Alla luce dell’importanza pratica che gli atti pubblici rivestono nella materia dei regimi patrimoniali tra coniugi – si pensi in particolare alle convenzioni matrimoniali o ai contratti di matrimonio, registrati nella maggior parte degli Stati
dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi. 2. L’istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione. Articolo 56 Patrocinio a spese dello Stato: L’istante che nello Stato membro d’origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell’esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell’esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro di esecuzione. Articolo 57 Assenza di garanzie, cauzioni o depositi: Alla parte che chiede il riconoscimento, l’esecutività o l’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non devono essere imposte garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell’esecuzione. Articolo 58 Assenza di imposte, diritti o tasse: Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro di esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.
419 D’altronde, la stessa proposta sembra in linea di principio favorevole all’accoglimento di tale soluzione specificando che “Si potrebbe prevedere, come già accade in altri settori, di sopprimere le procedure intermedie (exequatur) in una fase ulteriore, dopo aver valutato le norme contenute nel presente regolamento e lo sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e nelle materie connesse, in particolare nell’ambito del regolamento Bruxelles II bis”.
420 Sull’esigenza di tutelare i terzi, anche nell’ambito del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni, si veda BARIATTI S.,VIARENGO I., op. cit., p. 617.
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membri - e in modo da salvaguardare la coerenza del futuro Regolamento rispetto agli altri strumenti dell’Unione, la proposta si preoccupa di assicurare il riconoscimento degli atti pubblici ai fini della loro libera circolazione.
11.1. La definizione di atto pubblico
Nell’ambito dell’art. 2, la Proposta inserisce la definizione di “atto pubblico”, mutuandola parzialmente dal Regolamento (CE) n. 805/04 istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, come “qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato d’origine e la cui autenticità: (i) riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico, e (ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da un’altra autorità a tal fine autorizzata”.
Pur se nulla è ulteriormente specificato, si ritiene inoltre che, coerentemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni, l’ “autenticità” dell’atto pubblico dovrebbe essere intesa come un concetto autonomo, comprendente elementi quali la genuinità dell’atto, i suoi presupposti formali, i poteri dell’autorità che lo redige e la procedura secondo la quale è stilato. Dovrebbe comprendere, altresì, gli elementi fattuali registrati dall’autorità interessata nell’atto pubblico, quali la circostanza che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni ivi contenute.
11.2. Natura ed effetti dell’atto pubblico straniero
Quanto alla natura e al valore da attribuire agli atti pubblici in fase di riconoscimento e di esecuzione, al considerando 28 la Proposta si limita a specificare che gli atti pubblici non possono essere equiparati alle decisioni giudiziarie per quanto concerne il loro riconoscimento. Viene, pertanto, rigettato l’orientamento più liberale, tendente ad assimilare la valenza di tali atti a quella accordata ai provvedimenti giudiziari, che il legislatore europeo, non esente da critiche421, ha già fatto proprio in diversi settori, dalle obbligazioni alimentari422, allo scioglimento del vincolo coniugale423.
421
CAFARI PANICO R., L’efficacia degli atti pubblici stranieri. La proposta di regolamento su
giurisdizione e legge applicabile a successioni e testamenti, in Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni, Cedam, 2009, pp. 171 ss.
422 L’art. 48, par.1 del Regolamento (UE) n. 4/2009 stabilisce che: (Transazioni giudiziarie e atti pubblici),“le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici esecutivi nello Stato membro d’origine sono riconosciuti in un altro Stato membro e hanno la stessa esecutività delle decisioni ai sensi del capo IV” .
423 L’art. 46 del Regolamento n. 2201/2003, dispone che “gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni”
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Gli atti pubblici redatti in materia di regimi patrimoniali tra coniugi restano, quindi, pur sempre espressione della manifestazione di volontà dei privati, ma in virtù del riconoscimento godono, quanto al contenuto dell’atto registrato e ai fatti che vi sono riportati, dello stesso valore probatorio e degli stessi effetti che hanno nello Stato membro di origine424, nonché di una presunzione di validità, che può venir meno in caso di contestazione. Tuttavia, resta da domandarsi quale sia l’utilità e quale il significato da attribuirsi in quest’ottica al concetto di riconoscimento dell’atto pubblico, in relazione al quale si auspica che il futuro Regolamento adotti una precisazione.
Infatti, pare necessario considerare che tutte le volte in cui l’atto pubblico si riferisca - come è più probabile che sia - ad una convenzione matrimoniale o ad un contratto di matrimonio, la validità formale e gli effetti giuridici da esso prodotti dovrebbero determinarsi sulla base della normale operatività delle norme di conflitto, ed in particolare, quanto alla forma dall’art. 20 della Proposta, e quanto al contenuto, dagli articoli 16, 17 e 18, dedicati alla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi.
Tuttavia, la trasposizione nei confronti degli atti pubblici del metodo del “riconoscimento”, che si misura sul diritto del Paese di origine, rischia di rendere applicabile alla medesima convenzione matrimoniale, ed in particolare al contenuto dell’accordo, la lex auctoris, ovvero quella in base alla quale è stato redatto e costituito l’atto, in spregio alla norma di conflitto applicabile al regime patrimoniale tra coniugi425. Tale sistema, in assenza di particolari e maggiori specificazioni, rischia di favorire il fenomeno del cosiddetto “registration shopping”, in virtù del quale il luogo di autenticazione viene scelto sulla base degli effetti più ampi o più favorevoli attribuiti all’atto, rispetto a quanto previsto sulla scorta della norma di conflitto applicabile.Resta, comunque, pur sempre salva la possibilità, per lo Stato richiesto di riconoscimento, di far valere la manifesta contrarietà dell’atto e degli effetti che esso produce, al proprio ordine pubblico.
Senza ulteriormente soffermarsi sull’argomento, in attesa di conoscere il futuro orientamento del legislatore sul punto, si fa ancora presente che alle stesse condizioni illustrate con riferimento agli atti pubblici sono riconosciute e dichiarate esecutive le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d’origine.
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Anche questa previsione si pone in armonia rispetto a quanto previsto in materia successoria. Il Regolamento (UE) n. 650/2012, al considerando n. 61 prevede che “Gli atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro d’origine, o gli effetti più comparabili. Nel determinare l’efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell’atto pubblico nello Stato membro d’origine. L’efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d’origine”.
425 Per una critica all’analogo sistema predisposto in materia di diritto internazionale privato delle successioni, cfr. la posizione assunta dall’Istituto Max Planck, in RabelsZ, n. 74, 2010, p. 669 ss.
- 177 - Capitolo IV:
La Proposta di Regolamento sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate