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L’anatocismo e gli interessi moratori nella disciplina del mutuo

Nel documento DOTTORATO DI RICERCA TITOLO TESI (pagine 60-63)

8. L E MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI MORATORI E LE PRESUNTE INTERFERENZE CON IL

8.3 L’anatocismo e gli interessi moratori nella disciplina del mutuo

Le vicende giudiziarie che hanno riguardato il divieto di anatocismo hanno interessato essenzialmente la disciplina del conto corrente, ma non sono mancati riflessi significativi sui contratti di finanziamento a rimborso rateale per quanto attiene il profilo legato alla mora.

L’applicazione degli interessi moratori in un contratto di finanziamento ha inevitabilmente dei punti di contatto con la disciplina dettata dall’art. 1283 c.c. Invero, ammettere che la mora si calcoli sull’intero importo della rata scaduta – quindi anche sulla quota di interessi – potrebbe instillare il dubbio che ci si trovi davanti a un fenomeno anatocistico di capitalizzazione degli interessi.

Per comprendere la reale sussistenza del problema pare opportuno distinguere due ipotesi:

a) capitalizzazione degli interessi moratori periodicamente maturati: è sicuramente da escludere che gli interessi di mora possano costituire base di calcolo per l’applicazione della stessa mora. La rata scaduta e non pagata produce interessi moratori che vanno ad aumentare in maniera costante nel caso di perdurante inadempimento. Questi interessi moratori, però, come chiarito dalla giurisprudenza, non possono produrre ulteriori interessi.122 b) calcolo della mora sull’intero importo della rata scaduta.

Attorno a quest’ultima ipotesi si è focalizzata l’attenzione degli interpreti, per la maggior parte intenti ad escludere la violazione del divieto di anatocismo.123

Invero, secondo l’orientamento sarebbe mal posto il problema dell’anatocistico, in quanto in caso d’inadempimento la quota d’interessi scaduta passa

122 Correttamente esclusa da Cass., 13 dicembre 2002, n. 17813, in I Contratti, 2003, 6, 566 e ss, con nota di F. BESOZZI, Capitalizzazione degli interessi moratori convenzionali. Il caso riguardava un mutuo gratuito, il cui regolamento contrattuale prevedeva che gli interessi moratori, dovuti nella misura del 23%, si capitalizzassero annualmente fino all’effettivo soddisfo.

123 Per il credito fondiario il calcolo della mora sull’intero importo della rata aveva un esplicito referente normativo. Così F.GIORGIANNI-C.M.TARDIVO, Diritto bancario. Banche, contratti e titoli bancari, Milano, 2006, 739, che richiama sul punto la legislazione speciale dell’art. 38, r.d. 16 luglio 1905, n.

646, ripreso dall’art. 14, co. 2, D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, oltre che dall’art. 16, co. 2, Legge 6 giugno 1991, n. 175.

a capitale, con la conseguenza che il debito risarcitorio viene visto nel suo unicum.124 Con il mancato rispetto del piano di ammortamento il debito risarcitorio andrebbe pertanto a cristallizzarsi, con conseguente impossibilità di distinguere le due poste d’interessi.

D’altronde, l’accoglimento della tesi contraria determinerebbe effetti del tutto inadeguati nel caso di mutui con piano di ammortamento c.d. alla francese a rata costante. Nella fase iniziale dell’ammortamento, infatti, la rata è composta quasi esclusivamente da interessi, mentre il rapporto si inverte gradualmente con il tempo.

In tal modo gli effetti dell’inadempimento – quindi gli interessi moratori applicati – sarebbero sensibilmente diversi a seconda che il mancato pagamento dovesse riguardare le rate iniziali ovvero quelle successive.125

Simili considerazioni, anche di ordine logico-matematico, facevano propendere la giurisprudenza per ritenere esistente un uso bancario anche in tema di mutuo.126 Il diverso quadro in tema di anatocismo a seguito del revirement del 1999 ha tuttavia portato sotto la lente d’ingrandimento anche i rapporti di finanziamento. In maniera similare a quanto già visto per il conto corrente, una corrente ermeneutica ha

124 Tra le opinioni più autorevoli si rinvia a G.D’AMICO, Interessi usurari e contratti bancari, cit., 24-25. Tra le tante sentenze v. Trib. Sassari, 24 dicembre 2018, n. 1265, Dr.ssa Mossa, in www.expartecreditoris.it.

125 Rappresenta in maniera chiara questa criticità ID., Interessi usurari e contratti bancari, cit., 25, che in nota osserva come, nella fase iniziale dell’ammortamento, gli interessi corrispettivi costituiscano la quota principale della rata. Se si dovessero calcolare gli interessi moratori sulla sola quota capitale, il debitore sarebbe sicuramente incentivato a non adempiere, posto che questi sarebbero sicuramente inferiori rispetto agli omologhi corrispettivi. Al contrario, prosegue l’Autore, è corretto ritenere che l’interesse corrispettivo venga capitalizzato ad ogni scadenza. Sui diversi tipi di ammortamento si rinvia a P.L.FAUSTI, Il mutuo, cit., 113 e ss. Il tipo di ammortamento più utilizzato è sicuramente quello a tasso fisso e rata costante c.d. alla francese, che reca in sé l’indubbio vantaggio di conoscere in anticipo l’esposizione periodica nei confronti del mutuante. È tuttavia bene ricordare, però, che questo tipo di ammortamento, proprio perché le prime rate sono composte da una quota interessi maggiore, comporta una riduzione del capitale dovuto molto più lenta rispetto a un piano c.d. all’italiana. In quest’ultimo, infatti, è predeterminata la sola quota capitale da rimborsare periodicamente, sulla quale vengono calcolati di volta in volta gli interessi a seconda del tasso vigente in quel momento, circostanza che determina l’andamento discontinuo del valore complessivo della rata. Per uno sguardo alla giurisprudenza, si veda anche Trib. Torino, 13 settembre 2017, Dr. Astuni, in www.ilcaso.it Sempre a proposito dell’ammortamento alla francese si ricorda come l’orientamento dominante ha escluso che lo stesso possa determinare un fenomeno anatocistico, dal momento che gli interessi corrispettivi sono calcolati esclusivamente sulla parte di capitale residuo. Tra le tante Trib. Torino, 7 gennaio 2019, n. 29, Dr. Di Capua; Trib, Roma, 8 novembre 2018, n. 21528, Dr. Martucci; Trib. Roma, 8 ottobre 2018, n.

19193, Dr.ssa Giardina; Trib. Padova, 24 agosto 2018, n. 1693, Dr. Amenduni; Trib. Torino, 28 settembre 2017, n. 4555; Trib. Torino, 26 aprile 2017, n. 2229, Dr.ssa Massimo; Trib. Monza, 29 marzo 2017, n. 909, Dr. De Giorgio; Trib. Modena, 7 settembre 2016, n. 1703, tutte in www.expartecreditoris.it

126 Dà per pacifica tale acquisizione Trib. Lodi, 30 marzo 1998, in Il Corriere giur., 1998, 7, 810 e ss, con nota di G.GIOIA,Usura: nuovi rintocchi.

ritenuto che l’applicazione degli interessi moratori all’intero importo della rata costituisse una palese violazione del divieto di cui all’art. 1283 c.c.127, ritenendo invece corretto calcolare la mora sulla sola quota capitale.

La questione è stata affrontata e risolta dalla più volte citata novella dell’art.

120 T.U.B. e dalla successiva delibera del 9 febbraio 2000 del CICR.128 Nello specifico, l’art. 3 della delibera – rubricato “Finanziamenti con piano di rimborso rateale” – stabiliva che l’importo della rata scaduta fosse produttivo di interessi di mora ove previsto nel contratto. La stessa norma prevedeva inoltre che gli interessi così ottenuti non potessero essere a loro volta capitalizzati. 129

Data quindi per pacifica la legittimità di tale operazione, la questione è ritornata nuovamente attuale a seguito della modifica dell’art. 120 T.U.B. ai sensi dell’art. 1, co. 629, legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Come già anticipato, la riscrittura dell’art. 120 T.U.B. ha portato una parte degli interpreti a dubitare dell’ultrattività della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, tanto che, secondo alcuni, la stessa avrebbe perso di efficacia. Seguendo tale ragionamento, fino all’emanazione di una nuova disciplina di dettaglio l’unica regola applicabile sarebbe stata quella consacrata dall’art. 1283 c.c., dimodoché taluno ha sollevato il dubbio che per i contratti stipulati sotto la vigenza della Legge finanziaria del 2014 e

127 Si veda Cass., 20 febbraio 2003, n. 2593, in I Contratti, 2003, 545, con nota di V.PANDOLFINI, Divieto di anatocismo e contratto di mutuo bancario, secondo la quale “in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c”. Allo stesso modo Trib. Napoli, 12 febbraio 2004, in Giur. merito, 2004, I, 1340 e ss.

128 L’art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, rubricato “Finanziamenti con piano di rimborso rateale” così disponeva: “1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.”

129 Ex puliribus Trib. Torino, 7 gennaio 2019, n. 29, Dr. Di Capua; Trib. Torino, 28 settembre 2017, n.

4555, entrambe edite in www.expartecreditoris.it, che sottolineano come la predetta capitalizzazione fosse esplicitamente ammessa dalla normativa vigente ratione temporis e, segnatamente, dalla delibera del CICR 9 febbraio 2000 emanata sulla base dell’art. 120 T.U.B.

fino alla nuova modifica del 2016, non fosse possibile calcolare gli interessi moratori sull’intero importo della rata.130

La tesi in discorso non ha tuttavia trovato sponda nell’orientamento pretorio maggioritario, in base al quale non può revocarsi in dubbio che gli interessi moratori vadano calcolati sull’intera rata.

Nel documento DOTTORATO DI RICERCA TITOLO TESI (pagine 60-63)

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