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La differente natura degli interessi corrispettivi e moratori

Nel documento DOTTORATO DI RICERCA TITOLO TESI (pagine 31-36)

5. N ATURA E FUNZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA : I DUE OPPOSTI FILONI …

5.2 La differente natura degli interessi corrispettivi e moratori

Secondo l’impostazione sopra citata, gli interessi moratori andrebbero a compensare il creditore della mancata disponibilità del denaro, in un’ottica appunto più corrispettiva che risarcitoria. Quanto sopra può essere condiviso se si interpreta in maniera estensiva il termine “corrispettivo”, ma non convince se ci si sofferma sui presupposti applicativi e sulla funzione concretamente assolta dalla mora.

Invero, gli interessi corrispettivi sono stabiliti in relazione a un regolamento d’interessi tra le parti, in cui il creditore è in grado di calcolare a monte la modalità e

55 Così E.LABELLA, Interessi di mora e applicabilità della disciplina antiusura, cit., 136-137.

le tempistiche di restituzione, stabilendo così il corrispettivo dovuto a fronte del mutuo concesso. Più in generale, estendendo il discorso a qualsiasi operazione finanziaria, gli interessi corrispettivi sono frutto di una valutazione di convenienza economica da parte del creditore, che pondera preventivamente il rapporto tra costi e benefici di quella specifica operazione.

Al contrario, gli interessi moratori vanno a risarcire un danno cagionato dalla mancata restituzione del denaro, senza che l’accipiens possa predeterminare con certezza se e quando si verificherà l’evento dannoso dell’altrui inadempimento, il che comporta, quindi, l’impossibilità di conosce i tempi di recupero del capitale investito.56

La mora trova infatti fondamento nel comportamento illecito del debitore che non adempie alla propria obbligazione e, in questa prospettiva, non costituisce un corrispettivo o una compensazione, ma una vera e propria liquidazione del pregiudizio subito.57

Sarebbe a tal fine indicativa la collocazione sistematica della disciplina sulla mora, contenuta nel capo sul risarcimento del danno, oltre che la rubrica dell’art. 1224 c.c. “danni nelle obbligazioni pecuniarie”.58 Viene quindi riconosciuta una funzione risarcitoria nelle sue due componenti del danno emergente e del lucro cessante.59 La mora non compensa il solo danno emergente derivante dalla mancata disponibilità del

56 Spiega il concetto in maniera efficace A.B.F. Coll. coord., 28 marzo 2014 n. 1875, in Nuova giur. civ.

comm., 2014, 10, 931, con nota di M.N.MIZZAU, La riduzione equitativa degli interessi moratori sproporzionati nell’attuale mercato del credito.

57 In tal senso O.T. SCOZZAFAVA, Gli interessi dei capitali, cit., 79, che proprio per la funzione risarcitoria degli interessi moratori dubita che essi costituiscano “interessi” in senso tecnico; da questo punto di vista non costruirebbero “frutti civili”, in quanto non sono dati come corrispettivo per il godimento della cosa. Anche partendo da una prospettiva storica, non dubita della marcata distinzione tra interessi corrispettivi e moratori T. DALLA MASSARA, Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta, cit., 317.

58 Da ultimo S.MELE,La funzione degli interessi moratori e la questione della capitalizzazione degli interessi bancari: spunti comparatistici ed evoluzione della normativa in Italia,in Borsa banca e tit.

cred., 2018, 5, 692.

59 G.GUIZZI, La Cassazione e l’usura...per fatto del debitore (“Aberrazioni” giurisprudenziali in tema di interessi di mora e usura), in Corr. giuridico, 2019, 2, 161, secondo cui “ne discende, insomma, che la funzione assolta dall’interesse convenzionale di mora è sempre risarcitoria, andando semplicemente a coprire, nelle sue due diverse componenti, due diverse voci di pregiudizio che il creditore soffre in caso di inadempimento del debitore dell’obbligo di restituire le somme alla scadenza, e che avrebbe pur sempre titolo di vedersi risarcite - seppure con le modalità differenti (e per la componente del maggior danno meno agevole) indicate dall’art. 1224, comma 2, primo periodo, c.c. - anche se non vi fosse la clausola che fissa convenzionalmente il tasso degli interessi di mora in misura diversa e maggiore da quello degli interessi corrispettivi”. Da queste considerazioni prende corpo il rifiuto della tesi secondo cui gli interessi moratori sarebbero soggetti al vaglio della disciplina sull’usura.

denaro – elemento in comune con gli interessi corrispettivi e compensativi – , ma è volta altresì a risarcire l’ulteriore posta del lucro cessante.60

Secondo una prospettiva analoga, gli interessi moratori avrebbero quindi una triplice finalità: 61

a) Eminentemente risarcitoria per il danno ulteriore;

b) Remuneratoria per la disponibilità del denaro nel periodo della mora;

c) Compulsatoria, in ragione della loro progressiva maturazione nel caso di perdurante inadempimento.

Quanto a quest’ultimo aspetto vi è concordia di opinioni circa il fatto che la mora costituisca un efficace deterrente contro l’altrui inadempimento, come anche dimostrato dall’attenzione del legislatore comunitario, argomento su cui si avrà modo di soffermarsi nel prosieguo.

Peraltro, la duplice funzione ristorativa e preventiva è messa in luce dallo stesso art. 1224 c.c. nella parte in cui – in assenza di previsioni ulteriori – àncora la misura della mora a quella degli interessi corrispettivi o, in mancanza, degli interessi legali.

La letteratura ha messo in rilievo proprio quest’ultimo aspetto, in quanto gli interessi di mora sono dovuti anche se non era stata in precedenza prevista una remunerazione del capitale dato a mutuo. A prescindere dalla prova di un maggior danno, infatti, il creditore ha la possibilità di richiedere un certo quantum a titolo di compensazione del proprio pregiudizio, somma di denaro che costituisce un valido deterrente per la controparte, poiché non è mai inferiore a quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

Per altro verso, si assiste nella prassi a tassi moratori sensibilmente più alti di quelli corrispettivi, in un’ottica deterrente e sanzionatoria nei confronti del debitore.62

60 Si rinvia a B.INZITARI, Delle obbligazioni pecuniarie artt. 1277 – 1284, cit., 668-669, che da tale considerazione fa inizialmente discendere la sottrazione degli interessi moratori dalla disciplina in tema di usura, salvo poi rilevare, più avanti a pag. 670, che la norma di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p. dal D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con modificazioni nella Legge n. 24/2001, avrebbe tuttavia chiuso le porte a una possibile sottrazione della mora dal perimetro della L. 108/1996, dal momento che ci si riferisce agli interessi moratori come agli “interessi promessi o comunque convenuti, a qualsiasi titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Peraltro, conclude l’Autore a pag. 673, la rilevanza della mora non dev’essere valutata alla luce del TSU degli interessi corrispettivi, ma di quello diverso calcolato tenendo conto della maggiorazione dei moratori così come rilevata dalla Banca d’Italia e recepita nei D.M. a far data dal 25 marzo 2003.

61 Così E. LABELLA, Interessi di mora e applicabilità̀ della normativa antiusura, cit., 136.

62 Tra le tante sentenze, che poi concludono per l’esclusione degli interessi moratori dal vaglio usura e per una loro riducibilità ex art. 1384 c.c. ove eccessivi, si veda Trib. Modena, 9 febbraio 2018, n. 237, Dr.ssa Grandi, in www.expartecreditoris.it, che espressamente afferma come “gli interessi moratori

Tale funzione viene invece totalmente obliterata dai fautori della tesi monista che propendono per l’apparentamento funzionale degli interessi corrispettivi e moratori.

Ed è invece vero che gli interessi moratori assumono un’importante funzione deterrente, sia in chiave special-preventiva per il singolo debitore, sia general-preventiva.

Ulteriore e fondamentale funzione della mora è costituita dalla semplificazione probatoria, perché, come già accennato, il creditore non deve dimostrare l’esistenza dell’an o del quantum del danno. Tale agevolazione processuale costituisce un volano per l’economia nella misura in cui allo stesso tempo assicura, sia la certezza del credito, sia il suo celere soddisfacimento.63 Invero, la quantificazione automatica e tendenzialmente insindacabile del danno produce l’indubbio effetto di scoraggiare l’altrui inadempimento. Sul punto è possibile osservare che, in mancanza di un simile effetto, il debitore potrebbe essere invogliato a non adempiere, confidando nella ragionevole speranza che il creditore non riesca a dimostrare in giudizio una significativa perdita di utilità derivate dalla mancata esecuzione della prestazione.

Nello specifico, dovrebbe dimostrare che il denaro non restituito o comunque consegnato nei termini pattuiti sarebbe stato reimpiegato ottenendo il medesimo utile.

Senza contare che in questo caso verrebbe meno l’essenziale funzione sanzionatoria e preventiva della mora, essendo in concreto difficile dimostrare che dall’omessa consegna del denaro sia dipeso un pregiudizio più grave rispetto a quanto doveva essere corrisposto come corrispettivo.

Né sarebbe desumibile un presunto principio di omogeneità di trattamento tra corrispettivi e moratori dal semplice fatto che gli artt. 1283 e 1224 c.c. sembrano individuare la medesima decorrenza per entrambi, come anche evidenziato nella Relazione di accompagnamento al Codice Civile.64 Allo stesso modo non potrebbe predicarsi un’omogeneità di trattamento per il solo fatto che i moratori siano dovuti

hanno natura e funzione diversa dagli interessi corrispettivi, costituendo una tecnica di determinazione forfettaria del danno da inadempimento volta a compensare il creditore del danno emergente subito per il ritardo nel pagamento e idonea a soddisfare finalità sanzionatorie del debitore in ragione del saggio convenuto”.

63 Si vedano le riflessioni di G.CARRIERO, Credito, interessi, usura: tra contratto e mercato, in Banca, borsa e tit. credito, 2016, 1, I, 115.

64 Al punto n. 570 della Relazione al Codice Civile si legge infatti che “Si può parlare di interessi moratori nonostante sia stato accolto il principio secondo cui gli interessi decorrono in ogni caso di credito esigibile”.

anche quando non espressamente pattuiti65; così come non sarebbe dirimente la circostanza secondo cui la misura degli stessi è pari a quella dei corrispettivi ove non sia diversamente previsto. Invero, l’accostamento degli interessi corrispettivi e moratori risponde all’esigenza di evitare che per il debitore risulti più conveniente non adempiere alle proprie obbligazioni.

Secondo questo modo di ragionare, dunque, il principio di naturale fruttività del denaro non incide sulla funzione degli interessi, che rimangono comunque risarcitori. 66 La differente funzione tra le due poste d’interessi viene poi indistintamente riconosciuta sia da una parte di chi ritiene che gli interessi moratori rientrino sotto l’ombrello dell’usura67, sia da chi esclude tale eventualità in base alla circostanza che gli stessi non costituiscano propriamente il corrispettivo di una prestazione di denaro.68 Quest’ultima soluzione è stata accolta da un’autorevole orientamento della giurisprudenza di merito69 e dell’Arbitro Bancario e Finanziario,

65 Per V. TAVORMINA, Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato, in I Contratti, 2014, 1, 92, l’inesistenza di un principio di omogeneità trova conferma nella regola posta dall’art. 1224 c.c., nella parte in cui è contemplata la maturazione di interessi moratori anche nel caso in cui non fosse dovuto in precedenza alcun corrispettivo.

66 Osserva Trib. Modena, 7 settembre 2016, n. 1703, Dr. Siracusano, in www.expartecreditoris.it, che

“la naturale fecondità del denaro rileva soltanto come parametro per commisurare il danno presunto nell’ipotesi in cui chi è tenuto a pagare una somma non la paghi nel termine stabilito. Al riguardo appare decisiva la considerazione per cui, nelle normali obbligazioni di pagamento, il creditore non sceglie di mettere a disposizione una somma di denaro (come accade nel mutuo), ma si trova a subire una situazione per cui, virtualmente, il debitore trattiene una somma che invece gli spetterebbe”. Allo stesso modo esclude l’esistenza di un principio di omogeneità tra i diversi interessi anche Trib. Avellino, 18 ottobre 2018, n. 1672, Dr.ssa Iandiorio, sempre in www.expartecreditoris.it.

67 Così Trib. Roma, 21 giugno 2018, n. 12716, Dr. Russo, in www.expartecreditoris.it, che poi propende per una valutazione autonoma dell’usurarietà degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi.

68 Tra le tante, Trib. Monza, 19 giugno 2017, n. 1911, Dr. Buratti, in www.expartecreditoris.it, secondo cui “gli interessi di mora non possono certo qualificarsi, sotto il profilo funzionale, quale corrispettivo di una prestazione di denaro, in quanto assolvono ad una funzione risarcitoria, ben delineata già dalla stessa rubrica dell’art. 1224 cod. civ., costituendo una liquidazione presuntiva e forfettaria del danno cagionato dal mancato o ritardato pagamento dell’obbligazione: sono, dunque, ontologicamente estranei alla normativa antiusura”. Similmente, Corte d’Appello di Brescia, 28 gennaio 2016, n. 85, in www.expartecreditoris.it, che avalla la tesi della riducibilità della mora al pari della penale manifestamente eccessiva.

69 In giurisprudenza, Trib. Roma, 1° febbraio 2001, in Il Corriere giur., 2001, 8, 1082, con nota di A.

LAMORGESE, Interessi moratori e usura. Esprimendosi su un mutuo rilasciato dall’I.N.P.D.A.I. a favore di un dirigente d’azienda, il Tribunale capitolino ritiene che la clausola di determinazione degli interessi moratori “non è funzionale alla determinazione di un corrispettivo, neppure nel senso più lato e meno tecnico del termine, ma ha esclusivamente natura risarcitoria e, al più, funzione sanzionatoria e di deterrente dell’inadempimento”. In base alle predette considerazioni si nega l’estensione della disciplina antiusura agli interessi moratori, i quali – ove eccessivi – possano essere ridotti in base al meccanismo equitativo dell’art. 1384 c.c.

che in più occasioni ha rilevato come gli interessi moratori non ricadano nell’ambito applicativo della L. 108/1996.70

Sempre sulla base della diversa natura dei due tipi d’interesse vi è anche chi, pur ammettendo che i moratori siano soggetti alle regole in tema di usura, esclude che possa applicarsi la sanzione prevista dall’art. 1815, co. 2, c.c. – operante secondo questa visione – per i soli corrispettivi.71

6. La riconosciuta importanza degli interessi moratori nelle Direttive europee

Nel documento DOTTORATO DI RICERCA TITOLO TESI (pagine 31-36)

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