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La rilevanza del fattore tempo nel sindacato antiusura

Nel documento DOTTORATO DI RICERCA TITOLO TESI (pagine 178-183)

2. I L QUOMODO DELLA RILEVANZA SUB SPECIE USURAE DELLA MORA

2.1 La rilevanza del fattore tempo nel sindacato antiusura

Come già anticipato, non si discetta solamente intorno all’an dell’assoggettabilità degli interessi moratori alla disciplina antiusura, ma anche sulle concrete modalità di attuazione, tra le quali assume importanza centrale l’interrogativo intorno al quando.

Secondo una corrente ermeneutica, si può procedere al vaglio antiusura degli interessi moratori solo se si verificano i presupposti della loro applicazione, vale a dire

417 Un riferimento si legge in R.CALVO, Le obbligazioni, I, Torino, 2015, 43, che testualmente afferma come “la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori: al fine del superamento del limite questi ultimi debbono essere sommati a quelli corrispettivi”. Il citato contributo non si attarda però sulle modalità con cui effettuare la predetta somma, dimodoché non è possibile capire se l’Autore discorra di sommatoria nominale ovvero –più probabilmente, e in accordo con una parte della giurisprudenza – di possibile interferenza tra i due tipi di interesse.

l’inadempimento del debitore.418 La tesi in discorso tra linfa dalla natura meramente eventuale della mora, dato che al momento della conclusione del contratto non viene in considerazione alcun interesse moratorio, poiché il rapporto è per definizione in bonis.419

La mora costituisce infatti un onere eventuale perché collegata ad una situazione patologica del rapporto, che in astratto potrebbe non verificarsi mai. Per questo motivo, se è pur vero che la mora viene pattuita ab origine, non può essere trascurato il fatto che prima dell’inadempimento manca il presupposto giuridico della sua esistenza, problema che non sussiste invece per le voci di costo legate alla fisiologia del rapporto (come gli interessi corrispettivi e gli altri eventuali oneri).420

Peraltro, parte della giurisprudenza tende ad estendere tali argomentazioni a tutti gli oneri eventuali, tra i quali è possibile annoverare la commissione di estinzione anticipata.421

Una simile soluzione viene accolta anche in tema di CIV (Commissione di istruttoria veloce), introdotta dal legislatore all’art. 117 bis T.U.B. in sostituzione della commissione di massimo scoperto e delle altre commissioni previste dopo l’intervento di riforma del 2009. La stessa rappresenta infatti un onere meramente eventuale, in quanto viene applicato solo in caso di sconfinamento rispetto all’importo preventivamente autorizzato dalla banca.

Facendo leva sull’applicazione ipotetica della predetta voce di costo, una parte della dottrina tende ad escludere la CIV dal TEG del singolo rapporto, fino a quando non si realizzano i presupposti della sua applicazione.422

418 Tra le tante pronunce Trib. Roma, 18 aprile 2019 e Trib. Torino, 27 aprile 2016, in www.ilcaso.it, Trib. Ferrara, 7 marzo 2018, n. 165, Dr.ssa Cocca e Trib. Campobasso, 4 settembre 2017, Dr. Dentale;

Trib. Cremona, 30 ottobre 2014, tutte edite su www.expartecreditoris.it.

419 Trib. Padova, 6 aprile 2017, Dr. Bertola, in www.ilcaso.it, propone l’ipotesi volutamente paradossale di un saggio di mora del 90%. In tal caso, sarebbe comunque necessario verificare in concreto il superamento del tasso-soglia, perché l’applicazione degli interessi moratori per 1 solo giorno di ritardo non andrebbe a sforare il predetto limite usura.

420 In questo senso S.PAGLIANTINI, Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale, cit., 69.

421 Trib. Torino, 27 aprile 2016, in www.ilcaso.it

422 Così C. ROBUSTELLA,Usura bancaria e determinazione del “tasso soglia”, cit., 159, laddove afferma che: “anche se la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 1, l. n. 24/2001, nel circoscrivere la nullità-sanzione ai soli casi di usura genetica, attribuisce rilevanza usuraria anche alla semplice promessa di pagare costi usurari, non si ritiene che nella promessa usuraria possano ricomprendersi anche i costi meramente potenziali, ossia quelle fattispecie che, pattuite in contratto, possono comportare il pagamento di un costo usurario solo in via eventuale”.

A sostegno della posizione che vede l’inadempimento come condicio sine qua non per poter valutare l’usurarietà degli interessi moratori, una parte della giurisprudenza utilizza la leva processuale della mancanza dell’interesse ad agire.

Invero, l’attore che agisce in giudizio non deve provare soltanto la propria legittimazione, ma anche l’interesse concreto ed attuale ad ottenere la realizzazione del proprio petitum, in ragione di quanto stabilito dall’art. 100 c.p.c. in un’ottica di utilità ed economicità dello strumento processuale.

Il ragionamento prende le mosse dal riconoscimento dell’assoggettabilità degli interessi moratori alla disciplina in tema di usura, cui fa però da contraltare la convinzione che gli stessi non vadano sommati, cumulati o comunque combinati con gli interessi corrispettivi, ma che debbano essere valutati autonomamente.

L’assunzione dell’inadempimento come condicio sine qua non del vaglio antiusura ha come contraltare l’impossibilità di configurare una fattispecie di usura originaria per gli interessi moratori.423 Secondo questo angolo visuale, potrebbe al più discorrersi usura sopravvenuta, con l’ulteriore problema di valutare poi la disciplina ad essa applicabile.424

Non avrebbe invece alcuna importanza la prospettazione di scenari probabilistici, che nulla hanno a che vedere con il rapporto concreto portato all’attenzione dell’Autorità giudiziaria.425

A questa impostazione si contrappone il coro dell’orientamento maggioritario, il quale nega qualsiasi rilevanza al momento storico dell’inadempimento, per

423 Trae queste conclusioni Trib. Napoli, ord. 17 aprile 2018, Dr.ssa Ucchiello; Trib. Nola, 6 novembre 2018, n. 1984, Dr.ssa Capozzi, entrambe edite in www.expartecreditoris.it.

424 C.ROBUSTELLA,Usura bancaria e determinazione del “tasso soglia”, cit., 160, che in caso di usura sopravvenuta derivante dalla ricomprensione nel TEG di oneri eventuali propende per la riconduzione dell’interesse entro il tasso legale, in luogo della diversa prospettiva della sostituzione del saggio d’interesse convenzionale con quello legale.

425 Trib. Treviso, 12 marzo 2019, Dr. Cambi, in www.ilcaso.it, che censura la prospettazione di scenari probabilistici e conteggi ipotetici. Si argomenta infatti che “le voci di costo meramente potenziali non sono infatti immediatamente cogenti per effetto della mera conclusione del contratto, ma sono invece subordinate al verificarsi di eventi futuri, quale l’ipotizzata estinzione anticipata del mutuo alla prima rata, che nella fattispecie risultano addirittura di impossibile verificazione”. Peraltro, continua la sentenza, vi sarebbe quello che viene definito un insormontabile ostacolo logico, poiché “al momento dell’accensione del finanziamento, mancano gli elementi per calcolare gli oneri eventuali: non si può sapere se e quando il mutuatario sarà inadempiente”.

affermare invece la centralità del momento genetico dell’accordo.426 La fattispecie penale sanziona infatti la pattuizione, oltre che la dazione, di interessi usurari.

Sviluppando il ragionamento in parola, non assume alcuna importanza la natura meramente eventuale degli interessi moratori o di altre voci di costo, poiché occorre riferirsi alla sola promessa dei predetti oneri.427 Ciò che rileva è dunque l’astratta potenzialità che la clausola entri in frizione con la disciplina antiusura.428

Per altro verso, l’accoglimento della tesi contraria si porrebbe in contrasto con quanto stabilito in materia consumeristica, posto che il giudizio di vessatorietà delle clausole che prevedono il pagamento di una somma manifestamente eccessiva in caso d’inadempimento non è posposto alla fase patologica del rapporto.429

Così argomentando, la verifica antiusura in relazione alla mora ben può essere condotta facendo riferimento all’ipotesi peggiore, il c.d. worst case, che generalmente

426 In dottrina V.SANGIOVANNI, Interessi di mora e clausole di salvaguardia contro il rischio usura, cit., 457.

427 Trib. Chieti, 31 gennaio 2019, n. 85, Dr. Valletta; Trib. Ascoli Piceno, 24 gennaio 2019, tutte in www.ilcaso.it. La seconda pronuncia prende posizione in senso favorevole alla ricomprensione nel TEG della commissione di estinzione anticipata senza che si verifichino in concreto i presupposti della sua applicazione. In dottrina si vedaL.PASCUCCI,Interessi moratori e usura; interpretazione abrogante dell’art. 1815, comma 2, c,c, in una recente decisione della Suprema Corte, in Banca, borsa e tit.

credito, 2019, 1, II, 52-53, che in proposito osserva come la richiesta di una effettiva situazione d’inadempimento sia in contrasto, tra le altre cose, rispetto alla natura di reato di pericolo dell’usura.

428 Così U.SALANITRO,Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso soglia, cit., 133, il quale però osserva, nel prosieguo, come la fattispecie si atteggi diversamente quando si effettua un giudizio di usurarietà prendendo come parametro di riferimento non già l’intero capitale, bensì una o più rate. In questo caso, esemplifica l’Autore, si avrebbe un qualche fenomeno di interferenza, perché

“gli interessi moratori sulla rata decorrono nello stesso arco temporale in cui gli interessi corrispettivi maturano sul capitale residuo dopo la scadenza della rata impagata”. Se mal non si è inteso il pensiero dell’Autore, il problema deriverebbe dal fatto che nello stesso periodo si avrebbe l’applicazione degli interessi di mora sulla rata scaduta e, al contempo, il maturare degli interessi corrispettivi sul restante capitale o, più precisamente, sulla quota parte capitale della rata successiva. Quest’ordine di questioni sarebbe però privo di rilevante impatto pratico, dal momento che una qualche incidenza ratione usurae si avrebbe nel solo e unico caso in cui le rate insolute siano molte e l’inadempimento si protragga per un significativo arco temporale; circostanza che, come si è detto, appare inverosimile dal momento che la Banca – dopo un certo periodo di tempo – valutata l’impossibilità di un ritorno in bonis del cliente, dichiara unilateralmente la decadenza dal beneficio del termine e procede al recupero del capitale anche mediante escussione delle eventuali garanzie prestate. Contra però le Linee guida della Procura di Torino sui Criteri interpretativi e criteri di valutazione in funzione dell’accertamento del reato di usura, 2° versione del 15 aprile 2019, in www.dirittopenalecontemporaneo.it. Nelle stesse si legge infatti che, quantomeno in sede penale, pare arduo ipotizzare la presenza di un TEG potenziale, anche per via della difficoltà di valutare l’elemento soggettivo.

429 Così F.PIRAINO,Usura e interessi, cit., 199.

viene individuato nel mancato pagamento delle rate iniziali dell’ammortamento430, indirizzo accolto anche da una parte della giurisprudenza penale.431

A titolo esemplificativo, si pensi al caso in cui il cliente si renda inadempiente già dalla prima rata e rimanga in mora per un lungo periodo di tempo, andando a maturare un ammontare rilevante d’interessi moratori per via della scadenza successiva delle altre rate.

Occorre infine evidenziare come la tesi della rilevanza iniziale della mora – che in astratto pare condividibile – venga spesso utilizzata come punto di partenza per proporre artificiose ricostruzioni relative al c.d. tasso effettivo di mora (T.E.M.O.) così calcolato:

T.E.M.O. = INTERESSI DI MORA SULLINTERA RATA x 36.500 QUOTA CAPITALE x GIORNI DI MORA

Nelle perizie contabili allegate agli atti di parte viene sovente propugnata l’esistenza di un tasso effettivo degli interessi moratori più alto rispetto al tasso-soglia.

L’ipotesi ricostruttiva che usualmente viene presentata è quella del debitore che non paghi la prima rata incorrendo in n. 29 giorni di mora.

Com’è agevole notare, la formula matematica sopra individuata rapporta il costo degli interessi moratori alla sola quota capitale della rata, che in caso di ammortamento alla francese – vale a dire la quasi totalità dei mutui a tasso fisso – rappresenta una quota minima dei ratei iniziali, posto che nelle prime fasi dell’ammortamento è di gran lunga maggiore la quota di interessi. È di tutta evidenza,

430 Contro tale ricostruzione si veda Così Trib. Napoli, 15 giugno 2018, n. 5939, Dr.ssa De Falco, in www.expartecreditoris.it, che pone l’accento sul fatto che tutta l’impalcatura della Legge 108/1996 sia costruita intorno al raffronto tra grandezze omogenee, dimodoché, se la chiave di funzionamento si basa sul confronto tra entità reali, non parrebbe corretto valutare un ipotetico (e scarsamente probabile) c.d.

worst case.

431 In tal senso, Trib. Pavia, ord. 31 ottobre 2018, in www.ilcaso.it, che si presenta interessante in quanto il G.U.P. respinge la richiesta di archiviazione del P.M., che aveva motivato in merito all’inapplicabilità della disciplina in tema di usura agli interessi moratori in quanto oneri meramente eventuali. Dopo aver richiamato in maniera acritica i precedenti giurisprudenziali in tema di usura e interessi moratori, il G.U.P. afferma che la valutazione dev’essere effettuata rapportando gli stessi al tasso-soglia, senza alcuna maggiorazione e con una valutazione ex ante che tenga conto anche dello scenario probabilistico deteriore, il c.d. worst case.

allora, come il predetto calcolo restituisca un valore non corretto ai fini della valutazione dell’usura.432

L’esistenza di un presunto tasso effettivo di mora è stata pertanto criticata dalla stessa giurisprudenza che ritiene gli interessi i moratori ricompresi nel perimetro della L. 108/1996, anche ove non si verifichi un preventivo inadempimento. A livello di principio pare infatti corretto che il sindacato sub specie usurae vada condotto in relazione alla promessa originaria, senza che rilevi la circostanza operativa della concreta debenza di questa o quella voce di costo.

Non può tuttavia sottacersi il fatto che il rilievo della questione in esame è destinato a sfumare se si condivide l’assunto secondo cui l’eventuale usurarietà degli interessi moratori non si riflette sulla validità della clausola relativa a quelli corrispettivi.433 Volendo accogliere tale premessa, l’accertamento dell’usurarietà degli interessi moratori avrebbe come unica conseguenza la mancata debenza di questi ultimi in caso d’inadempimento. In tale ipotesi però, è da credere che, a fronte dell’inerzia del debitore, l’istituto di credito procederà senza indugio a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e a pretendere immediatamente la restituzione del capitale residuo.

2.2. La tesi della sommatoria nominale del tasso interessi corrispettivi e

Nel documento DOTTORATO DI RICERCA TITOLO TESI (pagine 178-183)

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