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La fattispecie dei «Regimi patrimoniali tra coniugi» nel diritto comparato

Da un primo e superficiale confronto si nota che gli ordinamenti dell’Europa continentale conoscono una terminologia (régimes matrimoniaux, regimi patrimoniali, Guterstand..) che sintetizza in un’unica espressione la disciplina appositamente dedicata alla materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi, talora attraverso una legge o un codice ad hoc141, talaltra - e più sovente - attraverso un capo specifico del codice civile. In questi Paesi, la fonte di disciplina è dunque di origine legale142.

Al contrario, gli ordinamenti di derivazione anglosassone ignorano del tutto la nozione a causa dell’assenza di un corpus legislativo sistematico, che viene di volta in volta sostituito da fonti di origine giurisprudenziale o consuetudinaria143.

140 Consortium ASSER-UCL, Etude sur les regimes matrimoniaux des couples mariés et sur le

patrimoine des couples non mariés dans le droit international privé et le droit interne des Etats membres de l’Union Européenne, effectuée à la demande de la Commission Européenne, Direction Générale Justice et Affaires intérieures, (Offre n° JAI/A3/2001/03), p. 22.

141 Ad esempio si veda il Codice Svedese del matrimonio del 1987.

142 Annexe Livre Vert, cit., p. 5

143 Sembra così registrarsi una soluzione opposta rispetto a quanto avvenuto con il fenomeno del trust, con riguardo al quale i sistemi di common law si sono dotati di un unico istituto polifunzionale, al contrario degli ordinamenti continentali che a identiche domande hanno fornito soluzioni varie e diversificate. Le ragioni di tale differenza vengono variamente ricercate nell’origine prettamente rimediale della Common Law, tali da impedire il formarsi di un settore del diritto laddove manchi il contenzioso. Nel caso dei rapporti patrimoniali, infatti, la controversia insorge nella stragrande

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A prescindere dai problemi di qualificazione che possono insorgere a causa di tale discordanza, cui sarà prestata maggiore attenzione nella parte dedicata al diritto internazionale privato144, più interessante in questa sede è rilevare che la letteratura comparatistica è concorde nell’utilizzare una serie di catalogazioni condivise, che aiutano ad addentrarsi nella materia in esame145.

I rapporti patrimoniali tra coniugi vanno in primo luogo distinti dai rapporti personali, che designano una serie di diritti e doveri nascenti per effetto del matrimonio, fondati almeno in Europa sui valori di uguaglianza, di condivisione, di assistenza reciproca tra coniugi. A differenza di questi, i rapporti patrimoniali consistono nell’insieme delle attribuzioni e dei poteri spettanti ai coniugi in ordine agli acquisti, alla gestione, alla proprietà dei beni di cui sono titolari, congiuntamente o separatamente146, modulati diversamente a seconda del grado di incidenza che il legislatore ha inteso esercitare sul patrimonio di ciascuno in ragione dell’instaurazione del vincolo matrimoniale.

A loro volta, anche sulla scorta di correnti dottrinali che hanno fortemente influenzato le evoluzioni legislative, essi si distinguono (implicitamente o esplicitamente) in: regimi primari, costituiti da un nucleo di norme imperative che fissano i diritti ed i doveri di contribuzione reciproca tra coniugi per il bene della famiglia; e secondari, costituiti da quel complesso di regole che presiedono alla distribuzione della ricchezza, sulla base di modelli differenti da Stato a Stato.

In relazione ai regimi secondari, o in senso stretto, è poi ancora necessario scindere tra regimi in costanza di matrimonio, in cui l’attenzione è rivolta ai poteri di gestione e di amministrazione, ed effetti della dissoluzione del matrimonio, in sede divorzile o ereditaria, nel cui ambito prendono consistenza gli aspetti distributivi, di liquidazione e spartizione del patrimonio147.

A quest’ultima categoria appartengono altresì le obbligazioni alimentari, che per orientamento condiviso dalla totalità dei legislatori europei, nonché pacificamente in dottrina e giurisprudenza, identificano una fattispecie autonoma, esclusa dai “regimi patrimoniali tra coniugi”, propriamente intesi.

maggioranza dei casi in coincidenza con la crisi coniugale, durante la fase patologica del matrimonio.

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Nel caso di specie due sono i maggiori problemi di qualificazione che il legislatore europeo, nell’opera di armonizzazione, si trova ad affrontare: il primo consiste nella chiara definizione della nozione di regimi matrimoniali, che deve essere tenuta distinta da istituti contigui quali obbligazioni contrattuali, successioni, obbligazioni alimentari; il secondo, invece, riguarda la possibilità di dedicare uno strumento europeo, ed in particolare un Regolamento, ad un istituto classificabile come sconosciuto in alcuni Paesi.

145

FUSARO A., op. cit., p. 70.

146

BIANCA M., Diritto civile 2. La famiglia. Le successioni, Milano, 2001, p. 75.

147 Invero nella stabilità della condizione coniugale non rileva tanto la titolarità dei beni, quanto la possibilità di disporne, e soprattutto il godimento; mentre al momento dello scioglimento del matrimonio viene in gioco la loro appartenenza. Sul punto: FUSARO A., op. cit., p. 70

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2.1. L’evoluzione storica in Europa: similitudini e divergenze

L’assetto patrimoniale facente capo ai coniugi, e più in generale all’intera famiglia, segue e si modella storicamente sulla struttura interna e sul ruolo economico e sociale che la comunità familiare riveste in epoche ed in culture differenti148. Gli ordinamenti giuridici sono una perfetta testimonianza di questa evoluzione parallela.

Nelle prime codificazioni moderne europee, risalenti agli inizi del XIX secolo, vigeva un modello patriarcale che rispecchiava una concezione plurisecolare e tradizionale di famiglia, intesa come centro esclusivo di produzione e di consumo che ruota intorno alla proprietà fondiaria. La disciplina dei regimi matrimoniali era tutta protesa a riconoscere la piena autorità del marito, esclusivo titolare dei diritti connessi alla gestione del patrimonio comune (a livello di regime secondario) e contemporaneamente degli obblighi primari di mantenimento familiare149.

Tuttavia, tale quadro giuridico oltre che sociale, fu fortemente scosso dalla rivoluzione industriale, momento di rottura definitivo rispetto al passato, verso la creazione della società moderna e contemporanea. Progressivamente mutava il ruolo della donna, cambiavano le funzioni assolte dai due sessi, si indeboliva il principio di indissolubilità del matrimonio, rafforzandosi per converso quello dell’esistenza di un contesto familiare al di fuori del vincolo coniugale. Dal punto di vista strettamente economico, poi, la famiglia perdeva il proprio ruolo di cellula fondamentale della società e si affermava nel contempo la primazia della ricchezza mobiliare, fondata sui flussi di reddito, cui la proprietà fondiaria necessariamente cedeva il passo.

Di fronte al concorso delle esigenze imposte dai radicali cambiamenti che modificano lo stesso concetto di matrimonio e di famiglia, anche i regimi patrimoniali vengono progressivamente adeguati attraverso riforme legislative, che interessano trasversalmente il continente europeo dalla seconda metà del Novecento.

Intorno agli anni ’70, in particolare, il movimento di riforma condiviso dalla maggior parte dei legislatori europei150 delinea quegli assetti che ancora nel presente

148 Sembra interessante riportare ai fini di questo lavoro il pensiero di GAROFALO L., op. cit., p. 14:«..se la famiglia è un’istituzione universale, pur nella profonda diversità delle sue manifestazioni, anche il diritto di famiglia e, in particolare, il diritto patrimoniale della famiglia, poiché opera nei confronti di un’istituzione pre-giuridica universale, è una costante storica, anche se le concrete discipline positive si sono presentate in forme diversificate»

149 Per una compiuta analisi storico-comparatistica si vedano PATARIN ET ZAJTAY (EDD.), Le régime

matrimonial légal dans les législation contemporaine, 2a ed., Paris, 1974 e RHEINSTEIN -GLENDON,

Interspousal relations, in Int. Enc. Comp. Law, Vol. IV, Persons and family, Chapter 4, Tubingen,

1980, p. 190 ss.;

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Negli anni 70 la gran parte degli ordinamenti giuridici a base codicistica modificano le proprie disposizioni sul regime patrimoniale della famiglia, sia primario che secondario. Anche se in termini diversificati, possono essere ricompresi in questo quadro di riforma: le leggi spagnole 24 aprile 1958 , 22 luglio 1961 e soprattutto 2 maggio 1975 n. 14; il nuovo codice civile portoghese entrato in vigore

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reggono la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi, sviluppandosi lungo direttrici che a volte avvicinano situazioni di partenza anche molto distanti ed altre, viceversa, sottolineano scelte normative assai differenziate.

2.2. Le principali linee di convergenza tra legislazioni europee

La tendenza universalmente accolta consiste, in particolare, nel sopprimere la posizione giuridica di supremazia assunta dal marito e contestualmente nell’affermare la parità di diritti e doveri in capo ai coniugi. Sia con riferimento all’obbligo di contribuzione, sia in relazione ai poteri di titolarità e di amministrazione dei beni comuni, ad un modello di famiglia di tipo gerarchico, improntato ad istanze pubblicistiche, si sostituisce un modello paritario, che mira a tutelare gli interessi privatistici dell’individuo, anche in qualità di coniuge151

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A livello primario, si afferma l’obbligo reciproco di provvedere ai bisogni della famiglia, in proporzione alla capacità contributiva di ciascuno, secondo quella logica solidaristica del mantenimento che è fatta propria in termini analoghi da ciascun legislatore nazionale.

Quanto al regime secondario, vengono disciplinati regimi legali – cui si affiancano regimi convenzionali - che, da un lato, affermano il principio di gestione consensuale dei beni in cui si sostanzia la ricchezza accumulata durante il matrimonio, dall’altro ne garantiscono una redistribuzione equa in caso di scioglimento. Sulla base di interessi diversi, tenuti a mente da ciascun legislatore, la disciplina viene ispirata a modelli contrapposti.

Il primo consiste nella separazione dei beni, prevista inizialmente in un numero più ampio di Stati, poi gradualmente sostituita in Europa da nuovi schemi proprietari152 che determinano, secondo diverse modalità, forme di compartecipazione patrimoniale. Ciò al precipuo scopo di garantire l’eguaglianza sostanziale tra coniugi, favorendo la moglie, che nell’immaginario collettivo è ancora dedita alle incombenze familiari e alla educazione dei figli, e quindi non in grado di accrescere autonomamente il proprio patrimonio.

2.3. Il principio di uguaglianza tra norme imperative ed autonomia privata

Il principio di uguaglianza, dunque, diviene in epoca contemporanea il perno sul quale ruota l’intera disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi (e più in generale

il 1° giugno 1967; In Lussemburgo, le leggi 12 dicembre 1972 e 4 febbraio 1974; in Belgio, la legge 14 luglio 1976; In Italia la legge 19 maggio 1975, n. 151.

151 RESCIGNO P., op. cit., 109.

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il diritto di famiglia) sancito non solo da fonti interne – il più delle volte di rango costituzionale – ma anche a livello internazionale, in primis nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Letto in questa prospettiva, esso è certamente incorporato nel regime primario, in veste di norma imperativa ed inderogabile che obbliga i coniugi a soddisfare i bisogni familiari in termini paritari.

Tuttavia, anche a livello secondario, il principio medesimo riveste un ruolo di fondamentale importanza. Se la disparità coincideva con assenza di autoregolamentazione153, proprio il riconoscimento della parità tra coniugi ha permesso al contrario la piena affermazione dell’autonomia privata: venuta meno la supremazia giuridica dell’uomo/marito, si è fatto strada il libero determinarsi del consenso effettivo e bilaterale per la regolamentazione degli interessi patrimoniali discendenti dal matrimonio.

L’uguaglianza, cioè, presuppone necessariamente l’autodeterminazione dei soggetti che pongono in essere l’atto e la possibilità loro riconosciuta di fare ricorso agli strumenti predisposti dall’ordinamento giuridico nel caso di mancata osservanza di quanto pattiziamente stabilito.

La libertà di scelta delle parti diviene regola fondamentale in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, sia nel diritto sostanziale sia, come si avrà modo di rilevare in seguito, nel diritto internazionale privato, tale per cui proprio sulla differente ampiezza devoluta all’autonomia privata all’interno di ciascun ordinamento si modula differentemente la disciplina di riferimento.