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I requisiti formali della scelta di legge e del contratto di matrimonio

6. La determinazione della legge applicabile nella Proposta di Regolamento

6.7. I requisiti formali della scelta di legge e del contratto di matrimonio

6.7. I requisiti formali della scelta di legge e del contratto di matrimonio

Considerata l’importanza della scelta relativa alla legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi - sia essa effettuata al momento della celebrazione delle

390 Come osservato da BARIATTI S., VIARENGO I., op. cit., p. 614, resta, invece, “problematico

garantire l’intangibilità della titolarità del bene con riferimento alla successiva attività di amministrazione e disposizione dello stesso, alla quale l’applicabilità logica, se non addirittura necessaria, della legge attuale, ovvero della legge applicabile al momento in cui viene posto in essere l’atto di amministrazione o disposizione del bene, potrebbe produrre in concreto effetti pregiudizievoli sul suo effettivo godimento”. Sul punto si veda l’approfondimento al successivo par.

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nozze o successivamente - all’art. 19, la Proposta di Regolamento si preoccupa di definire le modalità formali della scelta, in modo tale da garantire che nubendi o coniugi – ed in particolare quello “più debole” tra i due - siano pienamente consapevoli della relativa valutazione.

Invero, la predisposizione di requisiti di forma, sanciti univocamente a livello europeo, non risponde esclusivamente all’interesse dei coniugi ad essere preventivamente informati circa il contenuto e le limitazioni dell’accordo, ma riveste altresì una fondamentale rilevanza sul piano pratico, in quanto assicura la validità formale della scelta nell’ambito del territorio dell’Unione. In altri termini, a prescindere dai requisiti richiesti a livello nazionale per la stipulazione dell’atto, la scelta pattuita in virtù della legge di un determinato Stato sarà formalmente valida, e conseguentemente riconosciuta in ogni Stato membro, purché rispetti i presupposti formali dettati dal Regolamento391. Sotto questo profilo, viene particolarmente in rilievo il paragrafo 2 dell’art. 19, che sancisce un minimum formale da rispettare, imponendo che la scelta abbia quantomeno forma scritta e sia datata e firmata da entrambi i coniugi392. Tali requisiti evidenziano l’intento di favor validitatis che ha mosso il legislatore nel definire la soluzione da adottare, e consentono, altresì, di superare i problemi creati dalle divergenze normative in materia di forma, già messi in luce nel capitolo precedente393.

391 Vengono, così, meno i problemi di riconoscimento dell’accordo, messi in luce a p. 41 del Capitolo II.

392

Si riporta il testo della norma, nella versione attuale: Art. 19 Modalità formali di scelta della legge applicabile. 1. La scelta della legge applicabile è effettuata nella forma prescritta per il contratto di matrimonio dalla legge applicabile dello Stato scelto ovvero dalla legge dello Stato in cui è redatto l’atto. 2. Nonostante il paragrafo 1, la scelta è come minimo espressa, è formulata per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi. 3. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale comune al momento della scelta di cui al paragrafo 1 prevede requisiti di forma supplementari per il contratto di matrimonio, si applicano tali requisiti.

393

Non trova, invece, accoglimento all’interno della Proposta di Regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi una disposizione analoga a quella prevista dall’art. 6, par 2 del Regolamento (UE) n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio. In quel contesto, stante l’esigenza di un consenso autentico e realmente informato da parte di entrambi i coniugi, ed in particolare da parte di quello più debole tra i due, viene previsto che l’esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se l’accordo o la disposizione fossero validi, ma si precisa poi che “un coniuge, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del suo comportamento secondo la legge prevista nel paragrafo 1”. Tale disposizione va letta in combinato disposto con il considerando 18 del medesimo Regolamento, in forza del quale la scelta informata costituisce un principio essenziale del presente regolamento, per cui ciascun coniuge dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della legge applicabile. La differenza tra le due normative si giustifica, ad avviso di chi scrive, nella necessità più impellente di assicurare una piena consapevolezza della scelta in un settore del diritto capace di incidere sullo status personale dell’individuo, peraltro normalmente sottratto all’autonomia delle parti.

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Tuttavia, l’inciso “nonostante il paragrafo 1” contenuto nella disposizione in esame, non consente di chiarire se il paragrafo 2 trovi applicazione laddove la legge applicabile in virtù del paragrafo 1 richieda requisiti di forma più stringenti o, al contrario, solo se tali requisiti non siano previsti. Nello specifico, il paragrafo 1 stabilisce che la scelta di legge applicabile debba rivestire la forma prescritta per il contratto di matrimonio dalla legge applicabile dello Stato scelto o dalla legge dello Stato in cui è redatto l’atto. Pertanto, ci si domanda se il mancato rispetto delle formalità richieste per il contratto di matrimonio dalla lex causae, o alternativamente dalla lex loci actus, prescritte al paragrafo 1, infici la validità formale di un atto di scelta che sia stato comunque redatto in forma scritta sulla base del paragrafo 2.

Nel caso di risposta positiva al quesito, dovrebbe conseguentemente affermarsi la portata ridotta della disposizione di cui al paragrafo 2, che troverebbe residua applicazione nelle sole ipotesi in cui le leggi applicabili individuate al paragrafo 1 non disciplinino il contratto di matrimonio, o non richiedano per la sua valida formulazione la forma scritta ad substantiam. Così, a fronte dell’attenuazione del

favor validitatis, attribuito in precedenza all’atto di scelta della legge applicabile, si

assisterebbe ad un innalzamento delle garanzie di conoscibilità, a tutela dei coniugi, ma soprattutto dei terzi. In particolare, occorre ricordare che la maggior parte degli ordinamenti che ammettono e disciplinano i cosiddetti “contratti di matrimonio” o più genericamente le convenzioni matrimoniali, ne subordinano la validità formale al rispetto di stringenti prescrizioni di registrazione o di pubblicità, che risulterebbero estesi automaticamente alla scelta di legge applicabile ai regimi patrimoniali.

Il paragrafo 3 dell’art. 19, infine, impone il rispetto di requisiti di forma supplementari, qualora siano previsti per il contratto di matrimonio dalla legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale comune al momento della scelta. A tale riguardo, occorre osservare che l’esplicito riferimento alla legge del solo “Stato membro” lascia aperto un dubbio sull’eventuale rilevanza delle esigenze di forma richieste ulteriormente da uno Stato terzo. In effetti, stante il carattere universale del futuro Regolamento, non si comprende la ragione per cui non dovrebbero essere tenuti in considerazione i requisiti formali più stringenti imposti da un Paese estraneo all’Unione, nel quale entrambi i coniugi abbiano la residenza al momento della scelta394. Si ritiene, dunque, che più opportunamente i primi due paragrafi dell’articolo 19 evitino di riportare tale limitazione spaziale, nella consapevolezza che la legge scelta dai coniugi, o quella di redazione dell’atto, ben potrebbe coincidere con il diritto di uno Stato terzo.

Le stesse considerazioni appena effettuate con riguardo alle modalità formali della scelta, disciplinate all’art. 19, valgono con riferimento alla forma del contratto di matrimonio, la cui legge applicabile viene definita all’art. 20 in termini del tutto

394 BUSCHBAUM M., SIMON U., Les propositions de la Commission européenne relatives à

l’harmonisation des règles de conflit de lois sur les biens patrimoniaux des couples mariés et des partenariats enregistrés, in RCDIPP, 2011, fasc. 4, p. 805.

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analoghi. In particolare, la forma del contratto di matrimonio è retta dalla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, scelta o meno dalle parti (lex causae), ovvero dalla legge dello Stato in cui è redatto il contratto (lex loci actus). Inoltre, anche il contratto deve essere come minimo redatto per iscritto, ed eventualmente rispettare i requisiti di forma supplementari che siano previsti dalla legge dello Stato membro di comune residenza dei coniugi.