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4. I Regimi secondari legali e convenzionali

4.1. Principali modelli di separazione dei beni

4.1. Principali modelli di separazione dei beni

Il regime di separazione dei beni rispetta pienamente, ma solo formalmente, il principio di eguaglianza poiché ciascuno dei coniugi rimane esclusivo proprietario dei beni di cui è titolare al momento della conclusione del matrimonio e di quelli che acquista successivamente. In altre parole, il patrimonio di entrambi resta assolutamente indifferente all’instaurazione del vincolo coniugale.

Allo stesso tempo, tuttavia, esso non tiene conto delle possibili differenze di ruoli e di funzioni svolte dalla coppia, al cui interno è possibile che una parte, cosiddetta

156 Così ANCELL A., Vers l’uniformation des droits patrimoniaux des époux, en particulier dans les

mariages internationaux?, in Actes de la troisième conférence européenne sur le droit de la famille,

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debole, non abbia la possibilità di produrre un reddito autosufficiente, senza per questo venir meno al proprio dovere di contribuire agli interessi primari della famiglia157. Per tale ragione fondamentale, la separazione legale è stata progressivamente abbandonata a favore di forme diverse di comunione158.

La separazione resta, tuttavia, il regime convenzionale per eccellenza, adottato dalla maggior parte degli ordinamenti europei. Nel momento in cui proviene dalla libera scelta operata dalle parti, infatti, il regime riacquista la conformità ai principi costituzionali di uguaglianza sostanziale tra coniugi.

In regime di separazione dei beni, legale o convenzionale, normalmente non esistono beni “comuni”. A condizione che siano rispettati gli obblighi derivanti dal regime primario, ciascun sposo è libero di amministrare e di disporre liberamente di quelli di cui è titolare. In caso di acquisti effettuati insieme, invece, si applica la fattispecie della comunione ordinaria, che si differenzia sotto vari profili da quella coniugale, e che esige il consenso di entrambi i coniugi per qualunque atto dispositivo, esclusi quelli di normale amministrazione159.

Alla separazione totale, definita pura, sono stati apportati nel tempo correttivi diversi a tutela del coniuge debole, che consentono una seppur minima compenetrazione tra patrimoni disgiunti160. Basti pensare a quanto avviene nei Paesi anglosassoni, che non conoscendo la fattispecie dei regimi matrimoniali, si affidano esclusivamente alla separazione. Al giudice inglese ad esempio, viene attribuita la facoltà di operare in sede di crisi coniugale una “riallocation of property by issuing property adjustment orders upon divorce” in base alla quale si determina per via giudiziale un trasferimento di proprietà dall’uno all’altro dei consorti, avuto riguardo alle circostanze del caso, inclusi il reddito attuale o potenziale, le necessità finanziarie e l’entità del contributo reciproco fornito al benessere della famiglia161

. Ma anche in altri ordinamenti, nei quali la separazione è contemplata a livello legale o convenzionale, analoghi poteri equitativi, talvolta anche molto ampi, vengono conferiti al giudice al momento dello scioglimento del matrimonio in modo che sia

157

CUBEDDU M.G.,PATTI S., op. cit., p. 199.

158 La separazione è attualmente prevista come regime legale in: Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord, Scozia, Repubblica d’Irlanda. Altri ordinamenti separatisti, seppur con alcuni correttivi, sono considerati l’Austria, la Grecia, la Lettonia ed il Portogallo, sebbene in quest’ultimo Stato limitatamente ad alcune ipotesi eccezionali, vale a dire quelle di un matrimonio celebrato da chi abbia oltre sessanta anni di età o da chi non abbia rispettato il disposto in tema di pubblicazioni. In caso contrario vale il principio della comunione degli acquisti.

159 Annexe, cit., p. 11

160 Anche il Consiglio d’Europa, nella risoluzione (78) 37 sull’eguaglianza degli sposi in diritto civile, raccomanda ai Governi degli Stati membri “di assicurarsi che in regime legale si separazione dei beni, in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio, uno sposo abbia il diritto di ottenere un conguaglio equitativo da parte dell’altro ex-sposo o una somma forfettaria che risolva il problema dell’ineguaglianza finanziaria creatasi a seguito del matrimonio”. Sul punto, ANCELL A., op. cit., p. 76.

161AL MUREDEN E., Nuove prospettive di tutela del coniuge debole, Funzione perequativa

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ristabilito l’equilibrio sotto il profilo patrimoniale162

.

Il rischio che un’incontrollata autonomia della volontà porti a scelte poco consapevoli o soprattutto che non tengono conto di possibili mutamenti sul lungo periodo, inducono dunque quasi tutti gli ordinamenti giuridici a prevedere rimedi che in caso di divorzio intervengono a favore del coniuge debole che ha vissuto in regime di separazione. Tuttavia, ci si chiede quali poteri e corrispettivi limiti incontri il giudice di uno di questi ordinamenti chiamato a dover applicare una legge che tali correttivi non contempla, in particolare al fine di temperare le rigidità dell’ordinamento straniero.

4.2. (Segue) e di comunione dei beni

A fronte della penetrazione delle idee sottese alla comunione nei regimi separatisti, fa riscontro, per converso, una altrettanto evidente infiltrazione dei principi di separazione negli ordinamenti a comunione legale163.

Solo la legislazione dei Paesi Bassi prevede un regime di comunione universale che non risente di tale contaminazione e comprende al suo interno i beni presenti e futuri dei coniugi - ad eccezione di quelli donati o legati all’uno o all’altro, sotto l’espressa condizione di restare personali – oltre che la totalità dei debiti contratti dagli sposi sia prima che dopo le nozze164.

La maggior parte dei Paesi membri, al contrario, adotta come legale il regime della comunione degli acquisti e degli incrementi secondo cui la contitolarità dei beni va ad interessare a grandi linee solo i diritti acquistati, a qualunque titolo, dopo la celebrazione delle nozze, nonché redditi e proventi provenienti dalle attività professionali dei coniugi ed i frutti su beni personali e comuni percepiti nel medesimo periodo. I coniugi, invece, restano proprietari esclusivi dei beni di cui erano titolari al momento della celebrazione del matrimonio, così come di altri cespiti, pervenuti in costanza di regime, quali ad esempio quelli ricevuti per successione o donazione e quelli di uso strettamente personale o professionale165. Nonostante la nozione di “acquisti” e di “incrementi” sia variabile e non

162 Già Droz osservava che «Quant à la fameuse séparation de biens connue dans les pays anglo-américaines, elle n’est plus qu’un légende..». DROZ G., L’activité notariale international, in Recueil

des Cours de l’Académie de droit international, t. 280, 1999, p. 69. L’Italia è uno dei pochi Paesi che

non prevede analoghi correttivi al regime di separazione, preso in considerazione nel Codice Civile, Libro I, Titolo VI, Capo VI, articoli 215 ss., come regime convenzionale.

163 OBERTO G., La comunione coniugale nei suoi profili di diritto comparato, internazionale ed

europeo, in Dir. Fam. e pers., 2008, p. 368 ss.

164

Sull’argomento, funditus, VAN DER PLOEG, in UINL, op. cit., p. 244 ss.

165

A dispetto della sua estraneità al diritto romano, come rileva OBERTO G., op. cit., p. 371, la comunione degli acquisti costituisce il regime legale degli ordinamenti di matrice romanistica: Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Spagna e da altri ordinamenti dell’Europa dell’Est: Paesi Baltici, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Romania, Bulgaria.

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univocamente intesa, con possibili discordanze al passaggio da uno Stato all’altro, possono tuttavia riscontrarsi analogie importanti nella disciplina dedicata alla fattispecie della comunione tra le varie legislazioni nazionali.

L’amministrazione del patrimonio è ormai improntata, ovunque in Europa, a criteri di parità, con concessione ad ogni singolo coniuge del potere di agire disgiuntamente, tranne che per gli atti di straordinaria amministrazione o per determinati atti singolarmente considerati. Inoltre, un consorte è chiamato a partecipare nel patrimonio dell’altro già al momento delle nozze e ad essere interpellato in tutte le decisioni che riguardino atti dispositivi dei beni comuni, rimanendo al contrario libero di disporre dei propri beni personali.