sfera personale e patrimoniale all’interno del matrimonio, tuttavia, avrebbe richiesto un orientamento maggiormente certo, anche dal punto di vista definitorio, non solo per le difficoltà connesse a distinguere tra aspetti che ricadono nell’uno o nell’altro ambito, ma anche per il rischio di rendere applicabili leggi differenti a situazioni complesse che inscindibilmente vedono legate tra loro la sfera soggettiva a quella patrimoniale.

Per perseguire l’obiettivo di una semplificazione concreta, sarebbe invece necessario, o quanto meno opportuno, che per espressa previsione normativa i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi fossero sottoposti alla medesima legge o

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che venisse predisposta una soluzione di omogeneità tra le due discipline, nel caso di connessione tra loro339. Tuttavia, muovendosi in tale prospettiva non è possibile trascurare che l’obiettivo prefigurato potrebbe essere raggiunto solo in parte attraverso il regolamento, stante l’impossibilità di ricondurre tutti gli effetti personali derivanti dal matrimonio all’interno del suo futuro ambito di applicazione. La resistenza dei legislatori nazionali nei confronti di tale soluzione troverebbe fondamento da un lato, in linea di principio, nella già citata insofferenza a devolvere alle competenze dell’Unione europea aspetti che tradizionalmente costituiscono appannaggio esclusivo statale; e dall’altro, nelle conseguenze derivanti da una scelta di omogeneità, che ineludibilmente renderebbe applicabile anche ai rapporti personali il criterio dell’autonomia della volontà adottato prevalentemente per i rapporti patrimoniali, ma non ammesso nella maggior parte degli Stati Membri con riferimento ai diritti della personalità.

A fronte di tali preoccupazioni, resta però ingiustificatamente irrisolto il problema di definire l’applicabilità o meno del futuro Regolamento ai cosiddetti regimi primari340, costituiti da quel nucleo fondamentale di diritti e doveri di assistenza e contribuzione reciproca che i coniugi assumono al momento del matrimonio e che vedono inscindibilmente legati fra loro aspetti di natura personale e patrimoniale.

4.3.4. I rapporti tra coniugi e terzi

Pare, invece, di fondamentale rilievo la definizione normativa di cui all’art. 2, laddove, nel delineare i regimi patrimoniali tra coniugi, vi ricomprende non solo le norme che regolano i rapporti tra marito e moglie reciprocamente, ma anche quelle che regolano i loro rapporti con i terzi.

È questa una lettura che trova riscontro nelle tradizioni giuridiche della maggior parte degli Stati membri - tra i quali l’Italia - e che si ritiene di accogliere con favore. L’introduzione di norme uniformi concernenti l’opponibilità ai terzi del regime matrimoniale, che da sempre costituisce uno degli aspetti di maggior delicatezza e complessità nell’ambito delle controversie di natura transnazionale, rappresenta un importante passo avanti nel percorso finalizzato a raggiungere una maggiore certezza giuridica e a semplificare i rapporti tra soggetti, in ambito europeo. Tuttavia, si avrà modo di constatare più avanti le difficoltà incontrate dalla Proposta in tale ambito.

339

Si pensi all’art. 30 della legge di riforma del diritto internazionale privato italiana (n. 218/95) che fa coincidere in linea di principio la legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi e quella che ne regola i rapporti personali, attraverso il collegamento a quest’ultima previsto all’art. 30.

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